Rischio rumore: nuove disposizioni
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Nuovi obblighi per la protezione dei lavoratori dal rischio rumore. E’ stato pubblicato in G.U. il Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195, attuazione della direttiva 2003/10/CE relativamente all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore.
Il provvedimento inserisce nel D.Lgs. 626/94 il titolo V-bis “PROTEZIONE DA AGENTI FISICI“ che determina “i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito”.
Introducendo l’art. 49-quater sono fissati i valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco.
L’art. 49-quinquies indica gli aspetti dei quali il datore di lavoro deve tenere conto nella valutazione del rischio rumore (comma 1) e i casi nei quali è necessaria la misurazione dei livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti (comma 2).
“La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono programmante ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione […]. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.”
L’art. 49-sexies indica le misure di prevenzione e protezione, l’art. 49-septies riguarda l’uso dei dispositivi di protezione individuali, mentre nell’art. 49-octies sono indicate le misure per la limitazione dell'esposizione al rumore.
Gli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori in merito al rischio rumore sono specificati nell’art. 49-nonies.
Seguono l’art. 49-decies sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e l’art. 49-undecies sulle deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione.
Il provvedimento prevede che “la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente titolo, elaborano le linee guida per l'applicazione del presente capo nei settori della musica e delle attività ricreative.”
Le disposizioni di cui agli articoli 2 (Inserimento del titolo V-bis nel D.Lgs.626/94) e 3 (Sanzioni) del D.Lgs. 195/2006 si applicano dal 14 dicembre 2006, cioè “trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del […] decreto”.
Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore entra in vigore il 15 febbraio 2011.
Per i settori della musica e delle attività ricreative, le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 195/2006 si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2008.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 195/2006 (14.6.2006) sono abrogate “le disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e, limitatamente al danno uditivo, non si applica l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; la voce «rumori» nella Tabella allegata allo stesso decreto n. 303 del 1956 è soppressa.”
Il testo completo del D.Lgs. 195/2006 è consultabile in Banca Dati.
Nei prossimi numeri di PuntoSicuro saranno presentati approfondimenti sul D.Lgs. 195/2006. In Banca Dati sarà inoltre disponibile una versione del D.Lgs. 626/94 contenente le disposizioni in vigore dal prossimo dicembre.
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