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Sicurezza nei lavori con coperture: dalla normativa alla pratica

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

13/12/2010

Un documento presenta una panoramica sulla situazione normativa in merito agli adeguamenti necessari per le particolari attività su coperture. Il D.Lgs. 81/2008, la legge regionale veneta, i sistemi anticaduta e la norma UNI EN 795:2002.

Per aiutare la prevenzione degli incidenti nei lavori in quota, con particolare riferimento alle cadute dall’alto, PuntoSicuro ha affrontato in questi mesi diversi temi: dai  sistemi collettivi di protezione dei bordi, alla valutazione dei rischi, fino ai dispositivi di protezione individuale.
 
Il documento che presentiamo oggi è il risultato del seminario informativo “La sicurezza nei lavori sulle coperture”, un seminario che si è tenuto a Rovigo il 30 Aprile 2009 ed è stato organizzato da Polistudio, società di ingegneria che si occupa di consulenza e formazione sull’ambiente e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
L’obiettivo del seminario era di presentare una panoramica sulla situazione normativa attuale in merito agli adeguamenti necessari per le particolari attività su coperture.
In particolare ci si è soffermati sulla poco conosciuta normativa regionale veneta che definisce la sicurezza delle postazioni di lavoro sulle coperture. E si è “fatto il punto” sugli obblighi normativi per i lavori su coperture con un taglio rivolto alle soluzioni organizzative attualmente disponibili.
 

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L’intervento “Sicurezza in quota: dalla normativa alla pratica”, a cura del Dr. Isidoro Ruocco  (Trentino Sicurezza) ha passato in rassegna la normativa nazionale di riferimento con particolare riferimento al Decreto legislativo 81/2008 e alla normativa regionale vigente.
Si è soffermato poi sui principi per la messa in sicurezza delle coperture e sulla norma UNI-EN 795:2002.
 
Dopo aver ricordato le norme che hanno fatto da base per la stesura delle parti del Testo Unico dedicate al lavoro in quota (DPR 547/55, DPR 164/56, D.Lgs. 235/2003, D.Lgs. 494/96, D.Lgs. 626/94), l’autore si sofferma sulle leggi e regolamenti Regionali con particolare riferimento alla legge della Regione Veneto n. 4/2008.
Leggi Regionali e provinciali che dettano “norme di prevenzione e controllo da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti”. E che cercano di “prevenire i rischi d'infortunio a seguito di cadute dall'alto nel corso dei successivi lavori di manutenzione ordinaria delle coperture”.
 
A proposito di leggi regionali ricordiamo che, successivamente alla data del seminario, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il 22 settembre 2009  (in attuazione dell'art. 79 bis della L.R. 61/85, articolo aggiunto dalla L.R. n. 4/2008 ) le "Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza".
E l’art. 79 bis della Legge Regionale 61/85, che viene citato anche nell’intervento del Dr. Ruocco, ha proprio l’obiettivo di porre le condizioni perché i futuri interventi di verifica e/o riparazione di un edificio avvengano in condizioni di sicurezza.
Con la normativa regionale si dispone che i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti prevedano tra la documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denunzia di inizio attività, idonee misure preventive e protettive per la sicurezza dei lavori di manutenzione da svolgersi in quota.
Queste misure devono garantire l' accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
 
Riguardo al D.Lgs. 81/2008 vengono riportati alcuni articoli del Capo II del Titolo IV (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota).
Ad esempio si ricorda il campo di applicazione:
 
Articolo 105 - Attività soggette
1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici (…)
 
E si affrontano anche alcuni obblighi del datore di lavoro:
 
Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
(…)
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
 
Riguardo poi ai sistemi anticaduta (in riferimento all’articolo 115 del Testo Unico) vengono riportati alcuni suggerimenti tratti da Linee guida ISPESL, ad esempio in relazione alle attività di progettazione e scelta dei prodotti e dei dispositivi.
 
Nell’intervento si affronta anche il problema dell’effetto pendolo in caso di caduta.
L’effetto pendolo deve essere ridotto al minimo, mediante l’installazione di punti di rinvio, di più punti di ancoraggio, come illustrato nel documento che vi invitiamo a visionare.
Inoltre si parla anche di altri dispositivi:
- il dispositivo anticaduta retrattile che “deve garantire l’impossibilità di caduta, oltre che con la frenata, anche con l’allungamento massimo dei dispositivi anticaduta (5-10-15-20 m), tenendo conto anche della freccia del cavo”;
- il cordino di trattenuta da 2 m che “deve garantire l’impossibilità di caduta nelle fasce laterali non protette”.
 
Si ricorda infine che la norma UNI EN 795/2002:
- “distingue le tipologie di ancoraggio;
- determina la classe di appartenenza dei dispositivi in funzione dell’uso;
- per ogni classe determina i requisiti e le tipologie di prove;
- formula prescrizioni per la verifica degli ancoraggi e per la posa”.
 
 
 
Sicurezza in quota: dalla normativa alla pratica”, a cura del Dr. Isidoro Ruocco  (Trentino Sicurezza), intervento al seminario informativo “La sicurezza nei lavori sulle coperture” (formato PDF, 2.8 MB).
 
 
Tiziano Menduto 
 
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