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Lombardia: chiarimenti sull’accertamento della tossicodipendenza

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Alcol e droghe

29/09/2009

Ulteriori chiarimenti in materia di accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro: le FAQ della Regione Lombardia.

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A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008, le Direzioni Generali Sanità e Famiglia della Regione Lombardia, attraverso la Circolare del 22 gennaio 2009 (Prot. H1.2009.0002333), hanno fornito inizialmente alcuni indirizzi operativi per un’applicazione puntuale e uniforme nelle aziende lombarde delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro.
 
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Con questi strumenti normativi è stata avviata l’esecuzione degli accertamenti in un grande numero di aziende lombarde.
 
Alla luce di questa esperienza di applicazione sul campo sono emersi vari quesiti inviati alle Unità delle Direzioni Generali coinvolte nella tematica, al Tavolo regionale aperto alle forze sociali, ai SPSAL, ai SERT delle ASL da parte delle organizzazioni datoriali, sindacali dei lavoratori, medici competenti e datori di lavoro.
 
Pubblichiamo alcuni di questi quesiti:
 
“I mulettisti esterni all’azienda, lavoratori autonomi o soci di cooperative, rientrano nelle categorie da sottoporre a screening?
I lavoratori autonomi che svolgono attività di mulettisti, in quanto non classificati lavoratori subordinati, non rientrano nel campo di applicazione di questa tipologia di accertamenti, il cui impianto è determinato dalle regole del D.Lgs. 81/08. Sulla base della definizione di “lavoratore” di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/08 rientrano invece negli accertamenti i soci lavoratori di Cooperative.
Si rileva nel merito l’obbligatorietà di assicurare ai mulettisti un’informazione, istruzione, formazione ed addestramento adeguati in considerazione di quanto disposto dall’art. 73, c. 1 del D.Lgs. 81/08 (così come modificati dal D.Lgs. 106/09).
 
Il medico competente può non sottoporre a test di screening il lavoratore che dichiara l’assunzione di sostanze stupefacenti?
No. La normativa prevede di fare lo screening per diverse sostanze, per ciascuna delle quali l’inquadramento diagnostico potrebbe essere diverso, con evoluzioni diverse e ricadute diverse sul giudizio di idoneità e relativa tempistica per la riammissione alla mansione a rischio.
 
Come rispettare la normativa sulla privacy nella comunicazione del risultati dei test tossicologici?
Entrambi gli Atti di Intesa, ottobre 2007 e settembre 2008, prevedono che la certificazione relativa ad idoneità/non idoneità venga comunicato al datore di lavoro ed al lavoratore “nel rispetto della privacy”. E’ pertanto necessario che si concordino a priori tra medico competente e datore di lavoro le modalità con cui tali comunicazioni saranno realizzate all’interno dei soli soggetti previsti dalla normativa. Tali modalità dovranno essere condivise con i RLS e comunque rese note ai lavoratori anche attraverso l’inserimento delle specifiche procedure adottate nel documento aziendale dedicato.”
 
Le modifiche del correttivo
Il gruppo regionale ha terminato i lavori di stesura di questo documento nel luglio 2009. Qualche giorno dopo, il 5 agosto 2009, nel Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 180, è stato pubblicato il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” entrato in vigore il 20 agosto 2009.
Le modifiche introdotte dal correttivo sono state considerate nell’elaborazione dei chiarimenti presentati.
 
Il D.Lgs. 106/09 ha anche rilevato la necessità di rivedere le procedure specifiche da applicare alla materia in oggetto.
 
In particolare l’articolo 26 ha apportato delle correzioni al comma 4 dell’articolo 41 del D.Lgs. 81/08 che ha ora il seguente testo (in corsivo le differenze rispetto al D.Lgs. 81/08):
 
Comma 4
Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Comma 4-bis.
Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
 
 
Si prospetta così una revisione complessiva delle modalità operative. All’interno di questo percorso che si avvia a livello nazionale, si ritiene che il documento elaborato dalla regione Lombardia, prodotto di un confronto tra operatori tecnici e forze sociali, rappresenti un utile contributo; per questo la Regione Lombardia s’impegna a portarlo all’attenzione del Coordinamento interregionale per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e della Commissione Consultiva permanente per la sicurezza e salute sul lavoro (art. 6 del D.Lgs. 81/08).
 
L’indice delle domande presenti nel documento
01) l’assunzione di sostanze deve essere considerata nel documento di valutazione dei rischi (DVR)?
02) quali categorie di lavoratori devono essere sottoposte a sorveglianza sanitaria comprensiva degli accertamenti per l'assunzione di sostanze stupefacenti?
03) gli accertamenti previsti dalle norme sulle sostanze stupefacenti/psicotrope si applicano anche ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri e che svolgono mansioni che rientrano nell’allegato?
04) chi svolge saltuariamente le mansioni previste nell’allegato deve essere sottoposto agli accertamenti?
05) gli addetti ai carrelli elevatori rientrano nelle categorie da sottoporre a screening?
06) i mulettisti esterni all’azienda, lavoratori autonomi o soci di cooperative, rientrano nelle categorie da sottoporre a screening?
07) chi utilizza trattori deve essere sottoposto ad accertamenti per l'assunzione di sostanze stupefacenti?
08) le procedure previste dall’atto di intesa 30 ottobre 2007 si applicano al personale indicato nel dpr 753/80 (norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto)?
09) in caso di positività al test di screening e di conferma, e’ possibile adibire il lavoratore a mansione non a rischio senza inviarlo al SERT?
10) i test di screening sulla saliva possono essere utilizzati?
11) possono essere utilizzati i test on site che non emettono stampa dei risultati?
12) il medico competente può non sottoporre a test di screening il lavoratore che dichiara l’assunzione di sostanze stupefacenti?
13) in caso di test di screening positivo con riferita assunzione di sostanze farmacologiche note essere interferenti e’ necessario effettuare il test di conferma?
14) quali sono i laboratori autorizzati dalla regioni ad effettuare gli accertamenti tossicologici?
15) quali modalità utilizzare per la raccolta dei campioni e l’esecuzione dei test tossicologici da parte del medico competente?
16) in occasione della esecuzione del monitoraggio cautelativo lo stesso deve essere fatto solo per la sostanza risultata positiva o per tutte le sostanze?
17) come rispettare la normativa sulla privacy nella comunicazione del risultati dei test tossicologici?
18) quando il lavoratore deve essere giudicato “ temporaneamente inidoneo alla mansione”?
19) in caso di certificazione da parte del sert di “assenza di tossicodipendenza” e’ possibile il reintegro immediato del dipendente nella mansione a rischio mantenendo contestualmente l’effettuazione del monitoraggio cautelativo da parte del medico competente?
20) esame on site: il medico, che se ne assume la completa responsabilità, può avvalersi di strumenti e personale tecnico per esecuzione dei test?
21) visita periodica e test: idoneità unica o separata?
22) caso di mansioni non soggette a sorveglianza sanitaria per assenza di rischi che la rendono obbligatoria. Nell’attivare la sorveglianza sanitaria con riferimento agli accertamenti per eventuale assunzione stupefacenti, dovrà essere nominato il medico competente e impiegata la cartella sanitaria modello allegato 3 a d.lgs. 81/08?
23) nel caso di test di primo livello positivo, e’ corretto che non venga data nessuna comunicazione al datore fino a test di conferma? se succede un incidente nel frattempo, chi ne è responsabile?
24) a quale figura compete, nel caso di accertamento di tossicodipendenza, la segnalazione alla prefettura finalizzata alla sospensione della patente di guida?
25) si ritiene necessario che la segnalazione cautelativa e riservata, in base a indizi o prove di possibile assunzione, fatta dal datore di lavoro o da suo delegato al medico competente, che ne verifica la fondatezza e, se del caso, attiva l’accertamento di primo livello per ragionevole dubbio, debba pervenire in forma scritta?
26) in caso di ragionevole dubbio di una possibile assunzione di sostanze illecite da parte di un lavoratore che, pur non rientrando nelle categorie elencate, comunque svolge mansioni che comportano rischi per la sicurezza e l’incolumità di terzi (ad es. un lavoratore che utilizza l’automezzo aziendale che richiede la patente b), il datore di lavoro ha la possibilità di far valutare l’idoneità?
27) in caso venga inviato al medico competente per gli accertamenti un minorenne da adibire ad attività di mulettista come ci si deve comportare?
28) considerato che esiste una differenza nelle indicazioni delle sostanze da testare in sede di test di screening e di conferma tra l’atto di intesa del 18 settembre 2008 e la circolare regionale del 22/01/2009, come devono essere effettuati i test di screening?
29) è idoneo l’impiego di uno strumento che effettua l’analisi di creatinina, temperatura, sostanze adulteranti, ecc. ma non documenta questi parametri sulla stampata. Può bastare indicare marca e modello dello strumento?
30) è ammesso che il test di conferma venga effettuato da laboratori appartenenti ad altre regioni, e non alla regione Lombardia?
 
Faq riferite alle competenze dei SERT
01) al lavoratore ancora in terapia con metadone è possibile che venga certificata la “remissione completa” e quindi che possa essere riammesso a svolgere le mansioni a rischio?
02) il medico competente può non sottoporre a test di screening il lavoratore che dichiara di essere in terapia con metadone presso il SERT?
03) si chiede di precisare se per il monitoraggio cautelativo in carico al medico competente debbano venire eseguiti 6 prelievi di urina ogni mese per 6 mesi, quindi in tutto 36 prelievi in 6 mesi?
04) come inviare i lavoratori risultati temporaneamente non idonei alla mansione specifica per gli accertamenti di secondo livello presso il SERT?
05) come i SERT comunicano i risultati dei test tossicologici e i risultati degli accertamenti diagnostici complessivi al medico competente?
06) come procedere al pagamento delle prestazioni?
 
Faq in materia di divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
01) quali categorie di lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria comprensiva degli accertamenti per l'identificazione dell'alcoldipendenza?
02) come può essere gestito il caso specifico di lavoratori con problemi alcol-correlati?
 
 
 

 


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