Prevenzione incendi: le protezioni statiche o passive
Una completa attuazione del Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si avrà solo quando saranno emanati tutti i decreti di cui si fa riferimento negli articoli della normativa.
Alcuni dei decreti di attuazione, ad oggi mancanti, riguardano le attività legate alla prevenzione incendi, un argomento che PuntoSicuro approfondirà nei prossimi articoli in relazione ai temi di maggiore utilità ed eventualmente ai dubbi legati a questa fase di transizione.
Partiamo dal Decreto legislativo 81/2008 che all’articolo 46 (Prevenzione incendi), recita ai commi 3 e 4:
Articolo 46 - Prevenzione incendi (…) 3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: a) i criteri diretti atti ad individuare: 1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze; b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. 4. Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998. |
In attesa dei decreti indicati all’articolo 46, facciamo il punto sulla prevenzione degli incendi nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998. Per farlo ci soffermiamo su un documento dell’Ispesl (già presentato dal nostro giornale), dal titolo “Formazione antincendio”.
Vediamo insieme quanto indicato in merito alle protezioni antincendio statiche o passive.
In particolare la protezione passiva consiste:
- nella resistenza al fuoco delle strutture;
- nelle compartimentazioni;
- nelle distanze di sicurezza antincendi.
Resistenza al fuoco delle strutture
Per resistenza al fuoco si intende - secondo quanto indicato dalla circolare 20 Novembre 1982 n. 52 - il tempo durante il quale un elemento da costruzione (componente o struttura) conserva i seguenti requisiti:
- stabilità meccanica (simbolo R);
- tenuta alle fiamme,ai fumi e ai gas (simbolo E);
- isolamento termico (simbolo I ).
E dunque la sigla REI, seguita da un numero, “esprime il tempo, in minuti primi, per i quali un elemento da costruzione - o una porta conserva le caratteristiche di stabilità, tenuta e isolamento termico, dal momento in cui è stato sottoposto all’azione del fuoco. Ad esempio una porta REI 60 resiste a 60 minuti di esposizione alle fiamme”.
Questa sigla è un’indispensabile riferimento per “poter valutare la compatibilità tra la resistenza al fuoco di una determinata struttura di un edificio ed il carico d’incendio presente all’interno di questo”.
Si ricorda che il valore del carico d’incendio (circolare 14 settembre 1961, n.91) per un determinato locale, piano o struttura edilizia si ottiene calcolando per tutto il materiale combustibile presente, l’equivalente in legno per m2 in base al potere calorifico del legno pari a 4.400 Cal/Kg (unità di misura del potere calorifico).
Compartimentazioni
Le compartimentazioni delle strutture edilizie (ad esempio le partizioni orizzontali, come i solai, le partizioni verticali, come le pareti divisorie e le porte), sono “elementi costruttivi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco predeterminate che vengono realizzate (od installate), in funzione delle esigenze di prevenzione incendi e che permettono:
- il contenimento della propagazione dell’incendio (ovvero ne ritardano la diffusione) in un’area circoscritta, fornendo alle persone presenti la possibilità di raggiungere senza pericoli luoghi sicuri od aree a cielo aperto;
- adeguata protezione alle vie di esodo, con particolare riferimento alle scale di emergenza (scale ‘protette’, ‘a prova di fumo’)”.
Nel documento, che vi invitiamo a visionare, sono riportate tabelle che riportano la resistenza delle partizioni verticali (pareti) ed orizzontali (solai), in funzione dei materiali e degli spessori. Nel caso poi che le “compartimentazioni di una struttura edilizia (o parte di essa) non abbiano una sufficiente resistenza al fuoco, è possibile migliorarne le caratteristiche, mediante l’applicazione di opportuni materiali di rivestimento”.
Distanze di sicurezza antincendio
Per distanza di sicurezza antincendio “si intende la distanza orizzontale tra una zona con potenziale rischio d’incendio ed un’altra zona”.
Queste distanze sono di “notevole importanza per la predisposizione di una opportuna prevenzione incendi, specialmente in aree ad elevato rischio d’incendio, in quanto impediscono, o riducono, la possibilità che un incendio, sviluppatosi in una zona di lavoro, si estenda in aree confinanti ad essa”.
In particolare le distanze di sicurezza antincendi possono essere:
- interne: ad esempio “tra locali distinti ma appartenenti alla medesima attività ed alla stessa struttura edilizia” o “tra edifici distinti ma appartenenti alla medesima attività”;
- esterne: “tra edifici appartenenti ad una attività e altri edifici ove vengono svolte altre attività”;
- di protezione: “tra edifici appartenenti alla stessa attività e il confine perimetrale dell’attività”.
Infine rispondiamo, attraverso un documento pubblicato sul sito dell’AssoIASA (Associazione italiana ingegneria antincendio sicurezza e ambiente), ad un quesito relativo alla periodicità della manutenzione delle porte antincendio REI.
Come gli altri dispositivi di sicurezza antincendio, anche le porte REI devono essere oggetto di controlli da parte del responsabile della sicurezza.
In particolare l’allegato VI del decreto del 10 marzo 1998 indica che deve essere attuato un controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. Inoltre che deve avvenire un controllo periodico, cioè un insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
Inoltre l’articolo 5 del DPR 37/98 stabilisce che gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel Certificato di Prevenzione Incendi (…).
In assenza di diverse indicazioni contenute nel Certificato di Prevenzione Incendi, è dunque necessario sottoporre a controllo le porte resistenti al fuoco almeno ogni sei mesi.
Controllo che dovrà essere compiuto da parte di personale competente e qualificato.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.