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I soggetti proponenti dei corsi saranno le organizzazioni sindacali e datoriali, anche avvalendosi di strutture non riconosciute di loro diretta emanazione.
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Sicurezza sul lavoro: 14 milioni di euro per la formazione delle PMI
L’articolo 11, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/2008 prevede il finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, previo accordo fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro.
Proprio per attuare questa indicazione, il 15 dicembre è stato siglato un accordo tra le organizzazioni datoriali e del mondo del lavoro per individuare i criteri per la definizione della campagna formativa e che destina 14 milioni di euro per l’attuazione.
Finanziamenti che ora attendono il bando Inail per diventare effettivi.
I soggetti beneficiari degli interventi formativi saranno i datori di lavoro delle piccole, medie e microimprese, i lavoratori (compresi quelli stagionali) delle PMI e microimprese, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i componenti degli organismi paritetici stessi.
Per la prima volta entreranno fra i soggetti beneficiari della formazione i lavoratori autonomi, i collaboratori delle imprese familiari e i piccoli imprenditori non artigiani. Gli obiettivi della campagna riguardano la sensibilizzazione e la promozione dei comportamenti sicuri nelle aziende.
A essere finanziati saranno i progetti sui settori e le mansioni ad alta incidenza di infortuni gravi e mortali e/o malattie professionali, e quelli che prevedono lavori in appalto e in ambienti confinati. Inoltre verranno sovvenzionati gli interventi riguardanti la valutazione dei rischi e la qualificazione dei formatori anche con l’obiettivo di far acquisire e migliorare le competenze relative alla gestione della formazione degli adulti in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Nei meccanismi di punteggio, ai fini dell'accesso al finanziamento saranno privilegiati i progetti con strumenti, tecniche e contenuti per la formazione carattere innovativo/sperimentale, come ad esempio la formazione a distanza.
Questi gli ambiti progettuali nel dettaglio:
- Sensibilizzazione e promozione dei comportamenti sicuri
- Sistema delle relazioni, rappresentanza e pariteticità
- Progetti che riguardano settori e mansioni ad alta incidenza di infortuni gravi e mortali e/o malattie professionali
- Progetti che riguardano la formazione volontaria dei soggetti di cui all'art. 21 del D. Lgs 81/2008
- Lavori in appalto e in ambienti confinati
- Qualificazione dei formatori anche con l'obiettivo di far acquisire e/o migliorare le competenze relative alla gestione della formazione degli adulti in tema di salute e sicurezza sul lavoro
- Valutazione dei rischi con particolare attenzione alle specificità di cui all'art. 28. comma 1 del D.Lgs. 81/2008
- Valutazione dello stress lavoro correlato alla luce delle nuove indicazioni approvate dalla Commissione consultiva
- Progetti relativi alla gestione dei rischi legati alla dipendenza da alcool e sostanze psicotrope e stupefacenti in ambito lavorativo
- Progetti che prevedono interventi nei settori e nelle categorie a maggior bisogno formativo quali ad esempio il terziario, il commercio, l'agricoltura, gli alimentaristi, il turistico alberghiero, il tessile, le imprese di pulizia, l'igiene ambientale, la vigilanza privata.
I meccanismi di punteggio:
Ai fini dell'accesso al finanziamento danno titolo ad un punteggio:
- carattere innovativo/sperimentale di strumenti, tecniche e contenuti per la formazione (ad es. formazione a distanza)
- dal punto di vista geografico, iniziative a valenza nazionale, svolte in almeno una regione in ciascuna delle quattro macro-aree (nord, centro, sud e isole), permettendo quindi l’innesco di percorsi virtuosi riproducibili in differenti ambiti geografici
- progetti che prevedono il coinvolgimento di più associazioni di rappresentanza o comunque partenariati rilevanti in grado di coinvolgere il maggior numero di beneficiari
- progetti paritetici
L’accordo (formato PDF, 640 kB).
Fonte: CNA.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Gerry Di Masi - likes: 0 | 03/01/2011 (08:06:46) |
La solita canzone. "I soggetti proponenti dei corsi saranno le organizzazioni sindacali e datoriali, anche avvalendosi di "strutture non riconosciute di loro diretta emanazione". Ergo gli amici degli amici. Ma è mai possibile che in un campo altamente specialistico come quello della sicurezza, si possa dare spazio a elementi che nella migliore delle ipotesi, hanno una preparazione soltanto teorica. Non bastavano i pseudo consulenti che imperversano nel campo... La solita Italia. |
Rispondi Autore: Giancarlo Lombardi - likes: 0 | 03/01/2011 (09:21:39) |
Cooptare, chi dovrebbe occuparsi della tutela dei lavoratori(sindacati) o delle imprese (associazioni di categoria), nel business (formazione, bandi INAIL, certificazione,...) fa di queste organizzazioni dei centri di affari che vengono meno al loro ruolo e alla capacità critica e di tutela dei propri associati. Dubbi di legittimità costituzionale nella preferenza loro accordata nei punteggi sui bandi (INAIL)o sulla formazione? |