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Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.
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Quali obblighi di sicurezza in caso di somministrazione di lavoro?
Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.
Quale è la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro?
La disciplina applicabile nella fattispecie in esame è quella di cui all’articolo 23, comma 5 del D. Lgs. n. 276/2003, che disciplina, appunto, la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore.
Ai sensi della norma citata, il somministratore, così come individuato dal comma 1 dell’art. 20 del D. Lgs. n. 276/2003, è tenuto ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi con le attività produttive in generale, a formare e addestrare i medesimi all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità della normativa di cui al d. lgs. n. 81/2008, salva diversa previsione del contratto di somministrazione, che può porre tali obblighi a carico dell’utilizzatore.
La norma viene altresì richiamata dall’articolo 3, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, il quale dispone che, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 276/2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore.
Ministero del lavoro - FAQ - Somministrazione di lavoro e obblighi di sicurezza, art. 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (formato PDF, 10 kB).
La disciplina applicabile nella fattispecie in esame è quella di cui all’articolo 23, comma 5 del D. Lgs. n. 276/2003, che disciplina, appunto, la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore.
Ai sensi della norma citata, il somministratore, così come individuato dal comma 1 dell’art. 20 del D. Lgs. n. 276/2003, è tenuto ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi con le attività produttive in generale, a formare e addestrare i medesimi all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità della normativa di cui al d. lgs. n. 81/2008, salva diversa previsione del contratto di somministrazione, che può porre tali obblighi a carico dell’utilizzatore.
La norma viene altresì richiamata dall’articolo 3, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, il quale dispone che, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 276/2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore.
Ministero del lavoro - FAQ - Somministrazione di lavoro e obblighi di sicurezza, art. 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (formato PDF, 10 kB).
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