Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

RLS e DVR: una interpretazione contra legem

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Lavoratori

27/01/2009

In riferimento all’interpretazione del Ministero del Lavoro circa la consegna del DVR al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su supporto informatico, presentiamo un chiarimento che differenzia RLS e RLST. A cura dell’Avv. R. Dubini.

Pubblicità


Commento a cura di Rolando Dubini.
 
Secondo il Ministero del lavoro, in persona del Direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro Paolo Pennesi, con risposta ad interpello n. 52 del 19 dicembre 2008, ritiene che “non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento [di valutazione dei rischi lavorativi di cui agli articoli 17 comma 1 lettera a e 28 del D.Lgs. n. 81/2008], l’adempimento all’obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del RLS.”.
 

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----





La "soluzione" suggerita con questa risposta, oltre all'evidente problema di chi paga tutto il tempo che l'RLS impiegherà per leggere al videoterminale il documento di valutazione dei rischi (e non può essere l'RLS stesso, ovviamente), in realtà è inapplicabile al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, RLST, a meno che non lo si voglia sequestrare in azienda, e poiché è inimmaginabile un trattamento differenziato per RLS e RLST se ne deve dedurre la illogicità della soluzione prospettata, nonché la sua illegittimità per incompatibilità con l'inequivocabile dettato normativo dell'articolo 18 comma 1 lettera o del D. Lgs. n. 81/2008 che obbliga datore di lavoro e dirigente alla consegna materiale del documento di valutazione dei rischi all'RLS, e non alla messa a disposizione sul video terminale aziendale dello stesso.
 
Peraltro il riferimento all'articolo 53 del D.Lgs. n. 81/2008 è clamorosamente sbagliato, perché è proprio detto articolo a prevedere esplicitamente che la documentazione di cui al D.Lgs. n. 81/29008, incluso il documento di valutazione dei rischi, può sì essere tenuta in forma elettronica, ma solo a condizione, tra le altre, che "e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria", perciò la messa a disposizione su supporto elettronico non è legittima se non consente la stampa dello stesso.
 
Ciò posto, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza potranno tranquillamente continuare a richiedere in forma scritta all'azienda copia stampata del documento di valutazione dei rischi, dichiarando che ne faranno un uso esclusivamente correlato alla tutela del diritto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori che rappresentano (obbligandosi ad evitare qualunque diffusione arbitraria dello stesso), e potranno altresì ricorrere all'organo di vigilanza competente nel caso in cui la richiesta non venisse soddisfatta tempestivamente dal datore di lavoro o dal dirigente delegato per tale compito, ovvero nel più breve tempo possibile, non oltre una settimana dalla richiesta.


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Antonello Merlo - likes: 0
27/01/2009 (15:12)
non sono daccordo con l'interpretazione data dai consulenti per diversi ordini di ragioni.
A me pare che la trasmissione del DVR mediante supporto informatico possa ben legittimare il RLS e/o RLST alla sua veloce consultazione, purché si garantita la disponibilità in situ del necessario hardware (pc, terminale, lettore). ciò evita il materiale trasporto sia all'interno che all'esterno dell'unità produttiva di corposi faldoni ove la ricerca della singola fattispecie è pressocché impossibile (anche per gli organi di vigilanza), mentre con un semplice motore di ricerca interno ai supporti informatici (word pdf,etc) risulta agevole ritrovare l'ambiente, la macchina, la procedura di sicurezza.
La protezione dei dati aziendali sarebbe poi garantita con specifica pw di accesso conosciuta dal RLS, si eviterebbe quindi la veicolazione di materiale cartaceo ad libitum contribuendo ad un consistente risparmio energetico.
Purtroppo credo che ancora non si sia compreso che la sicurezza del lavoro non si vende a peso né da parte dei d.d.l. né dei consulenti; il "vedere" montagne di carte che quasi nessuno può integralmente consultare non distingue certo la qualità ed il grado di sicurezza lavorativa di un'azienda. E questo vale anche per la P.A. ove esistono specifiche norme purtroppo disattese sulla dematerializzazione di Tutta la documentazione.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!