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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Responsabilita' solidale tra appaltatore e subappaltatore: il regolamento
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Il 25 febbraio 2008 è stato emanato dal Ministero dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, un regolamento, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che individua la documentazione necessaria per dare concreta applicazione alla disciplina sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore.
Con questo regolamento vengono chiarite le modalità attuative delle disposizioni contenute nel cosiddetto «decreto Bersani», riguardo alla responsabilità solidale appaltatore-subappaltatore, ed in particolare nei commi dal 28 al 34 dell'art. 35 della Legge 248/2006 di conversione del decreto.
Il regolamento, in particolare, “contiene la documentazione che il subappaltatore deve rilasciare all’appaltatore per attestare il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti e, in tal modo, esonerare l’impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale”
Ricordiamo che la finalità della disciplina sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore è quello di “coinvolgere i soggetti che intervengono nel contratto di appalto (committente, appaltatore, subappaltatore) nel controllo riguardo la effettuazione e il versamento dei contributi previdenziali, assicurativi, nonché delle ritenute fiscali, riferibili ai lavoratori che sono utilizzati nell’appalto stesso”.
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Ma come funziona la responsabilità solidale?
Quando l’appaltatore non provvede direttamente all’esecuzione dell’appalto ma concede ad un soggetto subappaltatore l’esecuzione di alcune opere oggetto dell’appalto, “l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore in materia di effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice”.
Tale responsabilità è limitata tuttavia all'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore e si applica “sia agli appalti di natura privatistica sia agli appalti pubblici disciplinati dalle leggi speciali”.
Questa responsabilità solidale viene meno “quando all’appaltatore viene esibita la documentazione comprovante il pagamento delle ritenute e dei contributi, da parte del subappaltatore. La mancata esibizione della documentazione può determinare la sospensione, da parte dell’appaltatore, del pagamento di quanto dovuto al subappaltatore”.
Riportiamo il testo di sintesi, proposto dal sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
del regolamento:
- L’articolo 1 del regolamento stabilisce che il subappaltatore è tenuto a comunicare all’appaltatore il codice fiscale, nonché ogni eventuale variazione, relativa ad ogni lavoratore impiegato nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio. Allo stesso modo, l’appaltatore comunica al committente i medesimi dati al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito.
- L’articolo 2 individua la documentazione comprovante l’esatto versamento delle ritenute fiscali.
Il primo comma stabilisce che l’impresa subappaltatrice attesta l’avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante la consegna all’impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da redigersi secondo l’apposito modello (allegato 1) nonché delle copie del modello F24 corredate delle ricevute attestanti l’avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto.
Il comma 2 stabilisce che la prova del versamento delle ritenute fiscali, da parte dell’impresa subappaltatrice, può consistere in una asseverazione - alternativa alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e alla consegna del modello F24 riferito al singolo subappalto - da parte dei soggetti ivi menzionati, da redigere secondo le indicazioni contenute nel modello (allegato 2).
Il comma 3 stabilisce il venir meno della responsabilità solidale in capo all’impresa appaltatrice, in presenza dell’attestazione dell’avvenuto versamento delle ritenute fiscali, resa dal subappaltatore e riferibile ai soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera, della fornitura o del servizio.
Il comma 4 stabilisce la non applicazione al committente dalle sanzioni amministrative previste dall’articolo 35 del decreto legge 223 del 2006 nel caso in cui prima del pagamento del corrispettivo l’impresa appaltatrice provveda ad esibirgli la documentazione.
Per consentire un efficace controllo in ordine alla correttezza del versamento delle ritenute fiscali operate dal subappaltatore in relazione ai lavoratori impiegati, l’articolo 3, comma 1, demanda ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle specificità del modello F24 che il subappaltatore è tenuto ad utilizzare, qualora non si avvalga dell’asseverazione rilasciata dai soggetti abilitati, prevedendo, in ogni caso, che il medesimo modello evidenzi il codice fiscale dell’impresa appaltatrice nonché l’importo delle ritenute oggetto di responsabilità solidale.
In presenza di dipendenti impiegati in una pluralità di appalti stipulati dall’impresa subappaltatrice, il comma 2 del medesimo articolo 3 stabilisce che l’indicazione delle ritenute fiscali del modello F24 per ogni singolo appalto va effettuata in modo proporzionale alla percentuale di utilizzo della prestazione del lavoratore con riguardo ai singoli appalti.
Al fine di garantire l’adempimento degli oneri contributivi ed assicurativi da parte del datore di lavoro cui venga affidata in subappalto l’esecuzione di un’opera o la prestazione di una fornitura o di un servizio, l’articolo 4 del regolamento prevede che questi debba attestarne l’avvenuto versamento, rilasciando all’appaltatore un prospetto analitico redatto in forma libera, dal quale risultino i nomi dei lavoratori impiegati, le relative retribuzioni ed i relativi importi contributivi versati, nonché il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall’INPS dopo la fine dei lavori - o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento - insieme ad una dichiarazione che attesti che i versamenti indicati nel documento unico si riferiscono anche lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera, della fornitura o del servizio oggetto della comunicazione.
Si prevede altresì che l’attestazione dell’avvenuto versamento da parte del datore di lavoro subappaltatore possa essere rilasciata, in via alternativa, mediante una asseverazione in tal senso di una serie di soggetti espressamente indicati, da predisporsi sulla base del modello (allegato 3). Ai predetti fini, è inoltre previsto che la presentazione da parte del datore di lavoro subappaltatore della documentazione o dell’asseverazione consente al datore di lavoro appaltatore di esonerarsi dalla responsabilità solidale per il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori da parte del subappaltatore, relativamente ai soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera, della fornitura o del servizio oggetto della comunicazione.
L’articolo 4 del regolamento stabilisce che il committente, con l’esibizione della documentazione o dell’asseverazione da parte dell’appaltatore all’atto del pagamento del corrispettivo, si libera dal pericolo di incorrere nelle sanzioni amministrative previste dall’articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006, con ciò fornendo una ulteriore garanzia indiretta di adempimento degli oneri contributivi e previdenziali da parte del datore di lavoro subappaltatore.
L’articolo 5, infine, stabilisce che le nuove disposizioni si applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi, relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente rese, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto.
Commi 28-34 dell’Articolo 35 (Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale) DL 223/2006 (PDF, 17 kB)
Tiziano Menduto
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