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Sorveglianza sanitaria: uno schema per la raccolta di informazioni
Uno degli obblighi del medico competente, alla luce del Decreto legislativo 81/2008 e delle successive modifiche del D.Lgs. 106/2009, è l’invio ai Servizi di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali e all’Ispesl di diverse informazioni relative ai dati sanitari e di rischio dei lavoratori.
Per favorire questo processo sul sito dell’ULSS 20 di Verona, nello spazio gestito dal Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL), sono state raccolte informazioni, documenti e modelli.
Sul sito viene riportato il testo dell'articolo 40 del D.Lgs. 81/2008:
Sul sito viene riportato il testo dell'articolo 40 del D.Lgs. 81/2008:
Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale 1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL. 2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo. |
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Rispondi Autore: Giuliano Agostinelli - likes: 0 | 06/05/2015 (19:35:05) |
Sito ampiamente confusionario, scritto male e mal seguito. |