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Rischio stress: una lista di controllo per i RLS
Per verificare che le Indicazioni del D.lgs. 81/08 circa la valutazione del rischio stress lavoro-correlato siano state rispettate gli Rls/Rlst possono utilizzare la seguente lista di controllo:
1. Gli unici due documenti sullo stress lavoro-correlato che il D.Lgs 81/2008 menziona come riferimenti necessari per gestire correttamente il problema stress sono l’Accordo europeo del 2004, recepito in Italia con l’Accordo interconfederale del 9 giugno 2008 e le Indicazioni metodologiche della Commissione consultiva nazionale emanate il 18 novembre. Questi due documenti sono stati messi a disposizione del personale in azienda, sono stati illustrati e analizzati in occasione della informazione e formazione obbligatoria sui rischi e sono utilizzati quali riferimenti in occasione della valutazione del rischio stress? S/N
2. L’azienda o suoi consulenti, per adempiere agli obblighi di informazione, formazione e valutazione del rischio stress lavoro correlato, hanno adottato altri criteri o documenti in contrasto con quelli contenuti nell’Accordo e nelle Indicazioni? S/N
3. Visto che la valutazione del rischio stress lavoro correlato “non prende in esame il singolo ma gruppi omogenei di lavoratori che risultino esposti a rischi dello stesso tipo”, sei stato consultato, hai espresso il tuo parere su come sono stati individuati i gruppi omogenei? S/N
4. Sei stato consultato, hai espresso il tuo parere sulla scelta dello strumento (lista di controllo, intervista, questionario, riunione, focus group) da usare per “sentire” i lavoratori e/o per dire la tua opinione sui fattori di rischio elencati nelle liste 2 e 3 delle Indicazioni nella fase preliminare della valutazione del rischio stress? S/N
5. Hai chiesto di prendere visione e di dire la tua sulla lista degli indicatori/eventi sentinella (lista 1) e sulla valutazione che ne ha dato il datore di lavoro? S/N
6. Hai controllato che i lavoratori siano stati informati del fatto che tra gli eventi sentinella rientrano anche le segnalazioni scritte che i lavoratori hanno il diritto di fare per indicare quali fattori di rischio o circostanze ricorrenti di stress potrebbero essere rimosse? S/N
7. Hai verificato che le due liste dei fattori di rischio (lista 2 e 3) da esaminare durante la “valutazione preliminare” siano state adattate e, se necessario, integrate in relazione alle specifiche caratteristiche del lavoro e dell’organizzazione aziendale? S/N
8. Prima che si concluda la “valutazione preliminare”, hai controllato che i lavoratori/gruppi omogenei siano stati effettivamente “sentiti” e cioè che abbiano potuto indicare (lasciando traccia scritta e preferibilmente anonima) se tra i fattori di rischio elencati nelle liste 1 e 2 delle Indicazioni ce ne siano alcuni su quali è necessario intervenire? S/N
9. Nel caso l’azienda abbia deciso, anziché “sentire” direttamente i lavoratori, di sentire solo gli Rls, questi ultimi si sono fatti carico, prima di esprimere la propria valutazione sui fattori di rischio delle liste 2 e 3 , di raccogliere loro stessi le valutazioni dei lavoratori interessati portandole a sintesi? S/N
10. L’esito della “valutazione preliminare” è scaturito dall’esame unitario degli eventi sentinella e di tutti i fattori di rischio presenti in azienda (e non da una valutazione separata e incompleta tra lista 1 e liste 2 e 3?) S/N
11. A “valutazione preliminare” conclusa ritieni che l’azienda abbia tenuto conto delle valutazioni espresse dai lavoratori e dagli Rls e che siano stati identificati gli effettivi fattori di rischio stress presenti e individuati interventi correttivi coerenti? S/N
Contrariamente a quanto previsto per altri rischi che vanno valutati solo se chiaramente presenti in azienda (ad esempio il rumore, le vibrazioni, gli agenti chimici, l’utilizzo di determinate macchine e attrezzature, ecc.), tutte le aziende sono tenute a fare la valutazione del rischio stress. Questo non vuol dire però che in tutti luoghi di lavoro si debba trovare effettivamente questo rischio. Ciò premesso, alcune voci della lista di controllo indicano che cosa deve fare l’Rls, altre evidenziano violazioni di legge o il mancato rispetto delle Indicazioni da parte dell’azienda. Le voci relative alle violazioni dovranno essere accuratamente riportate nel parere che l’Rls farà allegare alla valutazione del rischio stress effettuata dal datore di lavoro. L’Rls potrà usare quel parere, se lo riterrà necessario, anche per ricorrere all’organo di vigilanza o in caso di sopralluoghi.
Fonte: CGIL.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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