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Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010, fornisce importanti indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che trovano fondamento nella Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) n. 1 del 12 gennaio scorso.
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Nuove indicazioni in materia di DURC
I profili affrontati dalla circolare riguardano in particolare la validità temporale del DURC nell’ambito degli appalti pubblici la quale, sia sulla base della più recente giurisprudenza che della stessa determinazione della AVCP, è indicata come pari a 3 mesi.
In relazione al periodo di validità del DURC, inoltre, la circolare n. 35/2010 specifica che la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori; diversamente, per specifico dettato normativo, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007.
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Rispondi Autore: massimo catto - likes: 0 | 15/10/2010 (10:22:27) |
salve, cari colleghi, come la mettiamo con l'interpello 58 che mi pare sia in netto contrasto? sto' benedetto durc, lo facciamo richiedere oppure no? lo dobbiamo acquisire per le forniture ed i trasporti oppure no? |