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Modelli organizzativi: la normativa e il punto di vista delle regioni

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sanità e servizi sociali

29/07/2011

Il ruolo delle regioni in merito ai modelli organizzativi richiamati nel D. Lgs. 81/2008. Le novità della Commissione Consultiva, le richieste dei Servizi delle Aziende Sanitarie, le azioni di miglioramento per le aziende e le prospettive future.

 
Bologna, 29 Lug – Con la speranza che il 2011 sia l’anno giusto per la definizione dei decreti e della normazione mancante per dare attuazione al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - il Decreto legislativo 81/2008 -  riprendiamo alcune indicazioni relative ai recenti documenti prodotti dalla Commissione Consultiva Permanente (CCP) ex Art. 6 DLgs 81/2008.
 
Per farlo presentiamo un intervento che si è tenuto al convegno del 3 maggio 2011 dal titolo “ Dai modelli organizzativi e di gestione alla responsabilità sociale di impresa”.
Il convegno, che si è svolto durante la manifestazione bolognese “ Ambiente Lavoro”, è stato organizzato da Inail - Direzione Centrale Prevenzione e Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione e ha presentato una disamina sia sullo stato dell’arte dei modelli organizzativi che degli aspetti gestionali ed etici espressamente richiamati nel D. Lgs 81/2008. 
 
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In particolare nell’intervento “ Modelli di organizzazione e di gestione ‘con efficacia esimente’ ex art. 30 D.Lgs 81/08: il punto di vista delle Regioni”,  a cura di Ivo Dagazzini - Rappresentante delle Regioni per la Regione Veneto nella CCP e Direttore Spisal Ulss 4 Alto Vicentino, si è fatto il punto sui nuovi documenti prodotti dalla Commissione Consultiva e sul ruolo delle regioni.
 
L’intervento sottolinea che il Comitato n. 4 Modelli di Organizzazione e di Gestione ( MOG) della Commissione Consultiva Permanente ha avuto il “compito di elaborare procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e nelle medie imprese di cui al comma 5-bis dell’ articolo 30 DLgs 81/2008, ed ha ritenuto necessario verificare la corrispondenza tra i requisiti richiesti dall’articolo 30 e quelli richiesti dalle Linee Guida UNI INAIL (edizione 2001) e dalle BS OHSAS 18001:2007”.
Non ci soffermiamo in modo particolare su questo tema, già affrontato in un precedente articolo di PuntoSicuro, ma ricordiamo che in questa sede sono stati definiti:
- “la correlazione tra l’articolo 30 del DLgs 81/2008, le Linee Guida UNI INAIL ed il BS OHSAS 18001:2007”, correlazione  che può essere visualizzata tramite la tabella riportata nel documento agli atti;
- “alcuni chiarimenti in merito al sistema di controllo (comma 4);
- indicazioni specifiche per implementare un sistema disciplinare (di cui al comma 3, individuato come unica parte non corrispondente)”.
 
Il documento - contenente la correlazione, i chiarimenti e le indicazioni di cui sopra – è stato approvato dal Comitato n. 4 il 9 marzo 2011 e inviato all’esame della Commissione Consultiva Permanente che lo ha, a sua volta, approvato il 20 aprile 2011.
La Commissione ha provveduto a fornire i primi chiarimenti su questi temi attraverso una lettera circolare dell’11 luglio 2011.
 
Veniamo al ruolo delle Regioni.
Alle Regioni spetta il compito di vigilare sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso i “Servizi di Prevenzione negli Ambienti di Lavoro delle Aziende Sanitarie Locali che hanno contatti quotidiani con le Aziende, in stragrande maggioranza di piccole e micro dimensioni solo in parte a causa di indagine per infortunio sul lavoro”…
 
Se l’attenzione delle Imprese all’art 30 del D.Lgs. 81/2008 è per lo più legata alla necessità di adottare un MOG idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa in caso di infortunio sul lavoro, “per i Servizi delle Aziende Sanitarie è necessario avere:
- un MOG di riferimento adottabile soprattutto nelle Piccole e Micro Imprese con il quale valutare l’organizzazione aziendale della sicurezza;
- un MOG condiviso con le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti (con Inail, con i Consulenti);
- un MOG al quale fare riferimento nel rapporto con la Magistratura;
- un MOG da proporre in tutte le occasioni di contatto con le Aziende con una modalità di intervento equilibrata sia nell’attività di assistenza che di vigilanza”. 
 
Il percorso a cui fa riferimento il relatore è già stato intrapreso dalle Regioni, la cui esperienza viene proposta nei lavori della Commissione Consultiva Permanente, per quanto previsto dall’art. 30 comma 5bis.
 
L’intervento riporta poi l’esempio della Regione Veneto - con la Linea di lavoro “Promuovere l’organizzazione aziendale della sicurezza” iniziata nel 2006  - e cita due diversi documenti di riferimento:
- “Linee di indirizzo per la valutazione dell’organizzazione aziendale della sicurezza –aprile 2007: si ispirano alle Linee Guida UNI-INAIL ed a Guide Operative delle Associazioni Imprenditoriali;
- Indicazioni operative per promuovere l’organizzazione aziendale della sicurezza –dicembre 2007: modalità di intervento da adottare da parte degli Spisal, allo scopo di mantenere equilibrio ed autorevolezza sia nell’attività di assistenza che di vigilanza”.
 
In particolare le “linee di indirizzo e le indicazioni operative sono state collaudate dai 21 SPISAL del Veneto negli anni 2006 –2010 in un totale di 1264 Aziende valutando i ‘processi critici’ e indicando azioni di miglioramento”.
Nel documento agli atti relativo all’intervento – documento che vi invitiamo a visionare -  sono presenti alcune tabelle e alcuni dati relativi ai processi valutati e alle azioni di miglioramento indicate negli anni 2007-2009 con riferimento a:
- processo gestione infortuni;
- processo gestione manutenzione;
- processo gestione DPI;
 
Il relatore si sofferma sull’indicazione di azioni di miglioramento.
“Se la valutazione individua punti di debolezza che non corrispondono a violazioni di articoli di legge, ma che rappresentano elementi di inefficienza dal punto di vista della gestione della sicurezza e della possibilità di documentare quanto fatto, si redige un ‘Verbale positivo con note per l’incremento dell’efficienza della gestione della sicurezza’”.
Nel verbale si precisa che “l’adozione delle ‘note–indicazioni’ da parte dell’Azienda è facoltativa”. E “non è obbligatorio da parte dello Spisal l’incontro/sopralluogo di verifica; la verifica sarà eseguita qualora l’Azienda ne dia la disponibilità, o ne esprima l’interesse o la necessità”.
 
Concludiamo riportando alcune prospettive evidenziate dal relatore:
- “gli Spisal sono sempre più in grado di entrare nel merito della gestione della sicurezza;
- verranno esemplificati altri tre ‘processi critici’: la valutazione dei rischi, la sorveglianza sanitaria, la gestione degli appalti (aumenta la corrispondenza con i requisiti ex art. 30)”;
- si prevede “il passaggio dall’intervento per valutare-promuovere uno o più processi, all’intervento per valutare-promuovere il modello di organizzazione e gestione ( MOG) ex art 30 DLgs 81/08”;
- si avrà un modello proponibile a Micro e Piccole Aziende (“per migliorare l’organizzazione della sicurezza diffusamente nel tessuto produttivo”) e un modello proponibile anche ad Aziende medio-grandi (“quale primo passo per proseguire verso certificazioni di Sistema”).
 
 
 
Modelli di organizzazione e di gestione ‘con efficacia esimente’ ex art. 30 D.Lgs 81/08: il punto di vista delle Regioni”, Ivo Dagazzini - Direttore Spisal Ulss 4 Alto Vicentino, intervento al convegno “Dai modelli organizzativi e di gestione alla responsabilità sociale di impresa” (formato PDF, 485 kB).
 
 
Tiziano Menduto


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