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Sicurezza sul lavoro: sentenza di condanna del vertice politico nella pubblica amministrazione

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Pubblica amministrazione

25/02/2008

Il sindaco di un comune è responsabile del mancato rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro allorquando non provveda ad individuare i soggetti ai quali attribuire la qualifica di datore di lavoro. A cura di G. Porreca.

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Il sindaco di un comune è responsabile del mancato rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro allorquando non provveda ad individuare i soggetti ai quali attribuire la qualifica di datore di lavoro.
 
 
 
Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 
Il tema di questa sentenza riguarda la responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro degli organi di direzione politica nella pubblica amministrazione ed è stato già oggetto in passato di diverse espressioni anche contrastanti da parte della Corte di Cassazione.
 
Il caso in esame riguarda il Sindaco di un comune condannato dal Tribunale al pagamento di una ammenda di euro 1.500,00 per aver commesso diverse violazioni alla normativa sulla sicurezza del lavoro e precisamente per avere omesso di elaborare il documento sulla valutazione dei rischi sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per avere omesso di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e per avere omesso di nominare il medico competente. Invitato quindi dall’organo di vigilanza ad ottemperare alle prescrizioni impartitegli e ad adeguarsi quindi alla disciplina vigente il Sindaco però, alla scadenza del termine di 180 giorni assegnatigli, non vi provvedeva.
 
Avverso la sentenza il Sindaco ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo, a mezzo del proprio difensore, che il Tribunale giudicante era incorso in errore avendo ritenuto che la responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro spetti all'autorità politica invece che ai dirigenti o funzionari comunali aventi funzioni direttive così come indicato nell’art. 2, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 626/1994. Il Tribunale, inoltre, a suo dire non aveva spiegato in base a quale ragionamento avesse individuato la responsabilità del Sindaco.
 
La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso e pur condividendo quanto sostenuto dal ricorrente che “a mente del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 articolo 2 lettera b) contenente l'attuazione di una serie di direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ... nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale" ha osservato tuttavia che “perché tale disposizione trovi pratica attuazione occorre che gli organi di direzione politica - nel nostro caso il sindaco - procedano alla individuazione dei soggetti ai quali attribuire la qualifica di datore di lavoro di cui alla disposizione stessa, in conformità peraltro a quanto agli stessi organi imposto dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242 articolo 30 contenente modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n. 242 del 1994”.
 
 


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Nel caso in esame non è risultato che ciò fosse avvenuto tanto è vero che il ricorrente non si è premurato neppure in sede di dibattimento presso la Corte di Cassazione di indicare il soggetto da considerare all'interno del suo comune come datore di lavoro limitandosi invece ad effettuare una generica affermazione di principio. “La mancata indicazione” – prosegue la Corte - “non può che avere come conseguenza il permanere in capo al soggetto titolare della responsabilità politica - nella specie il sindaco - della qualità di datore di lavoro e ciò ovviamente anche ai fini della responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica”.
 
In questi termini, conclude la Sez. III, si era gia espressa del resto anche la Sez. IV della stessa Corte Suprema con la sentenza n. 38840 del 21/10/2005 (*), con la quale veniva confermata la responsabilità di un Sindaco, già condannato dal Tribunale, per l'infortunio occorso ad un operaio del comune caduto da una scala aerea utilizzata in modo scorretto.
 
In tale ultima circostanza la Corte di Cassazione si era posto il problema “di chi debba considerarsi datore di lavoro prima che venga individuata questa figura dagli organi comunali competenti” e precisava che, in forza dell’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 242/1996, spetta agli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche procedere all’individuazione del datore di lavoro tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici e che in caso di mancata indicazione “è l’organo di direzione politica a conservare la qualità di datore di lavoro”. Precisava, inoltre, la Sez. IV che “non si tratta dell’attribuzione di una responsabilità impropria ad un soggetto con competenze di natura diversa perché agli organi di direzione politica [sindaco e giunta comunale] sono attribuiti originariamente anche i poteri di sovrintendere alle scelte di gestione e direzione amministrativa con il conferimento di tutti i poteri conseguenti”. “D’altro canto” – concludeva la Corte – “la circostanza che l’individuazione del datore di lavoro competa all’organo di direzione politica conferma che si tratta di un potere che spetta originariamente a questo organo non diversamente, del resto, da quanto avviene per i soggetti privati” e non esclude altresì che “la responsabilità dell’organo di direzione politica riviva per es. nei casi in cui non vengano messe a disposizione del datore di lavoro, pur individuato, le disponibilità finanziarie necessarie per attuare le misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro”.
 
 
 
 


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