Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Regolamento CLP: le ricadute su antiparassitari e biocidi
Roma, 14 Apr - Sappiamo che l'impiego di fitosanitari, di antiparassitari nel comparto agricolo comporta diverse problematiche in termini di sicurezza e di rischi per l’ambiente e per la salute, sia di operatori che consumatori.
E anche su questi prodotti, come vedremo, ricadono le conseguenze dell’applicazione del regolamento n. 1272/2008 (regolamento CLP: Classification, Labelling and Packaging).
Affronta questa tematica un intervento che si è tenuto al convegno nazionale del 13 maggio 2010 " Applicazione del Regolamento CE 1272/2008: classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele e ricadute nella legislazione correlata", organizzato dal Centro Nazionale Sostanze Chimiche ( CSC) dell’Istituto Superiore di Sanità ( ISS).
Nell’intervento “Conseguenze sulla applicazione delle normative per antiparassitari e biocidi”, a cura di Maristella Rubbiani, si indica che il Regolamento CLP - e il suo primo adeguamento al processo tecnico (ATP, Amendment to Technical Progress) effettuato attraverso il Regolamento CE 790/2009 – “introduce rilevanti conseguenze anche per quelle categorie di sostanze e preparati non direttamente coinvolti nelle procedure del Regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals), ma comunque soggetti ad altre normative richiedenti autorizzazioni comunitarie, come i prodotti fitosanitari e i biocidi”.
Pubblicità
La relatrice ricorda lo scaglionamento nel tempo delle conseguenze previste per le sostanze e le miscele, indipendentemente dalla destinazione d’uso;
- “una prima riclassificazione e rietichettatura di tutte le sostanze, secondo i nuovi criteri previsti dal CLP” che deve essere avvenuta entro il 1° dicembre 2010, “con contestuale smaltimento delle scorte”;
- “una conseguente revisione di tutte le schede di sicurezza delle sostanze pericolose;
- una riclassificazione e rietichettatura di tutte le miscele, secondo quanto previsto dalla direttiva preparati pericolosi (Direttiva 1999/45/CE e successivi adeguamenti), ma con le nuove classificazioni previste per le sostanze incluse nel primo ATP del Regolamento CLP, sempre entro il 1° dicembre 2010 e contestuale smaltimento delle scorte;
- una conseguente revisione delle schede di sicurezze delle miscele pericolose rietichettate;
- una revisione di tutte le etichette delle miscele secondo i nuovi criteri previsti dal Regolamento CLP entro il giugno 2015 e contestuale smaltimento delle scorte;
- una conseguente revisione di tutte le schede di sicurezza delle miscele pericolose”.
In particolare per quanto riguarda i prodotti fitosanitari, “ad una prima lettura del primo ATP del nuovo Regolamento CLP, che contiene l’elenco delle sostanze riviste nel 30° e 31° ATP della Direttiva 67/548/CEE ora sostituita dal Regolamento CLP, sembra che le sostanze attive fitosanitarie autorizzate sul mercato nazionale coinvolte siano in numero limitato (44 sostanze), sebbene corrispondenti ad un elevato numero di miscele (circa 600)”.
Tuttavia questi numeri sono destinati ad aumentare “se nel computo delle sostanze riclassificate, oltre alle sostanze attive, si considerano anche le sostanze utilizzate nei prodotti fitosanitari come coformulanti”.
Bisogna poi tener conto delle “previsioni del nuovo Regolamento 1107/2009 che sostituisce la Direttiva 91/414/CEE in termini di autorizzazione comunitaria di sostanze e prodotti, regolamento che prevede che una sostanza attiva “venga approvata per l’uso come prodotto fitosanitario solamente se:
- “non sia classificata come C (cancerogena) 1A e 1B (ex 1 & 2) a meno che l’esposizione degli esseri umani sia trascurabile;
- non sia classificata come M (mutagena) 1A e 1B (ex 1 & 2);
- non sia classificata come R (tossica per la riproduzione) 1A e 1B (ex 1 & 2) a meno che l’esposizione degli esseri umani sia trascurabile;
- non mostri effetti nocivi sul sistema endocrino a meno che l’esposizione sia trascurabile (con una specifica di endocrine disruptor, interferenti endocrini, da definirsi entro 4 anni dall’entrata in vigore del suddetto Regolamento).
È dunque evidente, alla luce di questo nuovo Regolamento autorizzativo, “come l’impatto dei nuovi criteri di classificazione previsti dal CLP preveda una serie di ricadute anche sul numero e la qualità delle sostanze approvate, rimanendo peraltro invariate per i prodotti anche le specifiche disposizioni di etichettatura previste dall’attuale Allegato IV e V della Direttiva 91/414/CEE”.
Anche riguardo al settore dei biocidi, “già oggi la Direttiva 98/8/CE prevede che per tipologie di prodotti destinati al pubblico, quindi non destinati all’uso professionale, non venga rilasciata l’autorizzazione all’immissione sul mercato di un biocida classificato come tossico, molto tossico, cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2 (oggi 1A e 1B col nuovo Regolamento CLP). E in questo settore esiste già una proposta per un nuovo Regolamento che, in analogia con il Regolamento sui prodotti fitosanitari, indicherà “che non possa essere ammessa all’impiego nel settore dei biocidi una sostanza che risulta classificata in Allegato VI del Regolamento CLP come cancerogeno di categoria 1A o 1B, mutageno di categoria 1A o 1B o tossico per la riproduzione di categoria 1A o 1B, o che soddisfa i criteri per essere classificata come tale ai sensi dello stesso regolamento”.
Ricordiamo che, come definito dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, i biocidi sono i principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all' utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici.
In relazione all’impatto del nuovo Regolamento CLP sulle miscele, risulta poi “evidente un considerevole aumento delle miscele irritanti classificate” (“particolarmente significativo nel settore dei disinfettanti e preservanti”).
È anche per le categorie dei prodotti biocidi “attualmente assoggettati alla disciplina autorizzativa nazionale dei presidi medico chirurgici (disinfettanti, insetticidi, insetto repellenti e rodenticidi), è in vigore l’obbligo da parte del detentore della registrazione di aggiornare autonomamente le etichette in commercio con le tempistiche sopra riportate, dando contestualmente informazione al Ministero della salute che ha rilasciato l’autorizzazione e ottemperando nei tempi previsti allo smaltimento delle scorte dei prodotti etichettati secondo la precedente normativa”.
L’intervento si conclude ricordando che, “per tutti i preparati pericolosi indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, è obbligatoria la notifica all’Archivio Preparati pericolosi dell’Istituto Superiore di Sanità, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 65 del 14 marzo 2003”. Ed è molto probabile “che l’impatto risultante dall’applicazione del CLP porti inevitabilmente anche ad un aumento delle voci comprese nel suddetto Archivio e che a tutt’oggi ammontano a circa 98500 prodotti che coinvolgono più di 118000 sostanze (e più di 4000 ditte)”.
“Conseguenze sulla applicazione delle normative per antiparassitari e biocidi”, a cura di Maristella Rubbiani (Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Istituto Superiore di Sanita, Roma), resoconto dell’intervento contenuto nel “ Rapporto ISTISAN 10/42 – atti del convegno ‘Applicazione del Regolamento CE 1272/2008: classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele e ricadute nella legislazione correlata’ - Istituto Superiore di Sanità”, a cura di Francesca Marina Costamagna, Ida Marcello e Paola Di Prospero (Centro Nazionale Sostanze Chimiche) (formato PDF, 595 kB).
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.