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Per maggiori dettagli riportiamo una sintesi del messaggio che il Prof. Abbritti, presidente SIMLII (Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale) ha inviato ai soci in merito alla notizia.
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Novità per la formazione degli aspiranti medici competenti
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute hanno firmato il 15 novembre scorso un decreto, immediatamente esecutivo, che istituisce i percorsi formativi universitari che i nuovi specialisti in Igiene e Medicina Legale (coloro, cioè, che non possedevano i requisiti* necessari per effettuare l'attività di Medico competente previsti dall’articolo 38 del D. Lgs 81/08) di effettuare un percorso formativo integrativo universitario per essere autorizzati a svolgere il ruolo di medico competente.
*Che non possiedono il requisito di aver svolto le attività di medico competente per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del decreto legislativo 81/08.
Per maggiori dettagli riportiamo una sintesi del messaggio che il Prof. Abbritti, presidente SIMLII (Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale) ha inviato ai soci in merito alla notizia.
“Si conclude, dunque, una lunga diatriba, iniziata con l’approvazione dell’art. 1 bis della Legge 8 Gennaio 2002, n° 1, forzatamente inserito in un provvedimento legislativo di contenuto completamente diverso (disposizioni urgenti in merito al personale infermieristico). L’art. 1 bis estendeva agli Specialisti in Igiene e in Medicina Legale la possibilità di svolgere le funzioni di medico competente, senza che fosse prevista alcuna formazione aggiuntiva e in forte contrasto con quanto prevedeva il DLgs 626/94, che riservava solo agli Specialisti in Medicina del Lavoro le funzioni di Medico Competente. A conclusione di un iter molto lungo e impegnativo il Legislatore, accogliendo le proposte della SIMLII, aveva finalmente previsto, al comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs 81/08 che, per poter svolgere le funzioni di Medico Competente, gli Specialisti in Igiene e in Medicina Legale dovevano frequentare specifici “percorsi formativi universitari”, da definire con apposito decreto del Ministero dell’Università (MIUR) di concerto con il Ministero della Salute.”
“Mi limito a sottolineare che il Decreto appena emanato prevede, fra l’altro:
1] che gli specialisti sopra indicati (art. 1), per poter svolgere le funzioni di Medico Competente devono frequentare un percorso formativo universitario (consistente in un Master) della durata di almeno un anno e con un numero di Crediti Universitari (CFU) pari a 60 (equivalenti a 1500 ore di apprendimento).
2] Le competenti Autorità Accademiche (art. 2) potranno valutare il curriculum dei singoli specialisti ed il possesso di esperienze professionalizzanti nel settore, ai fini dell’abbreviazione del percorso formativo, che comunque non potrà essere inferiore a 30 CFU (equivalenti a 750 ore di apprendimento).
3] Le attività formative (art. 3) sono svolte presso le Scuole di Specializzazione in Medicina del Lavoro, con la collaborazione delle Scuole di Specializzazione in Igiene e in Medicina Legale.
4] Tra gli obiettivi formativi (art.2) sono compresi, la valutazione dei rischi, la sorveglianza sanitaria (clinica e diagnostica delle malattie professionali, raccolta dei dati epidemiologici, monitoraggio biologico, promozione della salute …).”
Il Prof. Abbritti conclude la sua nota sottolineando come il decreto “conferma che tutti gli Specialisti in Igiene e in Medicina Legale che non rientrano nella sanatoria prevista dal comma 2 del D.Lgs 81/08, devono frequentare il suddetto Master, per poter svolgere le funzioni di Medico Competente, anche se sono al momento presenti nell’ elenco dei Medici Competenti del Ministero della Salute; riconosce per legge, e rimarca, che esiste una rilevante differenza di formazione specifica e di competenze professionali tra gli Specialisti in Medicina del Lavoro e gli Specialisti in Igiene e in Medicina Legale; riconosce la specificità dell’iter formativo seguito dagli Specialisti in Medicina del Lavoro, nonché la peculiarità e l’importanza della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, che non può essere surrogata da altre Scuole di Specializzazione di Area Medica.”
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