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Rischio rumore: Titolo VIII del D.Lgs. 81/08

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sanità e servizi sociali

03/02/2009

Un approfondimento sul Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 relativamente al rischio rumore. A cura della Direzione Sanità della Regione Piemonte.

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Riportiamo di seguito un approfondimento relativo a “Le novità introdotte dal Titolo VIII del DLgs 81/08 relativamente al rischio rumore” pubblicato nel numero di dicembre del Bollettino Regionale sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro “Io scelgo la sicurezza” a cura della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte.

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L’articolo è a cura di R. Ceron e L. Baudino (ASL CN1) 
 
 Come noto il D. Lgs. 81/08 ha riservato un Titolo apposito, l’VIII, alla trattazione completa dei rischi relativi agli agenti fisici, e cioè esplicitamente ai seguenti agenti: rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima ed atmosfere iperbariche. A rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, e radiazioni ottiche artificiali sono dedicati specificatamente i Capi da II a V del titolo VIII, mentre il Capo I tratta delle disposizioni generali a tutti i rischi fisici sopra elencati. Relativamente al presente articolo verrà fatto il punto sul rischio rumore, anche in ragione del numero elevato di esposti e di soggetti professionalmente audiolesi.
 
In particolare cercheremo di riassumere di seguito le novità più significative introdotte dal D. Lgs. 81/08 premettendo che il decreto nulla innova circa i valori limite di esposizione (VLE) e i valori inferiori e superiori di azione (rispettivamente VIA e VSA) in ciò rimanendo in linea con quanto già sancito dal precedente D.Lgs. 195/06. L’art. 189 introduce il concetto del “Livello settimanale massimo ricorrente” inteso come descrittore di esposizione cui ricorrere in caso di variabilità del livello di esposizione settimanale. L’art. 190, al comma 3 fornisce indicazioni sui metodi e le strumentazioni utilizzate specificando che “devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche”. A questo proposito si ricorda che è di recente emanazione la versione aggiornata della norma UNI 9432/2008 (pubblicata nel giugno di quest’anno) che viene incontro alle esigenze di standardizzazione in merito a tipologia della strumentazione da utilizzare, periodicità delle tarature della strumentazione, metodi di campionamento, etc., e che rappresenta dunque un documento di fondamentale importanza per i professionisti del settore.
 
È totalmente di nuova formulazione l’art. 191 dal titolo “Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile” che risponde all’esigenza di poter definire con un unico dato esposizioni molto variabili nel tempo. Per quanto il decreto faccia riferimento alla settimana quale intervallo di tempo massimo su cui valutare l’esposizione, l’art. 191 permette di attribuire ex lege ai lavoratori soggetti ad elevata fluttuazione dei livelli di esposizione un LEX al di sopra del valore superiore di azione (VSA) garantendogli nello stesso tempo sia la sorveglianza sanitaria che la disponibilità di DPI nonché l’informazione e la formazione di base. Di fondamentale importanza l’innovazione introdotta dal comma 2 dell’art. 192 (ex art. 49 sexies del D.Lgs. 195/06) laddove dispone che, se i valori inferiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione. La portata di questo provvedimento è davvero elevata e induce tutti coloro i quali hanno lavoratori esposti a più di 80 dB (A) o a più di 135 dB (C) di picco a programmare ed attuare interventi di bonifica (tecnici) o di organizzazione interna per ridurre l’esposizione. Ricordiamo che il precedente D.Lgs. 185/06 poneva tale incombenza al di sopra dei valori superiori di azione. All’art. 193 (ex 49 septies del D.Lgs. 195/06) appare degna di nota la variazione del testo del comma 1, lettera b), e cioè la sostituzione della locuzione “fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i DPI” con il dettato “esige che i lavoratori utilizzino i DPI”, il cui tenore letterale si presta a minori dubbi interpretativi.
 
Il comma 2 – 1° periodo è inoltre di formulazione più dettagliata rispetto alla previgente normativa, in quanto precisa che il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione dei DPI solo ai fini di valutare, oltre che il rispetto dei VLE (come nel precedente testo del corrispondente articolo ex D. Lgs. 195/ 06) anche l’efficienza dei D.P.I. affermando, nel 2° periodo, il principio che questi si considerano adeguati alla norma allorquando, correttamente indossati, mantengono un livello di rischio uguale o inferiore ai livelli inferiori di azione. L’art. 195 dal titolo “informazione e formazione dei lavoratori” è stato scritto in forma sintetica, evitando di dettagliare i contenuti dei medesimi istituti formativi e informativi, per i quali viene fatto rimando alle disposizioni generali in merito relative agli agenti fisici (art 184). L’art. 196 comma 1 precisa che la periodicità del controllo sanitario deve essere di norma annuale, salvo diversa valutazione del medico competente, e introduce la facoltà, da parte dell’organo di vigilanza di stabilire contenuti e periodicità diverse da quelle prescritte dal Medico Competente. Si ricorda, infine, che il Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con l’ISPESL, nel Luglio 2008 ha pubblicato le Prime Indicazioni Applicative sui Capi I, II e III (rispettivamente: disposizioni generali, rumore e vibrazioni) del decreto 81/08.
 
 
Il documento con le "Prime Indicazioni Applicative sui Capi I, II e III" è stato trattato nel  precedente articolo di PuntoSicuro “Rumore e vibrazioni: linee guida per l’applicazione del decreto 81/08”.
 
 



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