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Suggerimenti e criticità per la valutazione del rischio stress

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Linee guida e buone prassi

26/09/2011

Un intervento sul tema della valutazione dello stress lavoro correlato con riferimenti alla normativa e alcune criticità riguardo alla sua applicazione. L’attuazione delle due fasi di valutazione, gli strumenti, gli item mal formulati.

 
Torino, 26 Sett – Sostenitore della centralità della valutazione dei rischi nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, PuntoSicuro ha approfondito in questi mesi alcuni interventi che si sono tenuti al convegno « La centralità della Valutazione dei rischi nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali», un convegno organizzato dalla ASL TO 3 il 28 aprile 2011 ad Avigliana – sul tema dell’interconnessione tra valutazione dei rischi e incidenti di lavoro.
 
Dopo aver parlato del rapporto tra valutazione e infortuni, dell’importanza, in ambito edile, della pianificazione e del POS, della valutazione dei rischi macchina e del rischio incendio, prima o poi non si poteva non arrivare al tema attuale a scottante della valutazione dello stress lavoro correlato negli ambienti di lavoro.
 
L’intervento “ La valutazione dello stress lavoro correlato”, a cura del Dott. Giacomo Porcellana, parte da una analisi della normativa con particolare riferimento al Decreto legislativo 81/2008, all’Accordo europeo sullo stress sul lavoro dell’8 ottobre 2004 e alle recenti Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1 bis, d.lgs. n. 81/2008).
 
Indicazioni secondo cui la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ( RLS/RLST). È, quindi, necessario preliminarmente indicare il percorso metodologico che permetta una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato, in modo che da tale identificazione discenda la pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, riduzione al minimo di tale fattore di rischio.
 
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Riguardo alla metodologia il documento indica che la valutazione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); l’altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.
A questo proposito il relatore commenta che è necessario “esplicitare in modo esaustivo il percorso metodologico!” Vi sono “schede identiche applicabili ad ogni contesto? Ad ogni gruppo omogeneo? Con lo stesso criterio di pesatura? Non è credibile che un unico strumento possa definire realtà aziendali molto diverse tra loro”. 
 
In relazione alla metodologia e il percorso operativo l’autore fa riferimento anche alle “Linee Guida del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro” (marzo 2010): la valutazione dello stress lavoro-correlato (…) è un compito del datore di lavoro, da svolgere con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.  L’aspetto della partecipazione dei lavoratori, in questo caso, appare più decisivo rispetto agli altri rischi lavorativi.
Dunque la valutazione “deve imperniarsi sulla partecipazione effettiva dei lavoratori attraverso un processo di coinvolgimento dei lavoratori e/o dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che devono essere consultati dalle fasi iniziali dell’intervento all’individuazione delle misure correttive”.
 
Le indicazioni della Commissione Consultiva dicono che ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio
Ma se “emergono elementi di rischio, in quale caso non sarebbe necessario ricorrere ad azioni correttive”? 
 
E la seconda fase, la valutazione approfondita … “non è mai necessaria?” A giudicare da un lavoro di analisi di vari DVR, “sembrerebbe di no”!
Se la valutazione si articola in due fasi in cui la seconda si attiva nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci, le condizioni di attivazione sono due:
- “la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato;
- le misure di correzione adottate si rivelino inefficaci.
Non si parla di una soglia basta che si evidenzi anche un solo elemento di rischio”.
 
Il relatore continua ricordando che la “maggior parte dei valutatori seguendo, in modo meccanicistico, le indicazioni del metodo ISPESL - USSL Verona hanno inteso, sbagliando, che se il rischio è basso (punteggio < 18) allora non si fa nulla! In realtà con quel metodo si può rimanere tranquillamente sotto il punteggio di 18 pur mettendo in evidenza uno o più “elementi di rischio da stress lavorocorrelato” per i quali è necessario attuare misure di correzione. E nel caso tali misure si rivelino inefficaci è necessario procedere con la c.d. valutazione approfondita
 
Sono le “Linee Guida del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro” (marzo 2010) ad affermare che poiché il fine della valutazione è la prevenzione, la valutazione non può limitarsi all’osservazione di indicatori oggettivi o soggettivi che dimostrino la presenza/assenza di stress lavoro correlato, ma si deve addentrare ed analizzare proprio gli aspetti dell’organizzazione del lavoro che possono essere affrontati e migliorati con azioni correttive”. Dunque “l’obiettivo non è quello di dimostrare che la propria organizzazione del lavoro va bene com’è, ma occorre essere pronti a mettere in gioco la propria organizzazione. Quanti datori di lavoro sono pronti a mettersi in gioco?”.
 
Riguardo agli strumenti usati nella valutazione del rischio SLC (stress lavoro correlato) è necessaria:
- “una contestualizzazione che porti, caso per caso, all’integrazione degli indicatori;
- una verifica caso per caso sull’adeguatezza dei parametri di valutazione;
- l’interpretazione qualitativa necessaria alla lettura dell’organizzazione nella quale lo strumento viene impiegato.
In assenza di tali integrazioni e descrizioni, qualsiasi strumento rischia di non essere attendibile”.
 
Alcune indicazioni specifiche:
-eventi sentinella: “non possono essere valutati solamente in funzione di una sequenza ‘diminuito, inalterato o aumentato’, ma deve essere analizzato anche il loro valore assoluto. I dati utilizzati devono essere riportati nel DVR in modo da renderli verificabili agli organi di controllo”;
-item: “l’uso di una metodologia di analisi secondo liste di controllo/questionari si basa sulle risposte alle domande formulate nei diversi items. Domande troppo ‘generiche’ e valutatori troppo “condizionati” finiscono con l’inficiare gli esiti stessi della valutazione”;
-crocette: “è possibile utilizzare liste di controllo ma occorre un’interpretazione qualitativa dei valori crocettati. Se si esprime un giudizio valutativo, per chiarezza di analisi e di lettura, si deve spiegare il ragionamento che ha prodotto quel risultato allegando, laddove pertinente, la relativa documentazione”. 
 
Per concludere riportiamo, riguardo agli items, alcuni esempi del relatore in relazione alle domande mal formulate
- “ possibilità di comunicare con i dirigenti di grado superiore da parte dei lavoratori? Il concetto di possibile non specifica con quale frequenza e con quali modalità tale opportunità venga data (al personale) e se effettivamente tale possibilità si realizzi;
- adeguata manutenzione macchine ed attrezzature? Una risposta assoluta potrebbe già aprire un dibattito … adeguata a quali fini ? Ai fini della sicurezza o della funzionalità o entrambe? A seconda che la risposta venga dall’azienda o dall’organo di vigilanza potremmo avere giudizi diversi, ma soprattutto dovendo valutare lo stress del lavoratore è la sua percezione ad incidere maggiormente”;
- “effettuazione riunioni/incontri tra dirigenti/lavoratori: senza descriverne la modalità con cui queste riunioni vengono realizzate, l’indicatore fornisce una visione parziale”.
 
 
 
La valutazione dello stress lavoro correlato”, a cura del Dott. Giacomo Porcellana,  intervento al convegno «La centralità della Valutazione dei rischi nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali»   (formato PDF, 344 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto




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