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Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 1514 del 14 gennaio 2010 (U. P. 9 dicembre 2009) - Pres. Morgigni – Est. Brusco – P.M. Ciampoli - Ric. R. N. P. M.
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Le responsabilità nel caso di noleggio di macchine con conducente
Commento a cura di G. Porreca.
In questa circostanza la Corte di Cassazione penale ha avuto modo di esprimersi, peraltro in maniera difforme rispetto a qualche precedente sentenza, in merito alla individuazione delle responsabilità per un infortunio occorso ad un lavoratore durante una prestazione di nolo a caldo. L’accaduto, essendo stata considerata l’esecuzione del nolo a caldo una attività di impresa, è stato addebitato dalla suprema Corte al responsabile legale della società che ha provveduto a noleggiare il mezzo in quanto non ha effettuata una valutazione dei rischi corsi dal lavoratore e non aveva informato e formato l’operatore, alla cui erronea manovra è stato ricollegato l’evento infortunistico.
Il caso
Il fatto preso in esame dalla Corte di Cassazione in questa sentenza si riferisce ad un infortunio occorso ad un lavoratore rimasto mortalmente folgorato mentre operava su una pompa autocarrata presa a noleggio ed utilizzata per la posa del calcestruzzo, pompa venuta in contatto di una linea elettrica sovrastante il mezzo e posta ad una distanza risultata non regolare. Il Tribunale ha condannato il responsabile legale della società che ha noleggiato la macchina, il datore di lavoro dell’impresa che l’ha presa a noleggio ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rispettivamente alle pene di un anno e sei mesi, di un anno e tre mesi e di un anno di reclusione per il delitto di omicidio colposo in danno del lavoratore infortunato. La Corte di appello ha successivamente confermata la condanna degli imputati riducendo la pena del solo noleggiatore ad un anno di reclusione. In particolare, per quanto riguarda la posizione di quest’ultimo nel corso delle indagini era stato accertato che lo stesso non aveva provveduto ad evitare che il mezzo, condotto dal suo dipendente, operasse in prossimità di linee elettriche aeree né che aveva indicato tale rischio specifico nel documento per la sicurezza ed è risultato, altresì, che aveva nominato un preposto ma che questi, peraltro privo di alcuna delega, non era stato adeguatamente preparato per la tutela della sicurezza in situazioni consimili.
Il ricorso e le decisioni della Corte di Cassazione
Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il solo responsabile legale dell’impresa che aveva dato a noleggio l’attrezzatura adducendo, fra gli altri motivi, quello di non aver avuta alcuna notizia della stipulazione del contratto fatta ad opera di un dipendente e sostenendo, altresì, che la Corte di Appello non aveva tenuto conto che aveva delegato ad un preposto, sia pure in assenza di una delega formale, i poteri riguardanti la sicurezza sul lavoro.
Il ricorso è stato ritenuto infondato ed è stato conseguentemente rigettato. La Corte di Cassazione ha fatto osservare in premessa che nel ricorso non si contesta che la manovra della pompa utilizzata per il getto del calcestruzzo sia avvenuta con modalità inidonee a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori che stavano eseguendo quella attività e più precisamente ad distanza troppo ravvicinata rispetto alla linea elettrica e senza che si fosse provveduto a disattivarla. La stessa Corte ha inoltre ritenuta irrilevante la circostanza che il responsabile della società che ha dato a noleggio l’attrezzatura non fosse a conoscenza che il contratto con il titolare della ditta datrice di lavoro della vittima che aveva noleggiato il mezzo su cui era installata la pompa fosse stato stipulato da un suo dipendente. Tale società non si era limitata, secondo la Corte di Cassazione, a noleggiare il pesante mezzo ma aveva assunto l'obbligo di fornire pure una prestazione di servizi comprendente l'opera del conducente del veicolo, dipendente della società stessa, alla cui erronea manovra è stato ritenuto ricollegabile l'infortunio. “Poiché la stipulazione e l'esecuzione di questo contratto”, ha sostenuto la Sez. IV, “rientrava nella normale attività d'impresa incombeva comunque sul legale rappresentante della società - fosse o meno a conoscenza del singolo contratto - un obbligo di formazione e informazione del dipendente cui era affidata la guida e la manovra del veicolo così come incombeva su di lui, ove non avesse inteso provvedere personalmente di volta in volta, disporre in generale perché tutte le attività dell'impresa venissero svolte in sicurezza”.
“Se il ricorrente”, ha proseguito la suprema Corte, “come sembrerebbe dall'impostazione delle sue difese, non intendeva seguire personalmente le attività aziendali curando personalmente che venisse garantita la sicurezza nell'esecuzione delle lavorazioni avrebbe dovuto delegare persona idonea, munita dei necessari poteri e delle disponibilità di spesa, per garantire che le attività d'impresa (e quindi anche quella oggetto del contratto stipulato, certamente non con il suo dissenso, con la ditta (noleggiante)) venissero svolte senza rischi per i dipendenti e per i terzi”.
Correttamente dunque, secondo la Sez. IV, la Corte di Appello ha confermata la sentenza di condanna del ricorrente avendo riconosciuta la sua penale responsabilità per il mancato adempimento o per il solo parziale adempimento degli obblighi di prevenzione antinfortunistica, avendo rilevato che il carattere di pericolosità dell'attività che doveva essere svolta in quell'occasione in relazione alla situazione dei luoghi avrebbe dovuto imporre il distacco prima della linea elettrica.
“A questi obblighi, secondo le sentenze di merito”, ha concluso la Sez. IV, “l'imputato non ha in alcun modo adempiuto. La redazione del piano per la sicurezza si risolveva in tutte le occasioni nella compilazione di un prestampato; il manovratore della pompa era stato formato e informato solo sul funzionamento della macchina ma non sull'osservanza delle cautele rese necessarie dalla situazione specifica; la persona delegata per la sicurezza non era idonea per insufficiente preparazione a svolgere questa attività”.
Come già detto l’indirizzo fornito dalla Corte di Cassazione in questa sentenza non corrisponde però a quello già dato dalla Sezione IV della stessa Corte in passato in occasione di alcune altre sentenze (Cass. Pen. Sez. IV n. 34327 del 4/9/2009 e Cass. Pen. Sez. IV n. 23604 del 5/6/2009) allorquando è stato sostenuto che, essendo il lavoratore adibito alla conduzione del mezzo in noleggio inserito con il mezzo stesso nella organizzazione dell’impresa noleggiante, è sotto il controllo di quest’ultima che deve esplicarsi l’attività lavorativa oggetto del contratto.
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