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Che il palcoscenico fosse un mondo particolare, dove a volte è difficile rispettare gli obblighi delle normative sulla sicurezza sul lavoro, PuntoSicuro lo ha sottolineato già nel 2008 presentando un documento di Bruno Scagliola, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Teatro Regio di Torino in riferimento all’applicazione del D.Lgs. 626/94.
Oggi, come tutti sappiamo, il Decreto 626 ha lasciato il passo al Decreto legislativo 81/2008, ma le cose non sono cambiate. E anche questo “nuovo” decreto non ha riferimenti specifici a teatri o palcoscenici, obbligando chi ci lavora ad operare alcune deroghe alle norme di sicurezza contenute.
Ne parliamo presentando un nuovo documento di Scagliola, sempre con riferimento specifico al Teatro Regio, dal titolo “Il decreto 81 e il mondo dello spettacolo”, presentato sul sito “Sicurezza sul lavoro nel teatro” che ha iniziato un lavoro di informazione per tutti i lavoratori dei teatri, e non solo, che hanno interessi nel campo della Sicurezza del Lavoro.
Il documento ricorda che salire su un palcoscenico apre le porte di un mondo nuovo e particolare. Un mondo in cui, per la realizzazione di uno spettacolo, possono sussistere “situazioni di pericolo dovute ad esigenze artistiche e di regia che possono esporre il personale tecnico ed artistico, presente in palcoscenico, al rischio di infortuni fisici”.
Un teatro, un palcoscenico hanno caratteristiche particolari “che richiederebbero regole particolari”. Ma queste non ci sono. Esiste solo un vecchio D.P.R. n. 322, del 20 marzo 1956, riferito alle norme per la prevenzione infortuni nell’industria della cinematografia.
Ma perché non si possono applicare tutte le regole?
Perché, come afferma l’autore, le regole elementari di buona tecnica affermano:
- “che non si può sostare sotto i carichi sospesi (in palcoscenico abbiamo sulla testa migliaia di chili appesi ai tiri di scena che si muovono continuamente (quinte, fondali, americane, proiettori, elementi di scena, ecc.);
- quando un dislivello supera 100 - 200 cm. di altezza rispetto al piano di calpestio, occorre mettere i parapetti di protezione (a volte in scena, per motivi artistici, non sempre è possibile mettere i parapetti di protezione);
- la zona di lavoro deve essere ampia, ben illuminata e priva di ostacoli (spesso in scena si opera in condizioni di scarsa illuminazione e in spazi ristrettissimi);
- i ponti e i mezzi di sollevamento sono “attrezzature”di scena e non sono abilitati per il trasporto delle persone in quanto non sono né ascensori, né montacarichi, (può capitare che, per esigenze sceniche e/o di regia, i ponti, i carri e/o i mezzi di sollevamento , possono essere usati per il trasporto e/o il sollevamento delle persone);
- sul palcoscenico è vietato fumare e usare fiamme libere (in questo caso, l’uso nelle rappresentazioni di fiamme libere può essere consentito previa autorizzazione delle autorità competenti ; vedi Decreto Ministeriale 19 agosto 96 titolo V)”.
In mancanza dunque di norme tecniche specifiche, non resta dunque che “applicare il principio di equivalenza del livello di protezione che indirizza verso le scelte ‘alternative’, le quali, per detti motivi, potrebbero non essere necessariamente di carattere tecnico, ma appoggiarsi significativamente sul contributo di procedure comportamentali”.
Nella ricerca di azioni di prevenzione in “deroga”, uno strumento è “l’applicazione dei principi scalari dell’azione di sicurezza” secondo le priorità individuate nell’art. 15 comma 3 del D. Lgs. 81/2008: se l’eliminazione dei rischi non è possibile, il rischio deve essere ridotto al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.
Insomma se nei teatri non esiste un “rischio zero”, esiste invece un “rischio accettabile”.
Nei teatri non solo è necessario motivare il perché della non applicabilità della priorità individuata dall’articolo 15, ma anche:
- “dettagliare la misure o il complesso delle misure alternative adottate, ponendo in evidenza l’effettiva possibilità di raggiungere un livello di protezione equivalente a quello conseguibile con le misure canoniche;
- dettagliare le procedure operative e comportamentali da seguire;
- acquisire la ragionevole certezza della possibilità di applicarla in maniera efficace;
- prevedere strette misure di controllo – sorveglianza sulla corretta e costante applicazione della misura stessa;
- mantenere evidenza documentale di tutto il processo messo in atto”.
Il documento individua inoltre alcuni rischi specifici (la movimentazione dei tiri di scena, la movimentazione dei ponti mobili, la movimentazione di carri e i lavori in soffitta) e indica che è necessario un efficace modello organizzativo – e una regolare manutenzione - per la gestione in sicurezza di tutti gli impianti della meccanica di scena.
Rimandiamo alla lettura del documento per le informazioni specifiche sul documento di valutazione dei rischi, sui compiti del Direttore di scena, sulle schede di sicurezza, sulle procedure e sulle modalità di movimento in sicurezza sul palcoscenico.
Ci soffermiamo invece ora sulla sicurezza antincendio nei teatri.
Infatti la sicurezza antincendio nei teatri è regolamentata da un Decreto Ministeriale n. 149 del 19 agosto 1996, “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”.
Il decreto detta le regole di prevenzione incendi relative agli allestimenti e indica come effettuare particolari effetti speciali (fiamme libere, colpi arma da fuoco, fuochi d’artificio, ecc.). Per garantire la sicurezza antincendio, la struttura del teatro o dei locali utilizzati per gli allestimenti, devono essere rispondenti a quanto indicato dal decreto.
Dopo aver affrontato le indicazioni del decreto in merito al materiale scenico (ad esempio in merito all’impiego di materiali combustibili) e ad alcune disposizioni particolari per la scena, l’autore riporta le principali misure di prevenzione incendi relative ad un allestimento:
- “i materiali utilizzati per realizzare gli allestimenti devono essere rispondenti al Dm 19 agosto 1996”;
- “i proiettori di scena, quale fonte di calore, devono essere installati ad una distanza di sicurezza da fondali, quinte, o qualsiasi elemento che possa essere pericolo di innesco;
- i cavi elettrici, le prolunghe , le spine devono rispondere alle norme ‘CEI’ in vigore e devono essere del tipo non propagante l’incendio;
- gli impianti elettrici realizzati all’interno di un allestimento, devono essere realizzati secondo le regole dell’arte ( norme CEI DM 22 gennaio 2008 n°47 ex legge 46/90);
- qualsiasi macchinario elettrico quale fonte di calore, deve avere marchio CE ed essere installato secondo le norme di buona tecnica e lontano da elementi che possono essere causa di innesco;
- deve essere curata la manutenzione dei cavi di collegamento dei proiettori, delle macchine di scena, delle prolunghe con le relative spine ecc; (i falsi contatti elettrici sono la prima causa di un principio di incendio!);
- cavi di collegamento spine e prolunghe, devono avere sezione adeguata al carico;
- sul palcoscenico e comunque in tutti i locali del Teatro a tutte le quote, è vietato fumare;
- rispettare il divieto di fumo, il divieto di utilizzo di fiamme libere, il divieto di deposito di liquidi infiammabili o bombole di gas all’interno del locale”;
- “l’uso nelle rappresentazioni di fiamme libere, di colpi di arma da fuoco, ecc, deve essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità competente e non può essere autorizzato in mancanza di misure di sicurezza appropriate ai rischi (DM 19 agosto 1996 Titolo 5.1)”.
In particolare si ricorda che in caso di “ritocchi sulle armature in alluminio e/o metallo di un allestimento, che necessitano l’utilizzo di flessibili e/o saldatrici elettriche”, occorre mettere in atto diverse misure di sicurezza per prevenire incendi:
- “coordinare il lavoro in funzione della programmazione di montaggi e/o prove al fine di evitare interferenze con le altre attività del Teatro;
- assistenza durante il lavoro di un addetto alla squadra antincendio dotato di estintore;
- utilizzo di coperte antifiamma o altri sistemi idonei atti ad evitare la propagazione di scintille e/o scorie di saldatura”;
- garantire le vie di fuga dal palcoscenico.
Infine al termine di ogni giornata lavorativa è necessario:
- “disattivare gli utilizzi elettrici non necessari ( luci, macchine , ecc.);
- collocare negli appositi magazzini o negli appositi spazi “tutto il materiale scenico, non strettamente necessario all’allestimento, (cantinelle, praticabili, fianchi, ecc.)”, in modo tale “da non ingombrare i passaggi, le vie di uscita o impedire la chiusura delle porte e portoni tagliafuoco del palcoscenico;
- chiudere le porte tagliafuoco interessate;
- abbassare il sipario tagliafuoco”.
Bruno Scagliola, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Teatro Regio di Torino, “Il decreto 81 e il mondo dello spettacolo”, presentato sul sito “Sicurezza sul lavoro nel teatro”.
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Sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi nel mondo dello spettacolo
Che il palcoscenico fosse un mondo particolare, dove a volte è difficile rispettare gli obblighi delle normative sulla sicurezza sul lavoro, PuntoSicuro lo ha sottolineato già nel 2008 presentando un documento di Bruno Scagliola, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Teatro Regio di Torino in riferimento all’applicazione del D.Lgs. 626/94.
Oggi, come tutti sappiamo, il Decreto 626 ha lasciato il passo al Decreto legislativo 81/2008, ma le cose non sono cambiate. E anche questo “nuovo” decreto non ha riferimenti specifici a teatri o palcoscenici, obbligando chi ci lavora ad operare alcune deroghe alle norme di sicurezza contenute.
Ne parliamo presentando un nuovo documento di Scagliola, sempre con riferimento specifico al Teatro Regio, dal titolo “Il decreto 81 e il mondo dello spettacolo”, presentato sul sito “Sicurezza sul lavoro nel teatro” che ha iniziato un lavoro di informazione per tutti i lavoratori dei teatri, e non solo, che hanno interessi nel campo della Sicurezza del Lavoro.
Il documento ricorda che salire su un palcoscenico apre le porte di un mondo nuovo e particolare. Un mondo in cui, per la realizzazione di uno spettacolo, possono sussistere “situazioni di pericolo dovute ad esigenze artistiche e di regia che possono esporre il personale tecnico ed artistico, presente in palcoscenico, al rischio di infortuni fisici”.
Un teatro, un palcoscenico hanno caratteristiche particolari “che richiederebbero regole particolari”. Ma queste non ci sono. Esiste solo un vecchio D.P.R. n. 322, del 20 marzo 1956, riferito alle norme per la prevenzione infortuni nell’industria della cinematografia.
Ma perché non si possono applicare tutte le regole?
Perché, come afferma l’autore, le regole elementari di buona tecnica affermano:
- “che non si può sostare sotto i carichi sospesi (in palcoscenico abbiamo sulla testa migliaia di chili appesi ai tiri di scena che si muovono continuamente (quinte, fondali, americane, proiettori, elementi di scena, ecc.);
- quando un dislivello supera 100 - 200 cm. di altezza rispetto al piano di calpestio, occorre mettere i parapetti di protezione (a volte in scena, per motivi artistici, non sempre è possibile mettere i parapetti di protezione);
- la zona di lavoro deve essere ampia, ben illuminata e priva di ostacoli (spesso in scena si opera in condizioni di scarsa illuminazione e in spazi ristrettissimi);
- i ponti e i mezzi di sollevamento sono “attrezzature”di scena e non sono abilitati per il trasporto delle persone in quanto non sono né ascensori, né montacarichi, (può capitare che, per esigenze sceniche e/o di regia, i ponti, i carri e/o i mezzi di sollevamento , possono essere usati per il trasporto e/o il sollevamento delle persone);
- sul palcoscenico è vietato fumare e usare fiamme libere (in questo caso, l’uso nelle rappresentazioni di fiamme libere può essere consentito previa autorizzazione delle autorità competenti ; vedi Decreto Ministeriale 19 agosto 96 titolo V)”.
In mancanza dunque di norme tecniche specifiche, non resta dunque che “applicare il principio di equivalenza del livello di protezione che indirizza verso le scelte ‘alternative’, le quali, per detti motivi, potrebbero non essere necessariamente di carattere tecnico, ma appoggiarsi significativamente sul contributo di procedure comportamentali”.
Nella ricerca di azioni di prevenzione in “deroga”, uno strumento è “l’applicazione dei principi scalari dell’azione di sicurezza” secondo le priorità individuate nell’art. 15 comma 3 del D. Lgs. 81/2008: se l’eliminazione dei rischi non è possibile, il rischio deve essere ridotto al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.
Insomma se nei teatri non esiste un “rischio zero”, esiste invece un “rischio accettabile”.
Nei teatri non solo è necessario motivare il perché della non applicabilità della priorità individuata dall’articolo 15, ma anche:
- “dettagliare la misure o il complesso delle misure alternative adottate, ponendo in evidenza l’effettiva possibilità di raggiungere un livello di protezione equivalente a quello conseguibile con le misure canoniche;
- dettagliare le procedure operative e comportamentali da seguire;
- acquisire la ragionevole certezza della possibilità di applicarla in maniera efficace;
- prevedere strette misure di controllo – sorveglianza sulla corretta e costante applicazione della misura stessa;
- mantenere evidenza documentale di tutto il processo messo in atto”.
Il documento individua inoltre alcuni rischi specifici (la movimentazione dei tiri di scena, la movimentazione dei ponti mobili, la movimentazione di carri e i lavori in soffitta) e indica che è necessario un efficace modello organizzativo – e una regolare manutenzione - per la gestione in sicurezza di tutti gli impianti della meccanica di scena.
Rimandiamo alla lettura del documento per le informazioni specifiche sul documento di valutazione dei rischi, sui compiti del Direttore di scena, sulle schede di sicurezza, sulle procedure e sulle modalità di movimento in sicurezza sul palcoscenico.
Ci soffermiamo invece ora sulla sicurezza antincendio nei teatri.
Infatti la sicurezza antincendio nei teatri è regolamentata da un Decreto Ministeriale n. 149 del 19 agosto 1996, “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”.
Il decreto detta le regole di prevenzione incendi relative agli allestimenti e indica come effettuare particolari effetti speciali (fiamme libere, colpi arma da fuoco, fuochi d’artificio, ecc.). Per garantire la sicurezza antincendio, la struttura del teatro o dei locali utilizzati per gli allestimenti, devono essere rispondenti a quanto indicato dal decreto.
Dopo aver affrontato le indicazioni del decreto in merito al materiale scenico (ad esempio in merito all’impiego di materiali combustibili) e ad alcune disposizioni particolari per la scena, l’autore riporta le principali misure di prevenzione incendi relative ad un allestimento:
- “i materiali utilizzati per realizzare gli allestimenti devono essere rispondenti al Dm 19 agosto 1996”;
- “i proiettori di scena, quale fonte di calore, devono essere installati ad una distanza di sicurezza da fondali, quinte, o qualsiasi elemento che possa essere pericolo di innesco;
- i cavi elettrici, le prolunghe , le spine devono rispondere alle norme ‘CEI’ in vigore e devono essere del tipo non propagante l’incendio;
- gli impianti elettrici realizzati all’interno di un allestimento, devono essere realizzati secondo le regole dell’arte ( norme CEI DM 22 gennaio 2008 n°47 ex legge 46/90);
- qualsiasi macchinario elettrico quale fonte di calore, deve avere marchio CE ed essere installato secondo le norme di buona tecnica e lontano da elementi che possono essere causa di innesco;
- deve essere curata la manutenzione dei cavi di collegamento dei proiettori, delle macchine di scena, delle prolunghe con le relative spine ecc; (i falsi contatti elettrici sono la prima causa di un principio di incendio!);
- cavi di collegamento spine e prolunghe, devono avere sezione adeguata al carico;
- sul palcoscenico e comunque in tutti i locali del Teatro a tutte le quote, è vietato fumare;
- rispettare il divieto di fumo, il divieto di utilizzo di fiamme libere, il divieto di deposito di liquidi infiammabili o bombole di gas all’interno del locale”;
- “l’uso nelle rappresentazioni di fiamme libere, di colpi di arma da fuoco, ecc, deve essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità competente e non può essere autorizzato in mancanza di misure di sicurezza appropriate ai rischi (DM 19 agosto 1996 Titolo 5.1)”.
In particolare si ricorda che in caso di “ritocchi sulle armature in alluminio e/o metallo di un allestimento, che necessitano l’utilizzo di flessibili e/o saldatrici elettriche”, occorre mettere in atto diverse misure di sicurezza per prevenire incendi:
- “coordinare il lavoro in funzione della programmazione di montaggi e/o prove al fine di evitare interferenze con le altre attività del Teatro;
- assistenza durante il lavoro di un addetto alla squadra antincendio dotato di estintore;
- utilizzo di coperte antifiamma o altri sistemi idonei atti ad evitare la propagazione di scintille e/o scorie di saldatura”;
- garantire le vie di fuga dal palcoscenico.
Infine al termine di ogni giornata lavorativa è necessario:
- “disattivare gli utilizzi elettrici non necessari ( luci, macchine , ecc.);
- collocare negli appositi magazzini o negli appositi spazi “tutto il materiale scenico, non strettamente necessario all’allestimento, (cantinelle, praticabili, fianchi, ecc.)”, in modo tale “da non ingombrare i passaggi, le vie di uscita o impedire la chiusura delle porte e portoni tagliafuoco del palcoscenico;
- chiudere le porte tagliafuoco interessate;
- abbassare il sipario tagliafuoco”.
Bruno Scagliola, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Teatro Regio di Torino, “Il decreto 81 e il mondo dello spettacolo”, presentato sul sito “Sicurezza sul lavoro nel teatro”.
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Rispondi Autore: Massimo Maglione - likes: 0 | 18/06/2013 (17:17:47) |
Premesso che trovo l'articolo molto interessante, devo tuttavia affermare che nella mia città i palcoscenici non rispettano neanche lontanamente le più elementari norme di sicurezza. Vorrei approfittare della professionalità del sig. Bruno Scagliola, per chiedere un' informazione che nessuno ha saputo darmi. A Cagliari, per poter espletare il servizio integrativo antincendio, la Camera di Commercio chiede che la ditta iscritta abbia la figura del RESPONSABILE TECNICO, il quale sia in possesso dell'attestato d'idoneità tecnica Rischio Alto. Questa figura, risulta un dipendente per il quale occorre pagare i contributi previdenziali.Da questo punto di vista la mia azienda è a posto in quanto il sottoscritto possiede tale attestato. Le altre aziende no, però, fanno lo stesso servizio. Ho chiesto alla Camera di Commercio, in base a quale legge occorra il responsabile tecnico;Non mi sanno rispondere. Le sarei molto grato se lo volesse fare Lei. La saluto distintamente. |