Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Nuova Direttiva macchine: pubblicato il recepimento D.Lgs 17/2010
Il D.Lgs n. 17 del 27 gennaio 2010 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori” è stato pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010 – Supplemento ordinario n. 36. La sua entrata in vigore è prevista per il giorno 6 marzo 2010.
Il recepimento interviene con norme che consentono, come già espressamente riportato nei considerando della direttiva 2006/42/CE, di integrare con maggiore efficacia rispetto al passato la sicurezza nella progettazione e costruzione di macchinari di vario genere, di effettuarne un’installazione e manutenzione corretta nonché di garantire un’adeguata sorveglianza del mercato ai fini della sicurezza.
Come è prassi i considerando non sono stati riportati nel testo nazionale, tuttavia essi costituiscono un valido supporto per comprendere lo spirito della nuova legge; infatti rappresentano un punto di riferimento per la Corte di giustizia europea per accertare le intenzioni dei legislatori.
Il recepimento interviene con norme che consentono, come già espressamente riportato nei considerando della direttiva 2006/42/CE, di integrare con maggiore efficacia rispetto al passato la sicurezza nella progettazione e costruzione di macchinari di vario genere, di effettuarne un’installazione e manutenzione corretta nonché di garantire un’adeguata sorveglianza del mercato ai fini della sicurezza.
Come è prassi i considerando non sono stati riportati nel testo nazionale, tuttavia essi costituiscono un valido supporto per comprendere lo spirito della nuova legge; infatti rappresentano un punto di riferimento per la Corte di giustizia europea per accertare le intenzioni dei legislatori.
Il D.Lgs 17/2010 abroga il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 ad eccezione delle disposizioni transitorie riportate all’articolo 11, commi 1 e 3, del regolamento attuativo in merito alle macchine costruite prima della direttiva 89/392/CEE e che comunque continuano ad essere vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione finanziaria. Questo al fine di salvaguardare un mercato ancora esistente.
Il D.Lgs 17/2010 è strutturato in 19 articoli e 11 allegati.
Il campo d’applicazione è definito all’art. 1 punto 1 attraverso un elenco che comprende: le macchine, le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, le funi e le cinghie, i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e le quasi-macchine, mentre al punto 2 si trovano i prodotti esclusi.
Le quasi-macchine sono definite come insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal decreto. Inoltre sono soggette alla sorveglianza del mercato e prima della loro immissione sul mercato devono essere sottoposte a procedure di valutazione della conformità da parte del fabbricante o del suo mandatario.
L’art. 2 riporta la definizione dei prodotti considerati macchine di cui all’art. 1 punto 1 e di alcuni elementi chiave quali: immissione sul mercato, messa in servizio, fabbricante, mandatario e norma armonizzata.
Le principali novità introdotte dal D.Lgs 17/2010 rispetto al D.P.R. 459/96 possono essere riassunte come segue.
- Una distinzione più netta fra i prodotti ai quali si applica il D.Lgs 17/2010 e quelli destinati ad essere coperti dalla direttiva 2006/95/CE in materia di bassa tensione: il fatto che un prodotto rientri in uno o nell’altro campo di applicazione non si basa più su "l'origine principale dei rischi" individuata in occasione della valutazione del rischio; infatti sono ora elencate alcune categorie di macchine elettriche soggette esclusivamente alla Direttiva bassa tensione. Per tutte le altre macchine i requisiti di sicurezza della Direttiva bassa tensione saranno applicabili per quanto riguarda i rischi elettrici, mentre tutti gli altri requisiti essenziali e gli adempimenti, come ad esempio la valutazione di conformità e l'immissione sul mercato, saranno regolamentati esclusivamente dal D.Lgs 17/2010.
- Contiene misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose.
- La parte relativa agli ascensori è stata rinviata a fonte secondaria per la definizione delle necessarie modifiche al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.
SANZIONI
L’articolo 23 della nuova Direttiva macchine chiedeva agli Stati membri di determinare le sanzioni da irrogare nel caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva e di prendere tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni avrebbero dovuto essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Così fatte salve le ipotesi, nei casi più gravi, di configurabilità di reato quali la frode in commercio, la truffa, e via dicendo, l’articolo 15 del D.Lgs 17/2010 prevede quanto segue:
- la condotta più grave è stata ravvisata nell'assenza dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I del decreto (sanzione amministrativa da euro 4.000,00 ad euro 24.000,00);
- l'omessa esibizione della documentazione tecnica che il fabbricante o il suo mandatario è tenuto ad avere ed esibire (sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00);
- è stata sanzionata autonomamente la meno grave immissione sul mercato di un bene sì conforme ai requisiti tecnici ma privo della dichiarazione di conformità (sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00);
- la tutela della marcatura CE sanzionando maliziose apposizioni di marcature, segni od iscrizioni che possano creare confusione ovvero che ne possano limitare la visibilità e la leggibilità (sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00);
- infine sanziona la pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del decreto legislativo (sanzione amministrativa da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00).
ALLEGATI
La struttura degli 11 allegati del D.Lgs 17/2010 ripete quella della direttiva 2006/42/CE e precisamente si articola come segue.
◦ Allegato I - Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine
◦ Allegato II - Dichiarazioni
◦ Allegato III - Marcatura "CE"
◦ Allegato IV - Categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 9, commi 3 e 4
◦ Allegato V - Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c)
◦ Allegato VI - Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine
◦ Allegato VII - A. Fascicolo tecnico per le macchine, B. Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine
◦ Allegato VIII - Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine
◦ Allegato IX - Esame CE del tipo
◦ Allegato X - Garanzia qualità totale
◦ Allegato XI - Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi
Con il D.Lgs 17/2010 la nuova Direttiva macchine entra finalmente a far parte della legislazione nazionale. Tuttavia i motori non possono fermarsi; infatti ora l’Italia così come gli altri Stati membri ha tempo fino al 15 giugno 2011 per adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2009/127/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi che ha modificato la direttiva 2006/42/CE. L’applicazione di queste ultime disposizioni è prevista entro il 15 dicembre 2011.
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 - Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
Ing. Sara Balzano
Segretario tecnico degli organismi notificati per la direttiva macchine, ascensori e impianti a fune su incarico della Commissione Europea
Il D.Lgs 17/2010 è strutturato in 19 articoli e 11 allegati.
Il campo d’applicazione è definito all’art. 1 punto 1 attraverso un elenco che comprende: le macchine, le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, le funi e le cinghie, i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e le quasi-macchine, mentre al punto 2 si trovano i prodotti esclusi.
Le quasi-macchine sono definite come insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal decreto. Inoltre sono soggette alla sorveglianza del mercato e prima della loro immissione sul mercato devono essere sottoposte a procedure di valutazione della conformità da parte del fabbricante o del suo mandatario.
L’art. 2 riporta la definizione dei prodotti considerati macchine di cui all’art. 1 punto 1 e di alcuni elementi chiave quali: immissione sul mercato, messa in servizio, fabbricante, mandatario e norma armonizzata.
Le principali novità introdotte dal D.Lgs 17/2010 rispetto al D.P.R. 459/96 possono essere riassunte come segue.
- Una distinzione più netta fra i prodotti ai quali si applica il D.Lgs 17/2010 e quelli destinati ad essere coperti dalla direttiva 2006/95/CE in materia di bassa tensione: il fatto che un prodotto rientri in uno o nell’altro campo di applicazione non si basa più su "l'origine principale dei rischi" individuata in occasione della valutazione del rischio; infatti sono ora elencate alcune categorie di macchine elettriche soggette esclusivamente alla Direttiva bassa tensione. Per tutte le altre macchine i requisiti di sicurezza della Direttiva bassa tensione saranno applicabili per quanto riguarda i rischi elettrici, mentre tutti gli altri requisiti essenziali e gli adempimenti, come ad esempio la valutazione di conformità e l'immissione sul mercato, saranno regolamentati esclusivamente dal D.Lgs 17/2010.
- Contiene misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose.
- La parte relativa agli ascensori è stata rinviata a fonte secondaria per la definizione delle necessarie modifiche al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.
SANZIONI
L’articolo 23 della nuova Direttiva macchine chiedeva agli Stati membri di determinare le sanzioni da irrogare nel caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva e di prendere tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni avrebbero dovuto essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Così fatte salve le ipotesi, nei casi più gravi, di configurabilità di reato quali la frode in commercio, la truffa, e via dicendo, l’articolo 15 del D.Lgs 17/2010 prevede quanto segue:
- la condotta più grave è stata ravvisata nell'assenza dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I del decreto (sanzione amministrativa da euro 4.000,00 ad euro 24.000,00);
- l'omessa esibizione della documentazione tecnica che il fabbricante o il suo mandatario è tenuto ad avere ed esibire (sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00);
- è stata sanzionata autonomamente la meno grave immissione sul mercato di un bene sì conforme ai requisiti tecnici ma privo della dichiarazione di conformità (sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00);
- la tutela della marcatura CE sanzionando maliziose apposizioni di marcature, segni od iscrizioni che possano creare confusione ovvero che ne possano limitare la visibilità e la leggibilità (sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00);
- infine sanziona la pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del decreto legislativo (sanzione amministrativa da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00).
ALLEGATI
La struttura degli 11 allegati del D.Lgs 17/2010 ripete quella della direttiva 2006/42/CE e precisamente si articola come segue.
◦ Allegato I - Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine
◦ Allegato II - Dichiarazioni
◦ Allegato III - Marcatura "CE"
◦ Allegato IV - Categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 9, commi 3 e 4
◦ Allegato V - Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c)
◦ Allegato VI - Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine
◦ Allegato VII - A. Fascicolo tecnico per le macchine, B. Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine
◦ Allegato VIII - Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine
◦ Allegato IX - Esame CE del tipo
◦ Allegato X - Garanzia qualità totale
◦ Allegato XI - Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi
Con il D.Lgs 17/2010 la nuova Direttiva macchine entra finalmente a far parte della legislazione nazionale. Tuttavia i motori non possono fermarsi; infatti ora l’Italia così come gli altri Stati membri ha tempo fino al 15 giugno 2011 per adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2009/127/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi che ha modificato la direttiva 2006/42/CE. L’applicazione di queste ultime disposizioni è prevista entro il 15 dicembre 2011.
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 - Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
Ing. Sara Balzano
Segretario tecnico degli organismi notificati per la direttiva macchine, ascensori e impianti a fune su incarico della Commissione Europea
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: dr.Luigi Filippo von Mehlem - likes: 0 | 06/03/2010 (10:11) |
Dire finalmente sarebbe veramente poco. Anche in questa occasione arriviamo ultimi in Europa , anche se nella nostra Azienda per i sistemi importati dalla Germania applichiamo la "nuova" Direttiva da ormai 4 anni. Nel settore Parcheggi Automatici e Meccanizzati dopo anni di studi e preparazione in qualità di Presidente della relativa Commissione Europea per l'Italia sottoscrissi nel dicembre 2004 a Friolzheim la EN 14010 , recepita dall'Italia nel gennaio 2005 ,nella quale si applicano i medesimi principi in sostituzione di quelli già allora considerati obsoleti degli ani '80.Comunque meglio tardi che mai! |
Rispondi Autore: ANTONIO DE SANTIS - likes: 0 | 03/01/2019 (17:04:40) |
Buona sera avrei bisogno di una informazione tecnica e precisamente vorrei sapere se l'acquisto di un forno rotativo per uso pasticceria rientra nella categoria di attrezzatura di cui all'art. 2, lettere a), b), c), f) del D.Lgs. 17/2010. Grazie e buona serata |
Rispondi Autore: Mario Guercio - likes: 0 | 12/06/2019 (11:05:47) |
Buon giorno, Vorrei sapere abitando in un condominio di 9 piani e avendo un vano ascensore completamente protetto da rete mettallica a maglie superiore hai 2 cm compresa la parte frontale (entrata nella cabina). (Con il dito medio vado a toccare la maniglia di entrata della porta.) La rete metallica per essere a norma soprattutto nella parte frontale di che dimensioni deve essere la maglia? Grazie Mario Guercio |
Rispondi Autore: Eugenio Zanchi - likes: 0 | 02/09/2019 (16:34:31) |
Chiedo se i Soffiatori, i,tipo quelli usati per pulire dal fogliame sentieri, giardini e marciapiedi, possano essere usati da operatori per spegnere fiamme di modeste dimensioni (max 0,80-1m.) in incendi boschivi. Grazie mille |