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Continuiamo l’approfondimento del documento "La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili" - un manuale che nasce dalla sinergia tra il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia ( C.P.T. Torino) e l’ INAIL Piemonte – nella parte relativa ai soggetti responsabili della sicurezza.
In un precedente articolo, con specifico riferimento a quanto indicato nel Decreto legislativo 81/2008, abbiamo affrontato ruoli, competenze e responsabilità del datore di lavoro, del delegato alla sicurezza, del dirigente e del preposto. Continuiamo con le figure di RSPP, medico competente e RLS.
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Le responsabilita' in edilizia: RSPP, RLS e medico competente
Continuiamo l’approfondimento del documento "La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili" - un manuale che nasce dalla sinergia tra il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia ( C.P.T. Torino) e l’ INAIL Piemonte – nella parte relativa ai soggetti responsabili della sicurezza.
In un precedente articolo, con specifico riferimento a quanto indicato nel Decreto legislativo 81/2008, abbiamo affrontato ruoli, competenze e responsabilità del datore di lavoro, del delegato alla sicurezza, del dirigente e del preposto. Continuiamo con le figure di RSPP, medico competente e RLS.
Responsabile e addetti al servizio di prevenzione e protezione
Il manuale ci ricorda che il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”: può essere composto di una sola persona ( RSPP) o di più persone, tra cui deve essere individuato il responsabile.
Inoltre:
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione ( RSPP) è “la persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il SPP”;
- l’Addetto del Servizio di Prevenzione Protezione (ASPP) è la persona, sempre in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall’art. 32, facente parte del SPP;
- la loro designazione deve avvenire “previa consultazione del RLS/RLST” e le loro capacità e requisiti professionali “devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”;
- tutti i componenti del SPP sono “tenuti al segreto sui processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni;
- il datore di lavoro può “organizzare il SPP all’interno dell’azienda o unità produttiva, o incaricare persone o servizi esterni”, ricordando che nel settore edile “il SPP interno è obbligatorio per le aziende industriali con oltre 200 lavoratori”;
- il datore può anche scegliere di svolgere direttamente i compiti propri del SPP nei casi previsti dall’Allegato II del D.Lgs. 81/2008: “il caso relativo al settore edile, in genere, risulta essere quello inerente alle aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori”.
Veniamo ai compiti del SPP, compiti che sono relativi:
- “all’individuazione dei fattori di rischio, alla loro valutazione e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- all’elaborazione, per quanto di competenza, delle misure di prevenzione e protezione oggetto della valutazione dei rischi e dei relativi sistemi di controllo;
- all’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- al proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- alla partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica (art. 35);
- all’informazione dei lavoratori (art. 36)”.
Medico competente
È un medico con specifici titoli e requisiti formativi e professionali (art. 38 del D.Lgs. 81/2008) che:
- “collabora con il datore di lavoro e il RSPP alla valutazione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori dell’impresa”;
- è “nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria” nei casi previsti dalla normativa e per tutti gli altri compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- può essere “libero professionista, dipendente del datore di lavoro, dipendente o collaboratore di una struttura esterna privata o pubblica convenzionata con l’imprenditore; se è dipendente di una struttura pubblica l’incarico di medico competente è incompatibile con l’attività di vigilanza”.
Vediamo quali sono gli obblighi principali del medico competente (art. 25 del Testo Unico):
- “collaborare con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- esprimere per iscritto il giudizio di idoneità, idoneità parziale (temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni), inidoneità temporanea o inidoneità permanente e darne copia al lavoratore e al datore di lavoro;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; la cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato con il datore di lavoro;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni definite dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, con salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e fornirgli le informazioni necessarie relative alla sua conservazione;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività; fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta, rilasciare allo stesso copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche previste dalla norma, al datore di lavoro, al RSPPe ai RLSi risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e fornire indicazioni sul loro significato per attuare le misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o con cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel DVR”.
In particolare nei cantieri, la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi (dove prevista la sorveglianza sanitaria) “la visita del medico competente agli ambienti di lavoro con caratteristiche analoghe ad altri già visitati e gestiti dalle stesse imprese è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l’esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza”.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ( RLS), eletto o designato per rappresentare i lavoratori in merito alla salute e sicurezza:
- “nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti è di norma eletto direttamente dai lavoratori tra i dipendenti dell’azienda oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o di comparto produttivo ( RLST)”: l’RLST “esercita le competenze del RLS in tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza in cui non sia stato eletto o designato il RLS”;
- nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti “è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; in assenza di queste ultime il rappresentante è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno”.
- “non può subire pregiudizio per la sua attività e a esso sono dovute le stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali”, ricordando che tuttavia le sue funzioni sono incompatibili con la nomina a RSPP e ASPP.
Il manuale indica anche alcuni diritti e doveri del RLS:
- “deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi adeguati per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati relativi agli infortuni contenuti in applicazioni informatiche”
- “su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del DVR dell’impresa, anche su supporto informatico, da consultare esclusivamente in azienda”;
- “è tenuto al rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, nonché al segreto sui processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle funzioni”.
Ricordiamo infine i compiti del RLS secondo il Testo Unico (art. 50):
- “accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato in merito alla designazione del RSPP/ASPP e del medico competente, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro;
- è consultato in merito all’organizzazione della formazione (art. 37);
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’art. 37;
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica (art. 35);
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.
Concludiamo ricordando che nel manuale - che vi invitiamo a visionare - sono contenute ulteriori informazioni su queste figure, anche in relazione ai requisiti professionali necessari e al percorso formativo individuato dalla legge.
CPT di Torino e Provincia, INAIL Piemonte:
- Capitolo 2 : I soggetti responsabili della sicurezza(formato PDF, 122 kB);
- La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili, l’intero manuale (formato ZIP, 19.5 MB);
- Variazioni edizione 2009 (formato PDF, 496 kB): contiene alcuni aggiornamenti, rispetto alla precedente edizione del manuale, da consultare per verificare se apporre correzioni al proprio documento di valutazione dei rischi.
Il manuale ci ricorda che il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”: può essere composto di una sola persona ( RSPP) o di più persone, tra cui deve essere individuato il responsabile.
Inoltre:
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione ( RSPP) è “la persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il SPP”;
- l’Addetto del Servizio di Prevenzione Protezione (ASPP) è la persona, sempre in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall’art. 32, facente parte del SPP;
- la loro designazione deve avvenire “previa consultazione del RLS/RLST” e le loro capacità e requisiti professionali “devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”;
- tutti i componenti del SPP sono “tenuti al segreto sui processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni;
- il datore di lavoro può “organizzare il SPP all’interno dell’azienda o unità produttiva, o incaricare persone o servizi esterni”, ricordando che nel settore edile “il SPP interno è obbligatorio per le aziende industriali con oltre 200 lavoratori”;
- il datore può anche scegliere di svolgere direttamente i compiti propri del SPP nei casi previsti dall’Allegato II del D.Lgs. 81/2008: “il caso relativo al settore edile, in genere, risulta essere quello inerente alle aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori”.
Veniamo ai compiti del SPP, compiti che sono relativi:
- “all’individuazione dei fattori di rischio, alla loro valutazione e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- all’elaborazione, per quanto di competenza, delle misure di prevenzione e protezione oggetto della valutazione dei rischi e dei relativi sistemi di controllo;
- all’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- al proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- alla partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica (art. 35);
- all’informazione dei lavoratori (art. 36)”.
Medico competente
È un medico con specifici titoli e requisiti formativi e professionali (art. 38 del D.Lgs. 81/2008) che:
- “collabora con il datore di lavoro e il RSPP alla valutazione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori dell’impresa”;
- è “nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria” nei casi previsti dalla normativa e per tutti gli altri compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- può essere “libero professionista, dipendente del datore di lavoro, dipendente o collaboratore di una struttura esterna privata o pubblica convenzionata con l’imprenditore; se è dipendente di una struttura pubblica l’incarico di medico competente è incompatibile con l’attività di vigilanza”.
Vediamo quali sono gli obblighi principali del medico competente (art. 25 del Testo Unico):
- “collaborare con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- esprimere per iscritto il giudizio di idoneità, idoneità parziale (temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni), inidoneità temporanea o inidoneità permanente e darne copia al lavoratore e al datore di lavoro;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; la cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato con il datore di lavoro;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni definite dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, con salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e fornirgli le informazioni necessarie relative alla sua conservazione;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività; fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta, rilasciare allo stesso copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche previste dalla norma, al datore di lavoro, al RSPPe ai RLSi risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e fornire indicazioni sul loro significato per attuare le misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o con cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel DVR”.
In particolare nei cantieri, la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi (dove prevista la sorveglianza sanitaria) “la visita del medico competente agli ambienti di lavoro con caratteristiche analoghe ad altri già visitati e gestiti dalle stesse imprese è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l’esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza”.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ( RLS), eletto o designato per rappresentare i lavoratori in merito alla salute e sicurezza:
- “nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti è di norma eletto direttamente dai lavoratori tra i dipendenti dell’azienda oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o di comparto produttivo ( RLST)”: l’RLST “esercita le competenze del RLS in tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza in cui non sia stato eletto o designato il RLS”;
- nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti “è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; in assenza di queste ultime il rappresentante è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno”.
- “non può subire pregiudizio per la sua attività e a esso sono dovute le stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali”, ricordando che tuttavia le sue funzioni sono incompatibili con la nomina a RSPP e ASPP.
Il manuale indica anche alcuni diritti e doveri del RLS:
- “deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi adeguati per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati relativi agli infortuni contenuti in applicazioni informatiche”
- “su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del DVR dell’impresa, anche su supporto informatico, da consultare esclusivamente in azienda”;
- “è tenuto al rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, nonché al segreto sui processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle funzioni”.
Ricordiamo infine i compiti del RLS secondo il Testo Unico (art. 50):
- “accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato in merito alla designazione del RSPP/ASPP e del medico competente, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro;
- è consultato in merito all’organizzazione della formazione (art. 37);
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’art. 37;
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica (art. 35);
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.
Concludiamo ricordando che nel manuale - che vi invitiamo a visionare - sono contenute ulteriori informazioni su queste figure, anche in relazione ai requisiti professionali necessari e al percorso formativo individuato dalla legge.
CPT di Torino e Provincia, INAIL Piemonte:
- Capitolo 2 : I soggetti responsabili della sicurezza(formato PDF, 122 kB);
- La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili, l’intero manuale (formato ZIP, 19.5 MB);
- Variazioni edizione 2009 (formato PDF, 496 kB): contiene alcuni aggiornamenti, rispetto alla precedente edizione del manuale, da consultare per verificare se apporre correzioni al proprio documento di valutazione dei rischi.
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