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Responsabilità amministrativa: l’importanza della manutenzione
Nella cornice della Convention “ Ambiente Lavoro” di Modena, il 6 ottobre 2010 si è tenuto il seminario informativo – organizzato da MECQ srl e COGITA srl - “Gestire la manutenzione e le verifiche periodiche di macchine e attrezzature secondo quanto previsto dal Titolo III del D.Lgs. 81/2008, e nello spirito dell’articolo 30 del medesimo decreto: analisi dei deterioramenti prevedibili, piani di manutenzione, registrazioni”.
Il seminario parte dai requisiti normativi richiesti dall’art. 30 del Decreto legislativo 81/2008.
Affinché il “ modello organizzativo” abbia effettiva efficacia esimente, ci deve essere il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,… Inoltre sempre il Testo Unico all’articolo 71 ribadisce l’importanza della manutenzione programmata e delle verifiche periodiche per mantenere in sicurezza macchine e impianti.
L’incontro intende evidenziare “l’importanza di una corretta gestione della manutenzione e delle verifiche, intesa come attività finalizzata al mantenimento dell’efficienza e della conformità nel tempo di impianti e attrezzature”. Queste attività non solo consentono all’azienda di rispettare i requisiti richiesti dall’art. 30 D.Lgs. 81/2008, ma permettono “altresì di migliorare l’efficacia della gestione dell’intero processo di manutenzione con ricadute positive anche dal punto di vista economico”.
Nell’intervento al seminario, a cura di Francesco Rosati e Rossano Rossetti, vengono affrontate le problematiche della responsabilità amministrativa.
Ricordiamo che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 introduce nel nostro ordinamento una nuova ed autonoma forma di responsabilità amministrativa a carico degli enti, portando alla necessità di procedere ad un’attenta riflessione del sistema organizzativo e della gestione della sicurezza aziendale.
Con questa legge:
- si “coinvolge l’azienda nella responsabilità colpendone in vario modo la integrità (pene economiche, sospensione della attività ecc.)”;
- “la prevenzione dei reati non è più una questione di mero rispetto della legge ma è indispensabile per tutelare l’azienda”;
- si coprono “praticamente tutte le aree dell’azienda (tramite i reati che possono essere commessi): sicurezza, ambiente (prossimamente), amministrazione e finanza, gestione delle risorse umane”;
- tramite un sistema di sanzioni, si spingono le aziende “a darsi una organizzazione migliore e integrata”.
Dopo aver riportato le parti significative dell’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 riguardo ai modelli di organizzazione e di gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, vengono anche ricordati gli obblighi del datore di lavoro riguardo alle attrezzature, alla necessaria manutenzione e alle verifiche periodiche.
Ma cosa rischia l’azienda?
“Se per carenze di sicurezza non rilevate, che ricadono sotto la responsabilità del datore di lavoro, e quindi della azienda utilizzatrice e in assenza di un modello organizzativo accadesse un infortunio, l’azienda si troverebbe a violare l’art. 30, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 81/2008”.
L’intervento riporta alcune definizioni.
Nell’intervento si parla di processo di manutenzione, perché “la manutenzione è un insieme di fasi e di attività di natura dinamica che necessitano di una gestione perché sia efficace”:
- “definizione del criterio di manutenzione;
- realizzazione del piano di manutenzione (e quindi pianificazione);
- attuazione del piano (verifica, capitolati, registrazione e controllo delle registrazioni);
- gestione modifiche del piano (acquisti e modifiche)”.
In particolare il criterio di manutenzione “deve essere definito dal Datore di Lavoro su la base di diversi input:
- “prescrizioni di legge (esempio verifiche periodiche come allegato VII del D.lgs. 81/2008);
- norme tecniche o di buone prassi;
- linee guida;
- manuali dei fabbricanti”.
Il tutto per assolvere ai requisiti indicati dall’art. e dall’art. 86 del D.lgs. 81/2008.
Gli autori riportano anche una breve riflessione sulla periodicità stabilita dal Fabbricante.
Invitano, ad esempio, a pensare a quanto scritto nel manuale del carrello elevatore. Lo stesso per il manuale di uso delle scale, delle funi etc.. “Sono tutte attrezzature che come definito in precedenza, necessitano di una verifica periodica regolamentata… Ma le registrazioni?”.
La loro idea sarebbe quella di “realizzare un documento approvato dal Datore di lavoro che definisca la politica della manutenzione e di conseguenza delle registrazioni sulla base del reale rischio…”.
L’intervento si occupa poi in particolare della verifica periodica degli impianti elettrici.
Gli obiettivi della verifica sono:
- “sicurezza delle persone contro i contatti elettrici e le ustioni;
- protezione contro i danni alle cose dell’incendio e del calore che si produce da guasti dell’impianto;
- conferma che l’ impianto non è danneggiato o deteriorato in modo da ridurre la sicurezza;
- l’identificazione dei difetti dell’impianto e lo scostamento dai requisiti della norma CEI 64-8, che possono dar luogo a pericolo”.
Tale verifica periodica deve comprendere:
- esame a vista “corretta scelta e installazione”: “comprende un esame approfondito dell’impianto, deve essere eseguito senza smontare l’impianto, è un’ispezione visiva”;
- prove “efficienza dell’impianto”: misura della resistenza dell’isolamento, prova funzionale dei dispositivi di protezione differenziale, prove di continuità dei conduttori di protezione, verifica che le prescrizioni per la protezione contro i contatti indiretti siano state soddisfatte”;
- rapporti di verifica periodica “evidenza”: a seguito della verifica periodica di un impianto deve essere preparato un rapporto periodico che comprenda i “dettagli di quelle parti dell’impianto e delle limitazioni della verifica coperte dal rapporto, insieme con una registrazione dell’esame a vista che includa ogni difetto rilevato, nonché il risultato delle prove”.
Chi stabilisce la frequenza della verifica?
La frequenza della verifica periodica di un impianto “deve essere determinata considerando il tipo di impianto e componenti, il suo funzionamento, la frequenza e la qualità della manutenzione e le influenze esterne a cui l’impianto è soggetto”.
Nelle slide dell’intervento sono presenti alcuni esempi di esame a vista relativi agli impianti elettrici.
Riguardo alle prove di efficienza, vengono suggerite “almeno” queste prove:
- “prova funzionale dei dispositivi di controllo dell’isolamento (periodicità 6 mesi);
- prova dell’intervento, con Idn (corrente differenziale nominale di intervento, ndr) degli interruttori differenziali (periodicità 12 mesi);
- prova funzionale dell’alimentazione dei servizi di sicurezza con motori a combustione (periodicità: a) prova a vuoto, un mese b) prova a carico per almeno 30 min, 4 mesi);
- misure per verificare il collegamento equipotenziale supplementare (periodicità 36 mesi);
- prova funzionale dell’alimentazione dei servizi di sicurezza a batteria secondo le istruzioni del costruttore (periodicità 6 mesi)”.
Una volta “censite le attrezzature e gli impianti, le periodicità e le modalità di verifica, queste devono confluire in un piano di manutenzione” (nel documento ne viene proposto un esempio).
L’attuazione del piano di manutenzione passa attraverso diverse attività:
- “definizione dei capitolati (per le ditte esterne);
- la registrazione dell’avvenuta verifica;
- il controllo delle registrazioni”.
Gli autori concludono dunque ricordando che “deve essere definito e attuato il processo di manutenzione che garantisca i requisiti di legge definendo le responsabilità coinvolte”.
In caso contrario si manca il rispetto dell’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 e in caso di infortunio “scatterebbe” quanto indicato in relazione alla responsabilità amministrativa e al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.
Tiziano Menduto
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