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L’ULSS 1 Belluno - Regione Veneto - ha pubblicato il 5 luglio il parere “Accertamenti inerenti il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della L. 30 marzo 2001, n. 125 e dell’Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2006”.
Il parere esamina i riferimenti normativi che costituiscono i cardini della materia, l’art. 15 della legge 30/2001 e l’art. 41 del D.Lgs. 81/08, e l’obbligo di condotta in capo a datore di lavoro e lavoratori:
“Si ritiene opportuno evidenziare, inoltre che, se la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche costituisce, nell’ambito dell’art. 15 della L. n. 125/2001, una condotta vietata al datore di lavoro, d’altra parte, l’assunzione non costituisce un rischio lavorativo oggetto di valutazione da parte del medesimo datore di lavoro, bensì una condizione personale del lavoratore, peraltro sanzionata dal comma 3 del citato art. 15 (in entrambi i provvedimenti in oggetto non viene fatto alcun riferimento alla sorveglianza sanitaria).
Per quel che concerne la sorveglianza sanitaria essa è, invece, prevista in relazione alla verifica di condizioni di alcol-dipendenza dall’art. 41, comma 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con il rinvio, operato dal successivo comma 4-bis, ad un Accordo Stato-Regioni per la determinazione delle condizioni e delle modalità di accertamento.
Ad oggi non essendo stato ancora adottato l’accordo di cui al citato comma 4-bis, non risulta pertanto possibile verificare l’assenza di alcol dipendenza, ma è possibile invece verificare in acuto la sola assunzione o meno di sostanze alcoliche e superalcoliche.”
Regione Veneto - ULSS 1 Belluno - Protocollo n. 367926 del 5 luglio 2010 - Accertamenti inerenti il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della L. 30 marzo 2001, n. 125 e dell’Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2006.
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Parere Regione Veneto su alcoldipendenza
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L’ULSS 1 Belluno - Regione Veneto - ha pubblicato il 5 luglio il parere “Accertamenti inerenti il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della L. 30 marzo 2001, n. 125 e dell’Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2006”.
Il parere esamina i riferimenti normativi che costituiscono i cardini della materia, l’art. 15 della legge 30/2001 e l’art. 41 del D.Lgs. 81/08, e l’obbligo di condotta in capo a datore di lavoro e lavoratori:
“Si ritiene opportuno evidenziare, inoltre che, se la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche costituisce, nell’ambito dell’art. 15 della L. n. 125/2001, una condotta vietata al datore di lavoro, d’altra parte, l’assunzione non costituisce un rischio lavorativo oggetto di valutazione da parte del medesimo datore di lavoro, bensì una condizione personale del lavoratore, peraltro sanzionata dal comma 3 del citato art. 15 (in entrambi i provvedimenti in oggetto non viene fatto alcun riferimento alla sorveglianza sanitaria).
Per quel che concerne la sorveglianza sanitaria essa è, invece, prevista in relazione alla verifica di condizioni di alcol-dipendenza dall’art. 41, comma 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con il rinvio, operato dal successivo comma 4-bis, ad un Accordo Stato-Regioni per la determinazione delle condizioni e delle modalità di accertamento.
Ad oggi non essendo stato ancora adottato l’accordo di cui al citato comma 4-bis, non risulta pertanto possibile verificare l’assenza di alcol dipendenza, ma è possibile invece verificare in acuto la sola assunzione o meno di sostanze alcoliche e superalcoliche.”
Regione Veneto - ULSS 1 Belluno - Protocollo n. 367926 del 5 luglio 2010 - Accertamenti inerenti il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della L. 30 marzo 2001, n. 125 e dell’Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2006.
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