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Legge sugli appalti della Toscana da applicare

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

04/10/2007

Lo sostiene la Giunta Regionale in una circolare. Le principali disposizioni.

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La legge regionale sugli appalti emanata dalla Regione Toscana (L.R. 38/2007), nonostante la decisione del Governo di impugnare il provvedimento davanti alla Corte Costituzionale,  è una legge a tutti gli effetti e come tale deve essere applicata.
A rimarcarlo è stato il Presidente della Regione, Claudio Martini, a seguito della decisione della Giunta di approvare una circolare contenete indicazioni applicative sul provvedimento in vigore dal 17 settembre 2007.
 
La decisione del Governo aveva generato tra gli enti locali soggetti alla legge incertezze sulla sua applicabilità.
 
“Una legge – ha spiegato Claudio Martini – che è tale a tutti gli effetti a prescindere dalla decisione del governo di impugnarla e anche una legge che entra in una materia delicata e complessa e che indubbiamente richiede cambiamenti anche faticosi nei comportamenti sia degli enti pubblici che degli imprenditori.  […]  Intendiamo impegnarci fortemente perché ne sia salvaguardato l'impianto coraggioso e innovativo, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti relativi alla regolarità e alla sicurezza del lavoro. “
 
Le disposizioni della legge regionale degli appalti si possono dividere in tre gruppi. Ci sono norme da applicare alla data di entrata in vigore della legge regionali, altre la cui applicabilità è subordinata all'adozione di ulteriori atti della legge regionale, altre ancora la cui attuazione è demandata agli stessi soggetti che dovranno fare gli appalti.

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Questi, in sintesi, i principali contenuti della circolare sulla L.R. 38/2007.
 
A chi si applica la legge. La legge disciplina i contratti pubblici che hanno per oggetto lavori, forniture, servizi. Contratti stipulati dalla regione (e da agenzie ed enti dipendenti), enti locali, Asl e aziende pubbliche per i servizi alla persona. Interessati tutti i bandi pubblicati a partire dal 17 settembre.
 
Disposizioni immediatamente applicabili. Tra di esse hanno un particolare rilievo quelle che prevedono che ai fini della determinazione dell'importo della gara le amministrazioni tengano conto anche dei costi della sicurezza; che prima dell'aggiudicazione si valuti la congruità dell'incidenza dei costi della manodopera; che i soggetti appaltanti verifichino l'idoneità tecnico professionale e la regolarità contributiva e assicurativa dell'impresa aggiudicataria; che i capitolati d'appalto prevedano alcune cause di risoluzione del contratto.
Inoltre, il subappalto è vietato in favore di imprese che hanno presentato offerte in sede di gara ed è comunque limitato alle sole attività che rivestono carattere di specializzazione. Tra le altre cose si esige che nei contratti di subappalto siano evidenziati gli oneri relativi alla sicurezza.
Viene resa obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e si obbliga l'impresa a dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento.
Altro obbligo di grande rilievo è quello di informare il soggetto appaltante di ogni atto di intimidazione ricevuto, pena la risoluzione del contratto.
Tra gli altri articoli immediatamente applicabili quelli che impegnano il governo regionale ad azione concrete per il potenziamento della sicurezza e della regolarità del lavoro in edilizia.
Allo stesso modo trovano immediata applicazione anche la semplificazione degli adempimenti nelle procedure di gara.
 
Disposizioni che rimandano a ulteriori atti. Rimandano a un successivo regolamento di attuazione le disposizioni della legge relative all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Regolamenti attuativi – che dovranno essere adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, sono previsti anche per dare attuazione agli articolo 18 (pagamento delle retribuzioni), 22 (tutor di cantiere), 31 (profilo del committente), 34 (requisiti di capacità delle imprese), 35 (cause di esclusione), 49 (mercato elettronico regionale).
 
Disposizioni che rimandano ai soggetti appaltanti. Sono in particolare quelle contenute nell'articolo 3, che troveranno applicazione solo in seguito all'approvazione da parte dei soggetti appaltanti di specifiche disposizioni relative alle modalità di affidamento dei contratti.


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