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Ad un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopo una proroga di sei mesi che avrebbe dovuto consentire a tutte le aziende di mettersi in regola, è entrato in vigore il D.Lgs. 388/2003, previsto dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs. 626/1994.
Il provvedimento regolamenta l’organizzazione del primo soccorso aziendale, la formazione della squadra di pronto soccorso e fissa le attrezzature minime che ogni azienda deve avere a disposizione per fronteggiare una eventuale emergenza medica.
Pacchetti di medicazione o cassette di primo soccorso (secondo la dimensione e/o al rischio aziendale) dovranno essere a disposizione e facilmente accessibili in ogni luogo di luogo di lavoro, compresi quelli isolati.
Se fino a ieri i datori di lavoro potevano decidere come effettuare la formazione di coloro che avevano designato quali addetti alla squadra di primo soccorso, da oggi i corsi devono essere effettuati da un medico e devono essere conformi, sia per la parte teorica sia per la parte pratica, a quanto previsto dal D.Lgs. 388/2003.
Per coloro che hanno già provveduto alla formazione prima dell’entrata in vigore del provvedimento, sono ritenuti validi i corsi effettuati a far data dal giorno nel quale sono stati terminati.
Con il D.Lgs. 388/2003 entra in vigore anche l’obbligo di aggiornamento triennale della formazione, almeno per quanto attiene alla parte pratica dei corsi.
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Pronto soccorso: regole chiare per tutte le aziende
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Ad un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopo una proroga di sei mesi che avrebbe dovuto consentire a tutte le aziende di mettersi in regola, è entrato in vigore il D.Lgs. 388/2003, previsto dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs. 626/1994.
Il provvedimento regolamenta l’organizzazione del primo soccorso aziendale, la formazione della squadra di pronto soccorso e fissa le attrezzature minime che ogni azienda deve avere a disposizione per fronteggiare una eventuale emergenza medica.
Pacchetti di medicazione o cassette di primo soccorso (secondo la dimensione e/o al rischio aziendale) dovranno essere a disposizione e facilmente accessibili in ogni luogo di luogo di lavoro, compresi quelli isolati.
Se fino a ieri i datori di lavoro potevano decidere come effettuare la formazione di coloro che avevano designato quali addetti alla squadra di primo soccorso, da oggi i corsi devono essere effettuati da un medico e devono essere conformi, sia per la parte teorica sia per la parte pratica, a quanto previsto dal D.Lgs. 388/2003.
Per coloro che hanno già provveduto alla formazione prima dell’entrata in vigore del provvedimento, sono ritenuti validi i corsi effettuati a far data dal giorno nel quale sono stati terminati.
Con il D.Lgs. 388/2003 entra in vigore anche l’obbligo di aggiornamento triennale della formazione, almeno per quanto attiene alla parte pratica dei corsi.
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