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Sostanze chimiche: il regolamento CLP
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Con l’emanazione del regolamento n. 1272/2008 (di seguito indicato per brevità “regolamento CLP”), entrato in vigore il 20.1.2009, che detta i nuovi parametri per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche, il sistema europeo si è allineato al GHS, Sistema Globale Armonizzato, elaborato dall’ONU e finalizzato all’unificazione a livello mondiale della descrizione dei rischi connessi alla gestione delle sostanze chimiche.
Il regolamento CLP ha modificato la direttiva 67/548/CEE, sopprimendone l’allegato I contenente l’elenco delle sostanze classificate ufficialmente, e trasferendone il contenuto nel proprio allegato VI.
In tale modo, l’allegato VI contiene una doppia classificazione delle sostanze: una che segue il vecchio sistema di classificazione dettato dalla direttiva 67/548/CEE, e una che adotta i criteri del “sistema GHS” (Globally Harmonized System).
Nel regolamento CLP è previsto un lungo periodo transitorio, caratterizzato dai seguenti passaggi:
CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE
- dal 20.1.2009 sino al 1.12.2010: è obbligatorio adottare il vecchio sistema (direttiva 67/548/CEE) e, in aggiunta, è facoltativo adottare il nuovo sistema di cui al regolamento CLP;
- dal 1.12.2010 al 1.6.2015 sarà obbligatorio utilizzare contestualmente sia il vecchio sistema sia il nuovo sistema di cui al regolamento CLP;
- dopo il 1.6.2015 sarà obbligatorio adottare solo il nuovo sistema di cui al regolamento CLP.
CLASSIFICAZIONE DELLE MISCELE
- dal 20.1.2009 sino al 1.6.2015: è obbligatorio adottare il vecchio sistema e, in aggiunta, è facoltativo adottare il nuovo sistema di cui al regolamento CLP;
- dal 1.6.2015 sarà obbligatorio adottare solo il nuovo sistema di cui al regolamento CLP.
ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO DELLE SOSTANZE
- dal 20.1.2009 sino al 1.12.2010: è possibile scegliere tra l’applicazione del vecchio sistema di etichettatura e imballaggio e il nuovo sistema di cui al regolamento CLP;
- dal 1.12.2010 sarà obbligatorio adottare solo il nuovo sistema di etichettatura e imballaggio di cui al regolamento CLP;
- comunque, le sostanze immesse sul mercato (vale a dire già uscite dai magazzini dei produttori, e presenti "sugli scaffali" dei rivenditori) prima del 1.12.2010 ed aventi etichettatura e imballaggio rispondenti al vecchio sistema, sino al 1.12.2012 non dovranno essere reimballate e rietichettate secondo le disposizioni del nuovo sistema.
ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO DELLE MISCELE
- dal 20.1.2009 sino al 1.12.2010: è possibile scegliere tra l’applicazione del vecchio sistema di etichettatura e imballaggio e il nuovo sistema di cui al regolamento CLP;
- dal 1.6.2015 sarà obbligatorio adottare solo il nuovo sistema di etichettatura e imballaggio di cui al regolamento CLP;
- comunque, le miscele già immesse sul mercato prima del 1.6.2015 ed aventi etichettatura e imballaggio rispondenti al vecchio sistema, sino al 1.6.2017 non dovranno essere reimballate e rietichettate secondo le disposizioni del nuovo sistema.
Si segnalano inoltre i seguenti importanti aspetti, per l’esame dei quali si rinvia alla lettura della circolare del 4 aprile 2009 del Ministero del Lavoro che riguardano:
1. l’eliminazione di alcuni limiti specifici utilizzabili per la classificazione delle miscele, laddove coincidenti con i limiti generici: tale variazione riguarda 222 sostanze, per la maggior parte delle quali comunque la modifica apportata non comporta conseguenze di alcun tipo. Per circa 20 sostanze, invece, l’eliminazione del limite specifico comporta conseguenze rilevanti in termini di classificazione delle miscele che le contengono: si tratta di sostanze classificate con frasi di rischio R50 o R50/53;
2. il primo adeguamento al progresso tecnico dell’allegato VI al Regolamento CLP;
3. il concetto di smaltimento delle scorte.
Regolamento CLP - Schema riassuntivo scadenze (formato PDF, 20 kB).
Per adeguare la normativa vigente al nuovo regolamento n. 1272/2008 è stata pubblicata:
- la Direttiva 2008/112/CE che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE.
- il Regolamento (CE) N. 1336/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004.
Fonte: AIB.
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