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L’articolo 1 della nuova Direttiva macchine 2006/42/CE menziona chiaramente i prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione. Per la precisione essi sono elencati come segue:
a) macchine
b) attrezzature intercambiabili
c) componenti di sicurezza
d) accessori di sollevamento
e) catene, funi, cinghie
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
g) quasi-macchine.
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Nuova direttiva macchine: dove sono finiti i componenti di sicurezza?
L’articolo 1 della nuova Direttiva macchine 2006/42/CE menziona chiaramente i prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione. Per la precisione essi sono elencati come segue:
a) macchine
b) attrezzature intercambiabili
c) componenti di sicurezza
d) accessori di sollevamento
e) catene, funi, cinghie
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
g) quasi-macchine.
La novità più evidente è costituita dall’introduzione esplicita di nuovi prodotti: le catene, le funi, le cinghie e, in particolare, le quasi-macchine.
A questo punto sorge spontanea una domanda: cosa sono queste nuove entità? L’articolo 2 ne riporta la definizione: “insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina”. La definizione almeno per il momento risulta poco chiara e finisce anche per creare dei dubbi sul significato di “sistema di azionamento”. Volendo fare degli esempi sono da ritenersi delle quasi-macchine: le macchine incomplete o le parti di macchine, le centraline oleoidrauliche composte da motore, pompa, serbatoio, comandi e accumulatore, i motori a combustione interna.
Ritornando all’inizio dell’articolo 2 si legge che “ai fini della presente direttiva il termine «macchina» indica uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f)”. Questa breve frase rappresenta un punto cruciale per l’interpretazione dell’intera direttiva; si evince infatti in modo preciso e senza possibilità di errore che i seguenti prodotti sono delle macchine: le macchine stesse in senso stretto, le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, le funi, le cinghie e i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. Concentriamoci ora sui componenti di sicurezza.
Secondo la definizione data nell’articolo 2 essi sono componenti:
- destinati ad espletare una funzione di sicurezza,
- immessi sul mercato separatamente,
- il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e che non sono indispensabili per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.
Nonostante l’importanza di questi dispositivi ai fini dell’incolumità delle persone, secondo la direttiva 2006/42/CE un componente di sicurezza è una macchina e di conseguenza ogni volta che nella direttiva è usato il termine “macchina” in senso generale, il riferimento vale anche per i componenti di sicurezza.
Le differenze sostanziali si hanno ora fra macchine e quasi-macchine e non fra macchine e componenti di sicurezza. Un esempio della nuova prospettiva è che nell’Allegato II dedicato alle “Dichiarazioni” non è più previsto uno specifico “contenuto per la dichiarazione CE di conformità per i componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamente”.
Secondo la direttiva 2006/42/CE anche i componenti di sicurezza essendo delle macchine devono essere marcati CE. Tuttavia il nuovo testo introduce una distinzione nel trattamento destinato ai componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato come prodotto a sé stante e a quelli che invece che sono destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria. Si legge infatti fra le esclusioni contenute nell’articolo 1 che sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva: “i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria”.
In altre parole quando un fabbricante di un macchinario fornisce dei componenti identici come parti di ricambio per sostituire i componenti originali, quelle parti di ricambio non sono soggette alla Direttiva macchine. A questo punto si potrebbe immaginare una possibile estensione dell’esenzione: supponiamo di trovarci nel caso in cui non siano più disponibili componenti identici. Che facciamo? Non utilizziamo la macchina? No, si potrebbe azzardare l’ipotesi che il fabbricante fornisca parti di ricambio con le stesse funzioni di sicurezza e con la stessa performance in termini di sicurezza dei componenti che erano originariamente montati sul macchinario. Anche in questo caso non rientrerebbero nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE?
Tornando al fatto che i componenti di sicurezza ora sono delle macchine. Ci si potrebbe chiedere, ma non è proprio previsto nulla di particolare per questo dispositivi? Ma certo che si! Ora nella nuova Direttiva macchine troviamo un intero allegato, l’Allegato V, che contiene un elenco indicativo dei componenti di sicurezza aggiornabile nel tempo.
E per quanto riguarda le procedure di valutazione della conformità? L’articolo 12 riguarda appunto la valutazione di conformità delle macchine. Esso menziona l’Allegato IV e le norme armonizzate per individuare il tipo di procedura da attuare, ma non fa alcun riferimento all’Allegato V. Ne consegue che i componenti di sicurezza riportati anche nell’Allegato IV della direttiva 2006/42/CE potranno essere soggetti o meno alla verifica di un organismo notificato a seconda che il componente sia stato fabbricato o meno conformemente alle norme armonizzate e alla procedura di conformità scelta. Si tratta di componenti quali ad esempio:
- ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
- dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone (barriere a raggi infrarossi, tappeti e coste sensibili alla pressione, ecc.)
- ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione su talune tipologie di macchine elencate nell’Allegato IV
- blocchi logici per funzioni di sicurezza
- strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e contro la caduta (FOPS).
Mentre altri componenti di sicurezza elencati nell’Allegato V sono lì “just for information” non essendovi riferimenti specifici nella direttiva oltre a quello della possibilità di aggiornare l’allegato stesso.
Ing. Sara Balzano
Segretario tecnico degli organismi notificati per la direttiva macchine, ascensori e impianti a fune su incarico della Commissione Europea
A questo punto sorge spontanea una domanda: cosa sono queste nuove entità? L’articolo 2 ne riporta la definizione: “insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina”. La definizione almeno per il momento risulta poco chiara e finisce anche per creare dei dubbi sul significato di “sistema di azionamento”. Volendo fare degli esempi sono da ritenersi delle quasi-macchine: le macchine incomplete o le parti di macchine, le centraline oleoidrauliche composte da motore, pompa, serbatoio, comandi e accumulatore, i motori a combustione interna.
Ritornando all’inizio dell’articolo 2 si legge che “ai fini della presente direttiva il termine «macchina» indica uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f)”. Questa breve frase rappresenta un punto cruciale per l’interpretazione dell’intera direttiva; si evince infatti in modo preciso e senza possibilità di errore che i seguenti prodotti sono delle macchine: le macchine stesse in senso stretto, le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, le funi, le cinghie e i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. Concentriamoci ora sui componenti di sicurezza.
Secondo la definizione data nell’articolo 2 essi sono componenti:
- destinati ad espletare una funzione di sicurezza,
- immessi sul mercato separatamente,
- il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e che non sono indispensabili per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.
Nonostante l’importanza di questi dispositivi ai fini dell’incolumità delle persone, secondo la direttiva 2006/42/CE un componente di sicurezza è una macchina e di conseguenza ogni volta che nella direttiva è usato il termine “macchina” in senso generale, il riferimento vale anche per i componenti di sicurezza.
Le differenze sostanziali si hanno ora fra macchine e quasi-macchine e non fra macchine e componenti di sicurezza. Un esempio della nuova prospettiva è che nell’Allegato II dedicato alle “Dichiarazioni” non è più previsto uno specifico “contenuto per la dichiarazione CE di conformità per i componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamente”.
Secondo la direttiva 2006/42/CE anche i componenti di sicurezza essendo delle macchine devono essere marcati CE. Tuttavia il nuovo testo introduce una distinzione nel trattamento destinato ai componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato come prodotto a sé stante e a quelli che invece che sono destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria. Si legge infatti fra le esclusioni contenute nell’articolo 1 che sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva: “i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria”.
In altre parole quando un fabbricante di un macchinario fornisce dei componenti identici come parti di ricambio per sostituire i componenti originali, quelle parti di ricambio non sono soggette alla Direttiva macchine. A questo punto si potrebbe immaginare una possibile estensione dell’esenzione: supponiamo di trovarci nel caso in cui non siano più disponibili componenti identici. Che facciamo? Non utilizziamo la macchina? No, si potrebbe azzardare l’ipotesi che il fabbricante fornisca parti di ricambio con le stesse funzioni di sicurezza e con la stessa performance in termini di sicurezza dei componenti che erano originariamente montati sul macchinario. Anche in questo caso non rientrerebbero nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE?
Tornando al fatto che i componenti di sicurezza ora sono delle macchine. Ci si potrebbe chiedere, ma non è proprio previsto nulla di particolare per questo dispositivi? Ma certo che si! Ora nella nuova Direttiva macchine troviamo un intero allegato, l’Allegato V, che contiene un elenco indicativo dei componenti di sicurezza aggiornabile nel tempo.
E per quanto riguarda le procedure di valutazione della conformità? L’articolo 12 riguarda appunto la valutazione di conformità delle macchine. Esso menziona l’Allegato IV e le norme armonizzate per individuare il tipo di procedura da attuare, ma non fa alcun riferimento all’Allegato V. Ne consegue che i componenti di sicurezza riportati anche nell’Allegato IV della direttiva 2006/42/CE potranno essere soggetti o meno alla verifica di un organismo notificato a seconda che il componente sia stato fabbricato o meno conformemente alle norme armonizzate e alla procedura di conformità scelta. Si tratta di componenti quali ad esempio:
- ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
- dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone (barriere a raggi infrarossi, tappeti e coste sensibili alla pressione, ecc.)
- ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione su talune tipologie di macchine elencate nell’Allegato IV
- blocchi logici per funzioni di sicurezza
- strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e contro la caduta (FOPS).
Mentre altri componenti di sicurezza elencati nell’Allegato V sono lì “just for information” non essendovi riferimenti specifici nella direttiva oltre a quello della possibilità di aggiornare l’allegato stesso.
Ing. Sara Balzano
Segretario tecnico degli organismi notificati per la direttiva macchine, ascensori e impianti a fune su incarico della Commissione Europea
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Rispondi Autore: Antonello Carletti - likes: 0 | 22/09/2014 (16:35:05) |
Come ci si deve comportare se si volesse modificare un componente di sicurezza (con tanto di marchio CE) per limitarne l'usura? Si può modificare ed affrontare un nuovo passaggio attraverso l'ente certificatore? T.i.A |