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Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno ha pubblicato la Nota N. 12026 del 5 agosto 2010 che chiarisce quali procedure adottare in caso di non compatibilità della presenza del nuovo serbatoio installato accanto a quello rimosso.
Per poter considerare il serbatoio rimosso alla stregua di un contenitore non pericoloso si osserva che:
“- un serbatoio può ritenersi "bonificato - [gas-free]" quando dallo stesso sia stata eliminata ogni traccia di fase liquida e la concentrazione della fase gas sia inferiore al 20% del limite inferiore di infiammabilità.
- Per raggiungere tali condizioni la fase gas, non potendo essere immessa tal quale in atmosfera, di solito è convogliala in un altro recipiente idoneo; oppure, molto più frequentemente, ad un bruciatore munito di idonea fiamma pilota.
- In ogni caso l'avvenuta bonifica del serbatoio deve essere adeguatamente certificata ed il contenitore etichettato.”
Nella nota inoltre “si evidenzia che le operazioni indicate possano essere svolte, per le criticità che esse presentano, non come prassi "normale" di gestione del serbatoio, ma in situazioni "eccezionali" dove l'adozione di opportune misure di prevenzione e protezione, tipiche delle condizioni emergenziali, mitigano, rendendoli accettabili, i fattori di rischio evidenziati.”
Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Nota N. 12026 del 5 agosto 2010 - Rimozione di depositi di GPL in serbatoi fissi interrati da parte di ditte terze. - Considerazioni sulla bonifica dei serbatoi rimossi. (Formato PDF, 530 kB).
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Rimozione di depositi di GPL in serbatoi fissi interrati
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Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno ha pubblicato la Nota N. 12026 del 5 agosto 2010 che chiarisce quali procedure adottare in caso di non compatibilità della presenza del nuovo serbatoio installato accanto a quello rimosso.
Per poter considerare il serbatoio rimosso alla stregua di un contenitore non pericoloso si osserva che:
“- un serbatoio può ritenersi "bonificato - [gas-free]" quando dallo stesso sia stata eliminata ogni traccia di fase liquida e la concentrazione della fase gas sia inferiore al 20% del limite inferiore di infiammabilità.
- Per raggiungere tali condizioni la fase gas, non potendo essere immessa tal quale in atmosfera, di solito è convogliala in un altro recipiente idoneo; oppure, molto più frequentemente, ad un bruciatore munito di idonea fiamma pilota.
- In ogni caso l'avvenuta bonifica del serbatoio deve essere adeguatamente certificata ed il contenitore etichettato.”
Nella nota inoltre “si evidenzia che le operazioni indicate possano essere svolte, per le criticità che esse presentano, non come prassi "normale" di gestione del serbatoio, ma in situazioni "eccezionali" dove l'adozione di opportune misure di prevenzione e protezione, tipiche delle condizioni emergenziali, mitigano, rendendoli accettabili, i fattori di rischio evidenziati.”
Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Nota N. 12026 del 5 agosto 2010 - Rimozione di depositi di GPL in serbatoi fissi interrati da parte di ditte terze. - Considerazioni sulla bonifica dei serbatoi rimossi. (Formato PDF, 530 kB).
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