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Speciale correttivo testo unico. Prima parte

Autore: Riccardo Borghetto

Categoria: Edilizia

02/09/2009

Un commento dettagliato del D.lgs. 106/2009: sospensione attività, deleghe, obblighi di DDL, dirigenti, preposti e medico competente, sorveglianza sanitaria, edilizia e appalti, valutazione dei rischi, RLS e organismi paritetici. A cura di R. Borghetto.

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Un commento dettagliato* del decreto D.lgs. 3 agosto 2009 n° 106, correttivo del decreto legislativo 81/2008, entrato in vigore il 20 agosto 2009.
A cura dell’ing. Riccardo Borghetto, responsabile tecnico Lisa Servizi srl.
 
Nota della redazione: l’articolo qui riportato è una versione rivista e aggiornata dell’originale pubblicato il 2 settembre 2009.
L’ing. Riccardo Borghetto, autore dell’articolo, ha infatti revisionato l’articolo e fornito alcuni chiarimenti in due articoli a cui rimandiamo i lettori per approfondimenti:
 
CAMPO APPLICAZIONE (art 3)
Si specifica che per particolari settori della P.A. (Carabinieri, Vigili del Fuoco, strutture giudiziarie e penitenziarie, università, scuole ecc) si terrà conto delle particolarità espresse con futuro decreto da emanare entro 2 anni. Ricordiamo che attualmente tali attività sono normate da leggi specifiche che sono uscite successivamente al D.lgs 626/94 (ad esempio il D.lgs 382/98 per le scuole, il Dlgs 363/98 per le Università ecc.).
E fino all’emanazione del nuovo decreto che succede? Vale la normativa precedente quindi per le Scuole, Università ecc si applicano ancora tali norme!
Altri decreti specificheranno l’applicazione ai volontari della protezione civile e Croce Rossa ecc...
 
Per i volontari cambia tutto. Da soggetti sostanzialmente equiparati a dipendenti a sostanzialmente lavoratori “autonomi” con i relativi obblighi. Non si fa più valutazione dei rischi, ma informativa e  riduzione rischi da interferenze.
 
COMPUTO DEI LAVORATORI (ART. 4)
Viene chiarito che i “lavoratori in prova” non sono da considerare nel computo del numero di lavoratori dal quale il decreto fa discendere particolari obblighi.
 
COMMISSIONE CONSULTIVA (art. 6)
La commissione si occuperà anche di una figura NUOVA quella del formatore per la sicurezza ed elaborare procedure per la valutazione rischio stress lavoro correlato.
Al momento non è chiaro quali requisiti debba avere il formatore per la sicurezza.
 
ATTIVITÀ PROMOZIONALI PER LE PMI (art. 11)
Viene previsto un fondo da cui attingere per attività di finanziamento di progetti di investimento e per progetti di formazione per le PMI. Oltre all’INAIL entrano anche le Regioni:
 “3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l’utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l’INAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto dell’adozione , da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall’INAIL.”
 
Per i finanziamenti INAIL cambiano dei dettagli:
“l’INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro.
 
VIGILANZA (art 13)
Viene definita la vigilanza nelle Forze armate, Polizia e VVF:
 
“1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.”
 
SOSPENSIONE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI E CONTRASTO ILLECITI (art. 14)
L’articolo viene riscritto integralmente. Viene in particolare ridefinito il concetto di REITERAZIONE. Ora bastano più violazioni della “stessa indole” (dopo la prima ed entro i 5 anni) per incappare nella sospensione dell’attività.
Si ricorda che le violazioni che danno luogo a sospensione dell’attività imprenditoriale non comprendono più le violazioni dell’orario di lavoro, già abrogate nel 2008, ma solo quelle relative a personale irregolare e gravi e reiterate violazioni su sicurezza e salute. Inoltre si può avere sospensione solo della “parte dell’attività imprenditoriale interessata alle violazioni” e non tutta l’azienda.
 
“ Al fine di far cessare …, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche ..., possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto ... In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni ... sono quelle individuate nell’Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell’Allegato I. “
 
Il provvedimento di sospensione comporta sanzioni accessorie come:
“ un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.”
...Limitatamente alla sospensione dell’attività di impresa, all’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all’allegato I del presente decreto, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.” 
 
Una novità è quella che non si possono chiudere le attività con un solo dipendente:
 
“11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.”.
 
DELEGHE (Art 16)
Si chiarisce che il delegante può effettuare la “vigilanza” sulla delega anche mediante l’adozione del modello organizzativo e gestionale :
 “L’obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”.
 
Inoltre è possibile una sub delega, ma solo una volta:
Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”
 
OBBLIGHI DEL DDL, DIRIGENTE, PREPOSTO (art 17-18)
Vi sono delle leggere modifiche come l’obbligo di inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste e comunicare al medico la cessazione del rapporto di lavoro:
“g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;”;
 “g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;”;
 
Per quanto attiene all’annosa questione del DVR consegnato all’RLS abbiamo una modifica che mette la parola fine ad una questione su cui si sono spese troppe parole.
 
La consegna del DVR può avvenire a livello informatico e la consultazione va fatta esclusivamente in azienda (anche a livello informatico)
 
 “o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda”; 
 
Il datore di lavoro inoltre ha l’obbligo di inviare a INAIL e IPSEMA entro 48 ore informazioni telematiche su infortuni:
“comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni.”
 
Per gli infortuni di almeno un giorno l’obbligo NON È IMMEDIATO:
“1-bis. L’obbligo ... relativo alla comunicazione ... dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4.” 
 
Rimane in capo al datore di lavoro comunicare i nominativi degli RLS :
“comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, ..., in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;”
 
Per ultimo ma non meno importante il comma aggiunto che è il risultato finale di quella che doveva essere la norma salva manager fortemente contestata e qui presente in forma molto depotenziata. In pratica tutti i soggetti citati dal decreto (preposti, lavoratori, installatori, fabbricanti e fornitori, progettisti e medico competente) hanno specifici obblighi a loro carico sanzionati penalmente. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti comunque a vigilare in merito affinché “chi deve fare faccia”:
“3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.”
 
  
 
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COMUNICAZIONE NOMINATIVO RLS
Si chiarisce la comunicazione del nominativo RLS va effettuata non annualmente (come imposto dal D.lgs 81) ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi già comunicati: 
“aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;”.
 
VIGILANZA datore di lavoro su dipendenti, appaltatori, fornitori ecc.: Viene introdotto un obbligo nuovo a carico datore di lavoro/dirigente di VIGILARE:
“3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.”.
 
MEDICO COMPETENTE (art 25)
Sparisce il limite di 15 dipendenti per quanto attiene al luogo di custodia delle cartelle. Si può ora sempre  concordare tra datore di lavoro e medico competente il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio.
 
CONTRATTI DI APPALTO, D’OPERA O SOMMINISTRAZIONE(art 26)
Vi sono cambiamenti molto importanti.
In contesti in cui committente e datore di lavoro sono diversi non era ben chiaro a chi spettava redigere il DUVRI (es. Pubblica amministrazione come Scuole ecc.).
Si va verso un DUVRI a due livelli, uno con rischi “standard” tipici del contratto e uno che approfondisce i rischi specifici. Questo a mio avviso complica molto la gestione.:
“... in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.
 
Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.”.
 
Si chiarisce che si tratta di appalti di lavori, servizi e forniture.  Il DUVRI va fatto solo da chi “abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”;
Viene chiarito che il DUVRI è un documento DINAMICO“va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”;
Negli appalti pubblici tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”;
 
E per quanto riguarda appalti brevissimi o di sola natura intellettuale?
“...non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
 
In pratica il DUVRI in molti casi non si fa più !
 
Vengono definiti meglio i costi per la sicurezza:
“i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”; ... “I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso.
 
QUALIFICAZIONE DEGLI APPALTATORI (art 27)
Vi sono importanti modifiche. Viene introdotta una sorta di “patente a punti in edilizia” esauriti i quali non si può dichiarare di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali.
Il concetto di “patente” vuole emulare il successo di quanto successo sulle strade utilizzando la stessa strategia. Lo scopo (iniziato dai provvedimenti del Ministro Bersani, mantenuto nell’81 e nel correttivo) è quello di mettere fuori mercato le aziende non sicure che violano sistematicamente le norme.
I punti sono utilizzati per la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese edili che sono valutate sulla base della formazione effettuata e dell’assenza di sanzioni. Le sanzioni comporteranno la perdita di punti rispetto a quelli inizialmente assegnati. L’azzeramento comporterà l’impossibilità per aziende e autonomi di operare nella legalità.
Non sappiamo ancora come funzionerà tecnicamente il meccanismo che sarà stabilito da un futuro decreto.
 “1. ... Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, ..., di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezzadetermina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.
 
È previsto che tale sistema possa essere esteso ad altri settori di attività
 
VALUTAZIONE DEI RISCHI (art 17 28, 29)
Innanzitutto la valutazione dei rischi stress lavoro correlato viene posticipata a decorrere da Agosto 2010 e comunque alla disponibilità di metodologie riconosciute. La valutazione dei rischi deve tenere conto della tipologia contrattuale (in effetti spesso gli infortuni interessano soprattutto alcune tipologie di contratti flessibili). Si parla in questo caso di DVR di “genere”.
 
E la telenovela della data certa?
 
La prova della data certa può avvenire oltre ai meccanismi già riconosciuti (come la Posta elettronica certificata) anche dalla compresenza delle firme di DDL, RSPP, RLS e MC (se presente).
In pratica si è tornati indietro. È dal 1994 che i documenti normalmente recano le firme dei 4 soggetti citati, solo che non avevano lo scopo di dare “certezza” alla data. In pratica si tratta di ridefinire il campo firme dando nuovi significati. È possibile che sul punto si generino dei contenziosi.
 
Nella vecchia formulazione mancava un termine entro il quale redigere il documento di valutazione rischi per le nuove attività: ora c’è: 90 gg.
Ricordo che questo differisce filosoficamente con alcuni decreti precedenti come per esempio la valutazione del rischio chimico ex D.lgs 25/02 ove la valutazione doveva essere fatta in anticipo. Ormai è storia. La valutazione dei rischi si fa subito mentre il DVR va redatto entro 90 giorni.Alcuni commentatori hanno segnalato problemi per il controllo del rispetto delle norme da parte degli organi di vigilanza in caso di infortuni avvenuti nei primi 90 giorni. 
 
Vediamo i cambiamenti introdotti:
 
“La valutazione dello stress lavoro-correlato ... è effettuata nel rispetto ... e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1°agosto 2010.
 
“deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato;
 
“3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.”.
 
Per quanto attiene alla gestione delle modifiche (processo produttivo, mutamenti organizzativi, cambi normativi, infortuni ecc.) che portano alla necessità di un aggiornamento della valutazione dei rischi la stessa  deve essere IMMEDIATA mentre la stesura del  DVR entro 30 gg:
 
“La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, ... in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere
aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato,nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.”;
 
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PROCEDURE STANDARDIZZATE
Le aziende edili erano escluse dal poter utilizzare le procedure standardizzate. Ora invece sono ricomprese:
“Le procedure standardizzate ..., anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28.”
Vengono inoltre estese ai MOG modelli di organizzazione e gestione.

SANZIONI A CARICO DELL’ENTE E SISTEMI DI GESTIONE (art 30)
L’unica modifica è quella che ci saranno procedure semplificate anche per i MOG ( Modelli di Organizzazione e Gestione per PMI)
“ La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”.
 
REQUISITI RSPP (art 32)
L’elenco degli  esentati dalla formazione per diventare RSPP comprende, GIUSTAMENTE anche i laureati in ingegneria della sicurezza (LM 26).
 
SVOLGIMENTO DIRETTO COMPITI DELL’RSPP (art 34)
Vi sono novità interessanti per le aziende micro (cioè fino a 5 addetti). Il datore di lavoro può svolgere direttamente la funzione di addetto antincendio e primo soccorso e questo a prescindere che lo stesso sia o meno RSPP.:
“ nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione... anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31,.”
 
INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO (SEZ IV)
 
Viene resa obbligatoria la formazione anche dei dirigenti oltre che per i preposti (art 37 comma 7). La formazione può avvenire anche “fuori” dall’azienda:
“12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”
 
SORVEGLIANZA SANITARIA ( SEZ V)
Il controverso articolo 40 viene “congelato” in attesa di modifiche:
 “2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto ... sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B del presente decreto e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e ... decorrono dall’entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo”.
 
Per le visite mediche il lungo elenco di tipi di visite viene ulteriormente allungato con le visite mediche in fase PRE ASSUNTIVA che erano prima vietate e che possono essere effettuate anche dalle ASL.
 
Se un lavoratore rimane assente oltre 60 gg alla ripresa deve effettuare una visita di verifica di idoneità.
 
“e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
 e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”;
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3, del presente decreto.”.
 
E per quanto attiene alla materia alcool e droghe?
Anche questa materia, come le altre “difficili” viene rimandata:
“Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.”.
 
Se l’idoneità alla mansione non c’è più viene formalizzato l’eventuale declassamento a parità di stipendio:
“1. Il datore di lavoro, ... qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.”;
 
 
GESTIONE DELLE EMERGENZA (SEZIONE VI)
Solo una aggiunta poco significativa (per correggere una dimenticanza del Decreto 81):
 
“e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.”
 
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEGLI RLS (SEZIONE VII)
Dopo la confusione dell’ RLS territoriale comincia la marcia indietro con settori per i quali non è più obbligatorio avere l’RLS Territoriale e comunque pagarne i relativi oneri:
“... vengono individuati settori e attività, oltre all’edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all’articolo 52.”
 
 
ORGANISMI PARITETICI (ART 51)
Sono il cavallo di battaglia del nostro legislatore.  Nella Legge 123 sembrava che gli organismi paritetici si dovessero occupare di vigilanza.   C’era scritto all’art 7 della 123/07:
“1.  Gli  organismi  paritetici  ..., possono effettuare ... sopralluoghi  finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti  norme  in  materia  di  sicurezza  e tutela della salute sui luoghi di Lavoro:
2.  Degli esiti dei sopralluoghi ... viene informata la autorità di vigilanza.
3.   Gli   organismi  paritetici  possono  chiedere  alla  competente autorità  di coordinamento delle attività di' vigilanza di disporre l'effettuazione  di  controlli  in  materia  di  sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.”
 
Con il Testo Unico (D.lgs 81/08) sono diventati di “ausilio” alle aziende “supportare le aziende nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a migliorare ...”
 
Ora con il decreto di modifica sono diventati praticamente enti di certificazione o meglio validazione della corretta applicazione dei modelli  di organizzazione e gestione ! Come faranno a dotarsi di commissioni tecnicamente competenti su materie di cui sono oggi incompetenti? Su questo punto ci sono pareri fortemente negativi da parte di associazioni del settore.
Un problema aperto è quello del comma 3-ter : cosa significa competenti e chi lo decide? Teniamo presente che dalle decisioni in merito ne discende l’esenzione della Responsabilità dalle pesantissime sanzioni di cui al D.lgs 231/01:
 “3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali ..., nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del decreto, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
 
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.”
 
Gli organismi paritetici  servono inoltre per comunicare i nomi degli RLS:
“Gli organismi paritetici comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.”
 
FONDO PER RLS-T E PARITETICITA’
C’è solo  un chiarimento in merito all’ammontare delle 2 ore annue .
 
 
 
Lo “Speciale correttivo testo unico” continuerà nei prossimi giorni analizzando i restanti articoli del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 106/09 e i relativi allegati.
 
* Per praticità non sono state esaminate le correzioni e le modifiche al testo che non introducono o modificano significativamente la norma.

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Rispondi Autore: ursamaior - likes: 0
02/09/2009 (08:27)
«si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento sanzionatorio»
E questa da dove salta fuori?

Magari fosse così... In realtà con la "vera" definizione di reiterate violazioni, se il reato non è commesso almeno due volte in due tempi diversi non sarà possibile intervenire, fermo restando che non è comunque detto che si intervenga, dato che è stata lasciata piena discrezionalità all'organo di vigilanza in merito all'adozione o meno del provvedimento
Rispondi Autore: Luca - likes: 0
02/09/2009 (08:53)
Riguardo il capitolo: "Svolgimento diretto compiti dell’RSPP (art 34)".

Da quello che posso capire leggendo il testo riportato, il datore di lavoro può svolgere i compiti di primo soccorso e antincendio direttamente nelle aziende fino a 5 dipendenti.. Ma questo poteva farlo anche prima, e anche in aziende più grandi. La novità sta nel fatto che il datore di lavoro può svolgere i compiti di primo soccorso e antincendio direttamente nelle aziende fino a 5 dipendenti ANCHE SE non è lui l'rspp aziendale. Questo è il punto fondamentale.

Mi scuso fin d'ora se dovessi aver sbagliato ad interpretare l'articolo 34 e ringrazio tutti coloro che volessero correggere le mie affermazioni.
Rispondi Autore: Alessandro Mazzetto - likes: 0
02/09/2009 (11:02)
Leggo nell'art. 26 la modifica apparentemente sostanziale dei due giorni quale spartiacque tra l'obbligo o meno di redigere il DUVRI. Un questito essenziale risulta però essere se questi "due giorni" debbano intendersi sequenziali (continuativi) o meno. Mi spiego con un esempio pratico. Alcune aziende da me seguite in materia hanno contratti (di varia durata) con ditte di trasporto (il contratto è voluto dal settore commerciale in quanto ad inizio anno stabiliscono tra le parti i costi dei vari trasporti). La ditta di trasporti interviene "a chiamata" da parte del committente. Questa ipotesi lascia, a mio parere notevoli dubbi interpretativi.
- considero l'effettività del lavoro svolto (ritiro o consegna materiali con lavoro svolto da parte dell'autotrasportatore di apertura cassone ecc.) di durata inferiore a 2 giorni e non redigo il DUVRI eventualmente adducendo che il contratto si "concretizza" all'atto della chiamata da parte del committente, oppure;
- considero che il contratto dura sicuramente più di due giorni e qundi redigo senza indugi il DUVRI?
grazie dell'attenzione
Rispondi Autore: Marco Surace - likes: 0
02/09/2009 (11:08)
L'art. 14 è sbagliato! Avete commentato la versione entrata in CdM, non quella definitiva uscita, che è diversa!!!
Serietà, prego.
Rispondi Autore: Morwa - likes: 0
02/09/2009 (16:12)

la formazione NON deve essere in collaborazione con gli organismi paritetici, leggete bene la frase con tutte le virgole e troverete
"la formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro"

era così anche prima ella 626 e nel primo 81 ...
Rispondi Autore: Antonio Ghibellini - Coordinatore CPTO Bologna - likes: 0
02/09/2009 (20:31)
Mi permetto di segnalare che nel testo di R. Borghetto "Speciale correttivo testo unico", nel commento all'art. 51 organismi paritetici, al di là delle opinioni diversamente legittime sul decreto correttivo, l'autore ignora l'esperienza quarantennale degli organismi bilaterali sulla sicurezza del settore edile proprio su queste materie.
Rispondi Autore: Luca Lestingi - likes: 0
03/09/2009 (08:45)
art.37 comma 12: ....in collaborazione con gli organismi paritetici...
la situazione è molto grave: gli organismi paritetici o i gli enti bilaterali son "antagonisti-concorrenti" alle società di consulenza in merito alla formazione. che collaborazione può avvenire così facilmente? lo scenario che attualmente si presenta è molto oscuro: enorme difficoltà di relazionarsi con questi enti, risposte vaghe in UN ANNO, zero convenzioni stipulate e oltretutto sottili richieste di demandare a loro la formazione! stiamo cavillando sulla pelle dei lavoratori? io RSPP ben qualificato mi fido più della mia competenza che quella di "docenti" non sempre bene identificati e inoltre l'attività di formazione per una società di consulenza è parte fondante della stessa! come posso "demandare" a loro tutti i corsi? mi sono anche pervenute richieste nemmeno tanto velate di divisioni dei proventi dei corsi! è questa la realtà triste!!! e dall'altra parte ci sono la ASL e l'Ispettorato che esigono questa "collaborazione" col potere di annullare quanto fatto dal professionista e sanzionare l'Azienda.
gradirei il VS autorevole commento/testimonianza. grazie
Rispondi Autore: Cristian - likes: 0
03/09/2009 (09:24)
Tornando sulla probelamtica dei "2 gg" per DUVRI, mi hiedo anche: in aziende medio piccole, spesso vi sono chimate per l'intero anno a ditte di manutenzione esterne, ma che per l'occasione si risolvono in poche ore o max 2 gg. Esiste un contratto per stabilire prezzi d'uscita e pezzi di ricambio, che deve seguire l'iter "opera/appalti" ma per il DUVRI?
Grazie dell'attenzione.
Rispondi Autore: SIGNORETTI GARIS CLAUDIO - likes: 0
03/09/2009 (09:38)
Riporto quanto scritto sull'art. 37 in data odierna:
La formazione NON deve essere in collaborazione con gli organismi paritetici, leggete bene la frase con tutte le virgole e troverete "la formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro" era così anche prima nella 626 e nel primo 81 ...
Si è corretto:
“12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”

LA MIA OPINIONE:
Se scomponiamo la fra secondo la punteggiatura inserita risulta che si divide in due.

La FRASE PRINCIPALE:
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori

E LA FRASE INCIDENATLE
in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro

Ne deduco che è errato affermare che i corsi di formazione non sono fatti in collabarazione con gli Organismi Paritetici in linea generale ma, se gli OPP esistono sul territorio di competenza, la formazione deve avvenire in collaborazione con loro.

Grazie per la o le risposte che vorrete inviarmi direttamente sulla mia posta elettronica o se vorrete pubblicare il commento su punto sicuro.

Complimenmti per la rivista Saluti e buon lavoro
Garis Claudio Signoreti
Rispondi Autore: Sara Cosimo - likes: 0
03/09/2009 (10:07)
buongiorno, vorrei far notare che, per quanto riguarda l' invio di dati all' INAIL e IPSEMa relativi agli infortuni con durata superiore ad un giorno, viene disposto che si applichi a sei mesi dall'entrata in vigore del decreto costitutivo del SINP, e per gli infortunidi durata superiore l'obbligo si considera assolto con la denuncia INAIL da DPR 1124/65.
Un quesito invece sull'interpretazione delle modifiche all'art. 26 sul DUVRI: non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI...Quel "sempre che essi" si riferisce solo ai lavori e servizi o a tutto il periodo, ovvero anche a i servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature? ovvero, se ho una fornitura di materiale pericoloso, ma di durata inferiore ai due giorni, devo redigerlo il DUVRI o no? Grazie a coloro che vorranno fornirmi la loro interpretazione.
Rispondi Autore: Valentina - likes: 0
03/09/2009 (15:50)
Riguardo all'art. 34 io l'avrei inteso come segue: nelle aziende in cui il DL può fare l'RSPP, se lui rinuncia e ne nomina uno esterno potrà svolgere i compiti di addetto al primo soccorso e alla prevenzione incendi solo se ha fino a 5 lavoratori. Se invece decide di essere lui RSPP può essere sempre addetto antincendio o al primo soccorso indipendentemete dal numero dei dipendenti. La norma quindi pone un limite che prima non c'era: con RSPP esterno il DL può essere addetto antincendio o al primo soccorso solo fino a 5 dipendenti
Rispondi Autore: Giancarlo - likes: 0
04/09/2009 (08:43)
art. 26 Dlgs. 106/09. Vista -preassuntiva.
questa di fatto è una visita per idoneità alla qualifica (un volta definito certificato medico legale e prima ancora certificato di sana e robusta costituzione fisica) che veniva rilasciata dalla MEdicina Legale della ASL di appartenenza.
ORa che detta idoneità allam QUALIFICA ( enon già alla mansione specifica che vine rilasciata solo ad assunzione già avvenuta) può essere rilasciata dal MEdico Cempetente, lo stesso può successivamante, per subentranti patologie, toglierla come di fatto precedentemente faceva la Medicna Legale della ASL?
Rispondi Autore: Francesco Volta - likes: 0
07/09/2009 (10:25)
Scrivo a proposito della possibilità degli enti bilaterali, di certificare e “asseverare l’efficace attuazione dei modelli di gestione”. Non posso che essere d’accordo con la risposta dell’Ing. Borghetto, e in disaccordo con il lettore che scrive “l'autore ignora l'esperienza quarantennale degli organismi bilaterali”.
Ci si chiede se tali enti abbiano strutture, personale, ispettori e competenze idonee per potere svolgere “certificazioni di parte terza” come enti di certificazione privati, e come si pone questa possibilità, con i requisiti posti dal SINCERT e dalle EN serie 45000 sugli organismi di accreditamento. Ricordo che per potere effettuare audit di certificazione di parte terza è necessario rispettare precisi requisiti normativi e percorsi formativi certificati specifici sui sistemi di gestione.
In più, gli organismi paritetici, comunicano all’INAIL i nomi delle imprese che hanno aderito a tale sistema di “asseverazione”, con la conseguenza immediata che un'azienda certificata 18001 da un ente di certificazione privato non è nota all'INAIL e, vien da pensare, che una certificazione verificata da un ente terzo “valga di meno” rispetto a quella asseverata da un ente paritetico?
Cordiali saluti
Francesco Volta
Rispondi Autore: Marco Magni - likes: 0
07/09/2009 (10:55)
La modifica apportata dal D.Lgs. 106/09 all'art. 34 del D.Lgs. 81/08 riduce la possibilità (rispetto al D.Lgs. 626/94 ed alla prima stesura del D.Lgs. 81/08) del Datore di lavoro di svolgere i compiti di prevenzione incendi e di primo soccorso alle sole aziende con massimo 5 lavoratori (mentre prima poteva in tutte le aziende indicate nell'allegato I del D.Lgs. 81/08).
Rispondi Autore: Francesco Tortora - likes: 0
12/09/2009 (11:02)
Circa la collaborazione ... quasi forzata ... con gli Organismi Paritetici, mi permetto di raccontare la mia personale esperienza.
Innanzitutto, come ben specificato nei vari commenti su questo sito, si dovranno attendere delle vere e proprie linee guida formative e queste potranno essere evidenziate nell'Accordo Stato Regioni che ritengo un atto findamentale circa la disciplina del settore formativo.
Ma l'aspetto che più vorrei sottolineare è la perdita (quasi scontata dalla lettura del testo attuale) delle competenze acquisite da molti formatori negli anni a vantaggio di enti (gli O.P.) che ad oggi, magari, non sono in possesso di alcuna esperienza.
La mia preoccupazione, pertanto, si affaccia al mondo della Clientela (quella che ci manda in vacanza, per farla breve): quali risvolti avranno loro nei nostri confronti non appena gli Organi Ispettori invalidano un processo formativo soltanto perchè non effettuato in collaborazione con gli O.P.?
E' giusto pensare ad una corretta formazione solo in presenza di un documento che ne attesti una collaborazione?
Ne perderemo di immagine e, forse, proprio questa perdita di immagine farà perdere un mercato importante ai Formatori. Dico anche che è vero che tanti si eleggono a Professionisti Qualificati, ma è pur vero che tanti pur non essendo tali, in quanto non esiste un criterio, perdono la loro attività lavorativa.
Penso, e sarebbe davvero giusto farlo, che il Governo non debba spegnere questo ramo economico privato a vantaggio degli enti pubblici: ed è giusto anche che si esprima in favore dei privati e nel contempo detta linee precise.
Personalmente l'unica cosa che oggi mi rende fiero e' la mia stessa coscienza, quella coscienza che mi dice che ho sempre lavorato seguendo un unico obiettivo che è quello della salute e sicurezza dei lavoratori!
Linee Guida Inail, Ispesl, raccomandazioni Ministeriali ... sono il Vangelo e come tale è stato considerato nel mio lavoro!
Ma per il momento ... sembra ... non basta!
Vi ringrazio per la possibilità che mi avete conferito nell'esprimere quanto sopra e chiedo anche gentilmente di sollecitare chi di dovere con lo scopo di tutelare una classe economica, oltre che una classe di seri professionisti.


Rispondi Autore: Maria Teresa - likes: 0
23/09/2009 (17:16)
VALUTAZIONE DEI RISCHI (art 17 28, 29): aggiornamento.
Vi pongo il seguente quesito:
"l'azienda ha revisionato nel dicembre 2008 tutti i documenti sulla sicurezza (DVR, piano di emergenza, nomine, etc) secondo l'81/2008 ed ha fatto vidimare i documenti per l'apposizione della data certa.
Da giugno 2009 il datore di lavoro è cambiato: cosa bisognerebbe fare, considerato che non è mutata la situazione dell'azienda, per cui i rischi sono gli stessi, le persone nominate a suo tempo sono ancora in carica e valide per il nuovo datore di lavoro, il quale oltretutto ha mantenuto la stessa politica aziendale del precedente?
Ristampare tutto con un'enorme spreco di carta, fare sottoscrivere una dichiarazione al nuovo DL nella quale dichiara di far propria tutta la documentazione succitata e presente in azienda e
di confermare la documentazione in essere, oppure ancora fare apporre al DL subentrante a mano sopra il DVR una dicitura del tipo "Ho preso visione di questo documento e lo condivido. Data ___ Firma____"???
Grazie.
Rispondi Autore: iscro - likes: 0
12/01/2010 (10:41)
Un'organizzazione utilizza volontari come guide per un percorso museale in miniera dismessa.
L'impegno settimanale max della guida è valuabile intorno alle 10 ore.
In questo caso è necessario effettuare la sorveglianza sanitaria? e la figura del MC è necessaria? in quale Legge/articolo è descritta questa eventualità?
Grazie

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