Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Sicurezza delle acque sotterranee: come cambia la disciplina
Il quadro normativo italiano sulle acque si sta completando: il decreto 30/09 relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, è entrato in vigore il 19 aprile.
Il decreto, che recepisce la Direttiva 2006/118/CE, definisce le “misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee.
Obiettivi principali
· Identificare e caratterizzare i corpi idrici sotterranei;
· valutare il buono stato chimico degli stessi (attraverso gli standard di qualità e i valori soglia);
· individuare e invertire le tendenze significative e durature all’aumento dell’inquinamento;
· classificare lo stato quantitativo.
Quanto sopra è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dal d.lgs 152/2006 (articoli 76 e 77). In particolare si ricorda che secondo questi articoli al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, la parte terza del presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici, da garantirsi su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. L'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi. Il raggiungimento di tali obiettivi è di competenza delle Regioni secondo le indicazioni dell’articolo 77 di detto dlgs 152/2006.
Ruolo delle regioni e disposizioni tecniche
Sono le Regioni che adottano la procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, secondo le modalità di cui all’Allegato 4, punto 4.1 (raggruppamento dei corpi idrici), e definiscono anche un programma di monitoraggio di sorveglianza per ciascun periodo cui si applica un piano di gestione del bacino idrografico (art. 4).
Le novità di maggiore rilievo riguardano il ruolo delle Regioni nelle attività da svolgere per la tutela dei corpi idrici sotterranei. In particolare, l’art. 3 del D.Lgs. n. 30/ 2009, relativo ai criteri di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, stabilisce che le Regioni debbano, innanzitutto, effettuare la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 1, Parte B, conducendo l’analisi delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici sotterranei e il rilevamento del loro stato di qualità.
Soltanto sulla base delle informazioni concernenti le attività antropiche presenti nel bacino idrografico e dei dati ambientali rilevati è, infatti, possibile compiere una previsione circa l’effettiva possibilità di raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale e, in caso di valutazione negativa (che conduce alla definizione del corpo idrico sotterraneo come “a rischio”), adottare le misure conseguenti.
In virtù dell’art. 3 in esame, nel caso in cui sostanze, gruppi di sostanze o indicatori ambientali determinino alla luce della predetta caratterizzazione il rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, le Regioni devono adottare gli standard di qualità ambientale e i valori soglia individuati nelle tabelle 2 e 3 della Parte A del decreto medesimo e richiedere direttamente al Ministero dell’Ambiente la fissazione di specifici valori soglia per le eventuali ulteriori sostanze presenti nelle acque sotterranee non comprese nell’Allegato 3.
Questi standard e valori devono essere riportati nei Piani di bacino idrografico e nei Piani di tutela delle acque come obiettivi da raggiungere entro il 22 dicembre 2015, unitamente all’elenco delle sostanze rilevate nei corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza. Per quanto riguarda le acque sotterranee destinate al consumo umano (ossia utilizzate per la produzione di acqua potabile), il comma 4 del medesimo art. 3 compie un rinvio alla disciplina contenuta nell’art. 82, D.Lgs. n. 152/2006 e, dunque, agli obiettivi di qualità definiti dall’art. 76 (in generale) e dall’art. 80 (per la specifica destinazione). A questo proposito, è interessante rilevare come, in presenza di obiettivi diversi, le regioni debbano raggiungere, entro la medesima data del 22 dicembre 2015, quelli più rigorosi e cautelativi (art. 76, comma 5). La procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee è definita dal successivo art. 4, D.Lgs. n. 30/2009.
Attribuzione dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo
Le Regioni attribuiscono a un corpo idrico sotterraneo lo stato chimico di “buono” quando ricorra una delle seguenti condizioni (alternative fra loro):
· rispetto delle condizioni di cui all’Allegato 3, Parte A, tabella 1
· rispetto degli standard di qualità e dei valori soglia di cui alla tabella 2 e alla tabella 3 dell’Allegato 3, Parte A;
· in caso di superamento degli standard o dei valori medesimi in uno o più siti di monitoraggio, rispetto delle ulteriori condizioni previste dai punti da 1) a 4) della lettera c) del comma 2;
· l’osservanza di queste condizioni da accertarsi mediante la valutazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei “a rischio” descritta nell’Allegato 5 porta a escludere la presenza di un rischio ambientale significativo e ad accertare la permanente capacità delle acque di sostenere gli usi umani.
La classificazione dei corpi idrici così svolta e, nel caso di superamento degli standard di qualità, la descrizione del metodo seguito nella valutazione finale, dovranno essere inserite dalle autorità competenti nei Piani di gestione di bacino idrografico e nei Piani di tutela delle acque. Sulla base dei risultati dell’attività di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee, le Autorità di bacino e le Regioni devono individuare le possibili tendenze significative e durature di aumento delle concentrazioni di inquinanti, determinando i punti di partenza per le inversioni di tendenza e le priorità di intervento. Al fine di ridurre progressivamente l’inquinamento del corpo idrico, prevenirne il deterioramento e favorire inversioni di tendenza in presenza di un rischio significativo di danno per la qualità degli ecosistemi acquatici o terrestri, per la salute umana o per gli usi delle acque, le regioni devono inoltre adottare misure più restrittive di quelle indicate dalla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 5, D.Lgs. n. 30/2009).
Ancora un volta dovrà essere dato atto nei Piani di gestione di bacino idrografico e nei Piani di tutela delle acque, tanto della metodologia utilizzata, quanto dei criteri applicati per effettuare queste valutazioni. Qualora venga accertato lo stato chimico di “buono”, le Regioni devono, comunque, attuare le misure e i programmi di protezione previsti dalla Parte III del D.Lgs. n. 152/ 2006, nonché quelle derivanti da specifiche normative.
Prevenzione o limitazione di immissioni inquinanti
L’art. 7 del decreto in commento è dedicato alla prevenzione o limitazione delle immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee. Alle Regioni è demandato il compito di assicurare l’inserimento, nei Programmi di misure per la tutela delle acque, di tutte le misure idonee a impedire o, comunque, limitare lo scarico e le immissioni indirette di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee per evitarne il deterioramento. Restano, in ogni caso, ferme le disposizioni di cui agli artt. 103 e 104, D.Lgs. n. 152/ 2006. L’art. 7, comma 6, modifica, peraltro, l’art. 104 relativamente allo scarico di acque derivanti dall’estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde. In presenza di un efficiente monitoraggio condotto secondo le previsioni dell’Allegato 4 al decreto, le Regioni possono escludere dal predetto programma di misure gli scarichi e le immissioni poco significative, fatti salvi gli eventuali limiti più rigorosi previsti dalla normativa nazionale o regionale di settore. In questi casi, le Regioni devono dare comunicazione al Ministero dell’Ambiente.
Lo stato quantitativo delle acque sotterranee
L’art. 6 detta disposizioni riguardanti lo stato quantitativo delle acque sotterranee. La relativa valutazione deve essere compiuta secondo l’Allegato 3, Parte B, tabella 4. La classe di qualità dello stato quantitativo attribuita a seguito del monitoraggio e le misure individuate per il raggiungimento o il mantenimento dello stato quantitativo di “buono” devono essere riportati nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela delle acque. Le norme tecniche contenute negli Allegati al nuovo decreto integrano e sostituiscono espressamente, in virtù dell’art. 9, le previsioni precedentemente contenute, relativamente ai medesimi aspetti ed attività, negli Allegati 1 e 3 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006, che ne risultano conseguentemente modificati
MODIFICHE AL 152/06
Il D.Lgs. n. 30/2009 ha modificato le definizioni di:
· «buono stato chimico»;
· «buono stato quantitativo»;
· «falda acquifera»,
già contenute nell’art. 74 del D.Lgs. n. 152/06.
Il punto 1.2, Allegato 1 del D.Lgs. n. 152/2006 è sostituito dall’ Allegato 1, Parte A del D.Lgs. n. 30/2009;
Il punto 2, lettera b), Allegato 1 del D.Lgs. n. 152/2006 è sostituito dagli Allegati 3 («Buono stato delle acque sotterranee ») e 4 («Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei») al D.Lgs. n. 30/2009;
Il punto 2, Allegato 3, il punto 2.1. e il punto 2.3. del D.Lgs. n. 152/2006 è sostituito dall’Allegato 1, Parte B del D.Lgs. n. 30/2009.
È sostituito il comma 3 dell’art. 104 (art. 7, comma 6);
sostituzione delle lettere i), aa) e dd) del comma 2 dell’art. 74 (art. 9, lett. a);
sostituzione del punto 1.2 dell’Allegato 1 (art. 9, lett. b);
sostituzione della lettera B del punto 2 dell’Allegato 1 (art. 9, lett. c);
sostituzione dei punti 2.1 e 2.3 del punto 2 dell’Allegato 3 (art. 9, lett. d).
NOTA: I valori di soglia e gli standard di qualità (così come definiti dall’art. 2) si applicano limitatamente alle sostanze, ai gruppi di sostanze ed agli indicatori di inquinamento che “…risultino determinare il rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006” (art. 3).
Fonte: Arpat.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.