Sostanze chimiche e regolamento CLP: regole, scadenze e sicurezza
Il 18 febbraio 2010 si è tenuto a Bologna il workshop “Rischio chimico - il ruolo dell´Igienista Industriale alla luce delle novità introdotte dalla legislazione italiana ed europea", organizzato dalla sezione territoriale AIDII Toscana Emilia-Romagna, dall’Ordine dei Chimici di Bologna e Ravenna e dall’ARPA Emilia-Romagna.
PuntoSicuro nei mesi scorsi ha presentato gli atti di questo incontro e si è soffermato su un intervento che sottolinea gli errori relativi alle valutazioni del rischio chimico nelle piccole imprese.
Presentiamo ora su un intervento che fa riferimento all’emanazione del regolamento n. 1272/2008 (regolamento CLP). Entrato in vigore il 20 gennaio 2009, detta i nuovi parametri per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche.
Il nuovo sistema europeo, allineato al GHS, Sistema Globale Armonizzato, contiene un periodo transitorio e diverse scadenze imminenti su cui l’intervento si sofferma.
In “CLP: le nuove regole per la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura dei prodotti chimici”, a cura della Dott.essa Patrizia Ferdenzi, si ricorda che il nuovo Regolamento Europeo per C.L.P. (Classification, Labelling and Packaging) “incorpora i criteri di classificazione ed etichettatura, i simboli e le avvertenze concordate a livello globale (GHS)”, ma mantiene una “continuità con la normativa europea”.
In particolare il regolamento CLP - basato sulla seconda revisione del GHS dell’ONU - “permette l’applicazione del sistema GHS all’interno della Comunità Europea” e andrà a sostituire in modo progressivo il sistema europeo esistente (le due direttive saranno abrogate completamente nel 2015):
- Direttiva Sostanze Pericolose – DSP (67/548/CEE);
- Direttiva Preparati Pericolosi – DPP (1999/45/CE).
Riguardo al regolamento CLP, che non si applica al trasporto dei prodotti chimici (disciplinato invece dalla direttiva quadro 2008/68/CE), la relatrice sottolinea due aspetti:
- “si tenga presente che il regolamento CLP è un atto legislativo orizzontale che disciplina le sostanze e le miscele in generale. Per talune sostanze chimiche, come ad esempio i prodotti fitosanitari o gli aromi, gli elementi di etichettatura introdotti con il regolamento CLP possono essere integrati da altri elementi previsti dalla pertinente normativa riguardante prodotti specifici;
- prodotti importati da Paesi non UE, pur avendo elementi di etichettatura comuni, potrebbero non essere conformi al CLP perché il grado di implementazione del GHS nel Paese di provenienza può essere diverso”.
Dunque “l’allegato I della Direttiva DSP è abrogato dal 20 gennaio 2009 e viene sostituito dall’Allegato VI del CLP”, allegato che contiene entrambi i sistemi di classificazione ed etichettatura. Inoltre l’allegato VII del CLP “contiene la tabella di conversione da classificazione CE a classificazione CLP. La coesistenza delle Tabelle serve per affrontare il periodo transitorio”.
Ma quali sono i cambiamenti apportati concretamente?
Ne elenchiamo alcuni, rimandandovi alla lettura del documento originale, ricco di informazioni, tabelle e immagini:
- già la terminologia ha alcune variazioni. Ad esempio “miscela” e non più “preparato”, “classe di pericolo” e non più “categoria di pericolo”, classe di pericolo suddivisibile poi in categorie che specificano la gravità del pericolo. Il “fornitore” è ora ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela. E il “formulatore” è unutilizzatore a valle, non produttore;
- sono previste 28 classi di pericolo, 27 riprese dal GHS e 1 dalla DSP. Ad esempio riguardo alle classi di pericolo di tipo fisico, “si passa dalle 5 categorie nella DSP a 16 classi di pericolo nel CLP”. E ad esempio non sono “inserite sostanze che reagiscono con acqua liberando gas tossici o corrosivi”;
- “i criteri utilizzati per la classificazione sono parzialmente differenti, per esempio i valori limite per la tossicità acuta orale, cutanea e inalatoria cambiano”. Inoltre “le due categorie per la corrosione cutanea (R35 e R34) diventano tre in base al tempo di esposizione necessario per l’insorgere degli effetti”. Anche le “temperature di infiammabilità che definiscono le classi di pericolo per i liquidi infiammabili sono diverse dalla DSP”;
- il regolamento “introduce un approccio diverso per la classificazione delle miscele: il metodo previsto è simile (formula di additività o metodo basato sui limiti di concentrazione) ma una parte delle regole di classificazione sono differenti”:
- le “indicazioni di pericolo sono sostituite da un avviso di pericolo (parole ‘pericolo’ o ‘attenzione’)”. Si aggiungono pittogrammi, cambiano le frasi di rischio (di pericolo) e ora i “consigli di prudenza (Precautionary Statements) sintetizzano le azioni da intraprendere in caso di esposizione.
Nel documento originale sono presenti diverse tabelle esplicative con i pittogrammi e le classi di pericolo corrispondenti.
Riguardo ai “Consigli di Prudenza” “ad ogni indicazione/consiglio corrisponde un codice alfanumerico unico, costituito da una lettera seguita da 3 numeri:
- lettera H (Indicazioni di Pericolo) o P (Consigli di Prudenza);
- il primo numero indica il tipo di Pericolo o di Consiglio;
- due numeri che corrispondono all’ordine sequenziale del Pericolo o del Consiglio”.
Dopo aver riportato le frasi supplementari per criteri solo UE e non GHS, l’intervento si sofferma su alcuni esempi di etichettatura e sulla tempistica.
Un tabella riporta le varie scadenze e deroghe. In particolare l’intervento ricorda che “a decorrere dal 1 dicembre 2010 e fino al 1 giugno 2015 le sostanze devono essere classificate in conformità sia della direttiva 67/548/CEE sia del regolamento CLP ma devono essere etichettate e imballate in conformità del regolamento CLP”.
In merito poi al rapporto tra regolamento REACH e regolamento CLP, l’intervento ricorda che l’inventario delle classificazioni ed etichettature (Titolo XI) è “soppresso e trasferito nel Reg. 1272/2008 CLP (Titolo V)” e si applica a:
- “sostanze soggette a registrazione a norma del regolamento REACH (pericolose e non pericolose > 1 t/anno);
- sostanze rispondenti ai criteri di classificazione come pericolose, che sono immesse sul mercato in quanto tali o in quanto componenti di una miscela oltre i limiti di concentrazione specificati nel regolamento CLP (allegato VI) o nella direttiva 1999/45/CE (DPP) o contenute in articoli”.
E la “notifica di classificazione ed etichettatura per l’Inventario deve essere effettuata da produttori e/o importatori entro il 1° dicembre 2010”.
Dopo il 1° Dicembre 2010 la notifica “si deve fare entro un mese dall’immissione in commercio. Gli utilizzatori a valle, i distributori e i produttori di articoli non sono tenuti a notificare”.
Dopo aver ricordato che i regolamenti REACH e CLP sono tra loro complementari e aver affrontato l’impatto del CLP a “valle”, l’intervento conclude occupandosi dei cambiamenti relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Infatti “in ragione sia dei nuovi dati che saranno disponibili in virtù dell’applicazione del REACH (scenari di esposizione), sia della classificazione operata secondo i nuovi criteri dettati dal CLP, ci saranno impatti direttamente collegati alla Valutazione del Rischio Chimico con necessità di modificare il documento:
- necessità di valutare lo svolgimento di nuove analisi dell'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici;
- necessità di formare e informare i Lavoratori circa i nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose;
- necessità di aggiornare la segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal CLP”.
“CLP: le nuove regole per classificazione, imballaggio ed etichettatura dei prodotti chimici”, a cura della Dott.ssa P. Ferdenzi, intervento al workshop “Rischio chimico - il ruolo dell´Igienista Industriale alla luce delle novità introdotte dalla legislazione italiana ed europea" (formato PDF, 1.4 Mb).
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