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Pronto soccorso aziendale: fissate le regole
A quasi dieci anni dall’approvazione del D.Lgs. 626/94 è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 15 luglio 2003, n.388, previsto dall’art.15 comma 3, che fissa le regole del pronto soccorso aziendale: le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
Il provvedimento classifica le aziende in tre gruppi, tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.
Al Gruppo A appartengono le aziende a rischio rilevante, le aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Al Gruppo B appartengono le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A, mentre fanno parte del Gruppo C le aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.
Nel caso l’azienda rientri nel Gruppo A, il datore di lavoro comunica la categoria di appartenenza all’ASL competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.
L’organizzazione del pronto soccorso e la formazione degli addetti variano in base alla categoria di appartenenza.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire una cassetta di pronto soccorso contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire un pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2 del decreto.
Cassetta di pronto soccorso e pacchetto di medicazione devono essere integrate sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e deve essere costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti.
Cassetta di pronto soccorso e pacchetto di medicazione devono essere tenuti presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custoditi in un luogo facilmente accessibile; la cassetta di pronto soccorso deve essere individuabile con segnaletica appropriata.
Per tutte le aziende (gruppo A, B, C), deve essere garantito un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2 ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
La formazione degli addetti del pronto soccorso aziendale, designati dal datore di lavoro, deve essere teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
La formazione deve essere svolta da personale medico, nello svolgimento della parte pratica della formazione “il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.”
Per le aziende o unità produttive di gruppo A la formazione, di complessive 16 ore, è articolata in 3 moduli, secondo le modalità indicate dall’allegato 3 del decreto.
Per le aziende o unità produttive dei gruppi B e C la formazione, di complessive 12 ore, è articolata in 3 moduli, secondo le modalità indicate dall’allegato 4 del decreto.
Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro il 3 agosto 2004 data di entrata in vigore del decreto.
Il decreto prevede l'aggiornamento della formazione, almeno triennale per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.
Il testo del decreto e gli allegati sono consultabili in Banca Dati.
DECRETO 15 luglio 2003, n.388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Il provvedimento classifica le aziende in tre gruppi, tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.
Al Gruppo A appartengono le aziende a rischio rilevante, le aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Al Gruppo B appartengono le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A, mentre fanno parte del Gruppo C le aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.
Nel caso l’azienda rientri nel Gruppo A, il datore di lavoro comunica la categoria di appartenenza all’ASL competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.
L’organizzazione del pronto soccorso e la formazione degli addetti variano in base alla categoria di appartenenza.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire una cassetta di pronto soccorso contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire un pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2 del decreto.
Cassetta di pronto soccorso e pacchetto di medicazione devono essere integrate sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e deve essere costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti.
Cassetta di pronto soccorso e pacchetto di medicazione devono essere tenuti presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custoditi in un luogo facilmente accessibile; la cassetta di pronto soccorso deve essere individuabile con segnaletica appropriata.
Per tutte le aziende (gruppo A, B, C), deve essere garantito un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2 ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
La formazione degli addetti del pronto soccorso aziendale, designati dal datore di lavoro, deve essere teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
La formazione deve essere svolta da personale medico, nello svolgimento della parte pratica della formazione “il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.”
Per le aziende o unità produttive di gruppo A la formazione, di complessive 16 ore, è articolata in 3 moduli, secondo le modalità indicate dall’allegato 3 del decreto.
Per le aziende o unità produttive dei gruppi B e C la formazione, di complessive 12 ore, è articolata in 3 moduli, secondo le modalità indicate dall’allegato 4 del decreto.
Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro il 3 agosto 2004 data di entrata in vigore del decreto.
Il decreto prevede l'aggiornamento della formazione, almeno triennale per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.
Il testo del decreto e gli allegati sono consultabili in Banca Dati.
DECRETO 15 luglio 2003, n.388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
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