Le sanzioni vigenti per l'assenza della tessera di riconoscimento
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 133 del 6 agosto 2008 e la conseguente conversione in legge del D. Lgs. n. 112 del 25 giugno 2008 abbiamo dato notizia, a suo tempo, della modifica dell’apparato sanzionatorio del D. Lgs. 81/2008 in merito ai tesserini di riconoscimento.
Attenzione: questo cambiamento delle sanzioni relative al comma 4 dell’articolo 55 del D. Lgs. 81/2008 non è una abrogazione tout court dell’apparato sanzionatorio.
Basta frequentare qualche forum on line dedicato alla sicurezza per comprendere come la notizia della conversione in legge del D. Lgs. 112/2008 avesse sollevato diversi dubbi sulla presenza residua di sanzioni a carico del datore di lavoro o dei lavoratori in merito all’assenza della tessera di riconoscimento.
Comma 4 dell’articolo 55 del D. Lgs. 81/2008, “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”: “4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: […] h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29, comma 4, e 35, comma 2 |
Articolo 18, “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”: “1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: […] u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro”. |
Articolo 26 comma 8: “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”. |
Articolo 55, comma 4, lettera m): “il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8. |
Articolo 20, relativo agli obblighi dei lavoratori, comma 3: “ i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”. |
Articolo 59 comma 1 lettera b): “i lavoratori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione”. |
Alla luce di questi chiarimenti è evidente che non è stato abrogato l’apparato sanzionatorio relativo all’assenza della tessera di riconoscimento.
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Rispondi Autore: paolo volpi - likes: 0 | 24/04/2012 (19:22:52) |
Io, quale datore di lavoro, sono stato sanzionato in quanto la tessera di riconoscimento consegnata ai lavoratori era priva di data di assunzione!!! Vi sembra corretto o posso ricorrere? |
Rispondi Autore: Luca Sorrentino - likes: 0 | 07/03/2017 (12:40:15) |
Buongiorno, qualora il lavoratore avesse richiesto una copia del tesserino di riconoscimento smarrito ed il datore di lavoro non glielo avesse fornito, il lavoratore è passibile di sanzione in caso di controllo? Grazie, Luca |
Rispondi Autore: Carlo Rossi - likes: 0 | 15/01/2019 (03:01:29) |
Qualora il dipendente si rifiutasse di esporre il tesserino di riconoscimento, il datore di lavoro viene comunque sanzionato? |