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Sicurezza degli impianti: ancora chiarimenti

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

07/05/2008

Il Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008, che rende più efficaci le norme di sicurezza per le persone in edifici pubblici e privati, continua a sollevare necessità di chiarimenti. Nuovi chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico.

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Il 27 marzo 2008 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 per il riordino della sicurezza impianti: “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.
 
Dalla data di pubblicazione del DM 37.2008  in GURI il 12.03.2008 e dalla data d’entrata in vigore, l’Ufficio Legislativo del Ministero dello sviluppo economico si prodigato nel cercare di chiarire una serie di aspetti tecnici, procedurali e formali che sicuramente potevano essere maggiormente resi chiari nel testo dello stesso decreto, essendo stato appunto scelta la formula del “decreto ministeriale” per riscrivere la sicurezza degli impianti installati negli edifici.
 


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In sequenza vi sono stati diversi approfondimenti, pubblicazioni, risposte a quesiti a “Unioncamere “ “Il sole 24 Ore”, “Confedilizia”, comunicato stampa dello stesso MSE del 10.04.2008, “Associazione nazionale costruttori impianti” che in parte, stanno riscrivendo le norme già esposte nel DM 37.2008 ed avente valore giuridico.
 
Un’ulteriore parere da parte del MSE, sempre inerenti l'applicazione del DM 37/2008, è giunto il 23 aprile 2008 ad alcune associazioni di categoria (CNA, Assital, Confartigianato).
 
In particolare il Ministero ha fornito indicazioni sulla fase transitoria di prima applicazione del Decreto 37/2008 per tutte le imprese che alla data di entrata in vigore del provvedimento - 27 marzo 2008 - già operavano sul mercato nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse dalla legge n. 46/90.
 
A proposito di quanto il Ministero chiarisce riportiamo un commento a cura del Perito Industriale Valeri Vanni.
 
 1. in merito all’ampliamento dell’ambito di applicazione della disciplina a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla loro destinazione d’uso (articolo 1, comma 1), la norma impone di riconoscere a tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività  nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti sinora escluse dalla L. 46/90, il diritto di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività per le lettere e le singolevoci, secondo l’iscrizione al Registro Imprese o all’albo delle Imprese Artigiane, rimettendo alle Camere di Commercio o alle Commissione Provinciali dell’Artigianato (CPA) l’accertamento dell’attività impiantistica affettivamente svolta dalle imprese interessate, ove non risultante dall’iscrizione. 
 
          Non è chiaro in che forma e in quale modalità le imprese devono presentare la richiesta di abilitazione all'esercizio dell'attività per le lettere e le specifiche voci; inoltre si evince chiaramente il principio dello "spacchettamento" delle lettere con la possibilità che vengano date abilitazioni "limitate" a singole voci all'interno di una determinata lettera.
          Tale interpretazione, che rispecchia quanto da noi richiesto, amplia quanto definito nel parere del MSE espresso con la nota n. 8514 del 12.9.2007 nella quale lo stesso Ministero,  rispondendo ad un quesito della Camera di Commercio di Lecco in merito all'acquisizione delle necessarie abilitazioni da parte di una impresa che aveva operato nell'installazione di impianti in edifici industriali, assumeva un atteggiamento più "restrittivo" (v. mail del 12/11/07) : quindi, il diritto di acquisire il riconoscimento sembra non essere più riferito al solo Responsabile Tecnico, ma all'impresa nel suo complesso. 
            Il MSE lascia ampia discrezione alle Camere di Commercio e alle CPA per l'accertamento dell'effettivo esercizio dell'attività, per le imprese che non risultano iscritte per le attività di impiantistica (non risultante nella visura camerale). Tale accertamento potrà essere effettuato con la dimostrazione di fatture.
 
 
 2.  sulla maturazione dei requisiti tecnico-professionali devono essere tutelate le posizioni pendenti dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto (27 marzo 2008), hanno già maturato i requisiti secondo i termini ed i criteri previsti dalla precedente disciplina, riconoscendo ai medesimi la relativa qualificazione tecnico-professionale necessaria all’esercizio di una impresa di installazione, ancorché presentino la relativa domanda di iscrizione all’AIA o al RI dopo l’entrata in vigore del decreto.  
 Circa l’introduzione del concetto di unicità di incarico (un responsabile Tecnico per impresa) di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, il MSE auspica che la norma sia applicata con ragionevolezza e che le Camere di Commercio fissino un ragionevole lasso di tempo in cui i Responsabili Tecnici di più imprese possano scegliere per quale impresa continuare a svolgere tale funzione e le imprese che restano prive di un RT possano individuare il nuovo RT. Inoltre, lo stesso MSE, chiede espressamente alle CCIAA di definire un termine UNICO per la regolarizzazione, lasciando alle Regioni (quindi alle CPA)  la volontà di modificare tale termine: questo potrebbe comportare una differenziazione Regionale e Provinciale (interna tra R.I. e CPA). 
 
3. la normativa tecnica applicabile per la richiesta,la realizzazione e l'installazione degli impianti a regola d'arte è quella risultante dalle norme UNI, CEI o di altri Enti appartenenti agli Stati membri dell'UE o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
  
4. in relazione alla dichiarazione di conformità si chiarisce che la responsabilità dell'installatore è relativa esclusivamente agli interventi effettuati, "fermo restando l'obbligo di verificare che il nuovo intervento non determini situaizoni di pericolo in relazione alle condizioni dell'impianto sul quale interviene la modifica".
 
5. quanto alla definizione di impianto di distribuzione ed utilizzazione del gas (art. 2, lettera g), si ribadisce che tale definizione comprende "l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas sino agli apparecchi utilizzatori". In questo senso, l'impresa installatrice è responsabile solo delle parti dell'impianto effettivamente installate.
  
6.  la dichiarazione di rispondenza dovrà attestare che "l'impianto è conforme alle norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione ovvero del loro ultimo adeguamento previsto obbligatoriamente in base a norme sopravvenute"
 
7. sui requisiti tecnico - professionali di cui all'art. 4 si specifica che alla lettera a) il diploma di laurea si riferisce alla laurea "magistrale" (5 anni) e non alla laurea triennale.
 
8. sull'obbligo di consegna allo sportello unico dell'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo (art. 11. comma 1) si specifica infine che tale obbligo scatta in caso di installazione di nuovi impianti ed in caso di rifacimento di impianti esistenti.  
 
Ritengo estremamente necessario – sottolinea Valeri - che il DM 37/2008 sia oggetto di chiarimenti ufficiali pubblicati in GURI affinché tutti gli installatori, tutti i responsabili tecnici ma allo stesso tempo tutti i consumatori siano adeguatamente informati sui propri doveri / obblighi e sei propri diritti / pretese. Quanto è ciò che le associazione di categoria imprenditoriali, ma anche le associazioni dei consumatori dovrebbero in comune coro richiedere al nuovo legislativo che, tra l’altro, deve ancora insediarsi.
 
Ho citato – continua Valeri - anche le associazioni dei consumatori in quanto i cittadini che decidono di vendere casa/edifico o di acquistarne una/o magari costruita prima del marzo 1990 o nel periodo marzo 1990 – 26 marzo 2008, devono sapere chiaramente quali sono i loro doveri o cosa possono pretendere nel caso si trovino di fronte all’acquisto.
 
 



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