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Sulla "forma mentis" e sulla "pedanteria" richieste ai datori di lavoro

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Datore di lavoro

31/01/2011

Un chiaro messaggio dalla Cassazione sugli obblighi e sul comportamento dei datori di lavoro: "forma mentis" del garante della sicurezza e controllori fino alla "pedanteria".

Un chiaro messaggio dalla Corte di Cassazione sugli obblighi e sul comportamento dei datori di lavoro: devono avere la “forma mentis” del garante della sicurezza e controllare l’operato dei lavoratori con continua diligenza fino alla “pedanteria”.
 
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 31679 del 11 agosto 2010 -  Pres. Mocali – Est. Romis– P.M. Stabile - Ric. R. G.  
 
Commento a cura di Gerardo Porreca.
 
È chiarissimo il messaggio che discende da questa sentenza della Corte di Cassazione penale in merito agli obblighi e soprattutto al comportamento che i datori di lavoro, ai fini della applicazione delle norme di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, devono tenere nei confronti dei lavoratori che prestano la propria attività per conto degli stessi. Il datore di lavoro deve avere la cultura e la “forma mentis” del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità fisica dei lavoratori e non deve limitarsi a formare ed informare gli stessi sulle norme antinfortunistiche previste né limitarsi ad impartire a questi le direttive da seguire per garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro ma deve attivarsi e controllare fino alla “pedanteria” che nella ordinaria prassi di lavoro le norme di sicurezza siano state assimilate dagli stessi.


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La dinamica dell’infortunio e le imputazioni.
L’amministratore unico di una società alla quale erano stati affidati dei lavori di costruzione di tre palazzine ed il preposto del cantiere della stessa società sono stati ritenuti responsabili in concorso, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, e/o imperizia nonché per la violazione dell'articolo 2087 c.c. e di alcune norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nel D.P.R. n. 164 del 1956 (articoli 24 e 10) di aver cagionato lesioni personali gravi, con indebolimento permanente dell'organo della deambulazione, ad un lavoratore dipendente in conseguenza di infortunio sul lavoro verificatosi mentre lo stesso, unitamente ad alcuni colleghi, era intento a fissare un parapetto (costituito da un prefabbricato in cemento armato) al poggiolo del secondo piano di una delle palazzine in costruzione. In particolare il lavoratore si trovava sul piano di calpestio del ponteggio allestito all'esterno del poggiolo mentre altri operai, al fine di consentire il passaggio e la posa in opera del parapetto e su indicazione del preposto, stavano provvedendo a rimuovere tutte le protezioni prima ivi installate (parapetti, tavole fermapiede, correnti intermedi e cavalletti). Al momento dell’infortunio il parapetto del balcone si è improvvisamente spostato verso l'esterno spingendo così il lavoratore infortunato il quale, non essendovi più alcuna protezione laterale né indossando lo stesso un'idonea cintura di sicurezza, è caduto dal ponteggio precipitando al suolo da un'altezza di circa sei metri riportando delle lesioni gravissime.
 
L’iter giudiziario
Il Tribunale, all'esito del giudizio svoltosi, ha dichiarato entrambi gli imputati colpevoli del reato loro ascritto e li ha condannati alla pena ritenuta di giustizia oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio. Successivamente la Corte di Appello ha confermata la condanna degli imputati ponendo in evidenza, per quanto riguarda la posizione del preposto, che lo stesso il giorno dell’infortunio rivestiva, in assenza del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere, la funzione di assistente di cantiere e ricopriva quanto meno il ruolo di preposto, a norma dell’articolo 3 del D.P.R. n. 164 del 1956, oltre al fatto che era stato lui a dare le disposizioni relative alla posa in opera del parapetto determinando così le condizioni di pericolo per il lavoratore sprovvisto di qualsiasi protezione verso il vuoto e privo della cintura di sicurezza il cui uso non gli era stato imposto da nessuno. Per quanto riguarda poi la posizione dell’amministratore unico lo stesso dalla Corte di Appello è stato ritenuto, in quanto legale rappresentante della società, il principale garante della sicurezza degli operai e responsabile di non aver previsto nel piano di sicurezza, nella fase di installazione del parapetto prefabbricato in cemento armato che comportava necessariamente la rimozione della parte superiore del ponteggio, la predisposizione di misure alternative di sicurezza idonee a salvaguardare l'incolumità dei lavoratori, e facendo in modo quindi che gli stessi si potessero esporre al rischio di caduta così come in effetti poi è accaduto. Nel caso in esame, ha messo altresì in evidenza la Corte di Appello, sarebbe stato sufficiente utilizzare una cesta applicata al braccio mobile di una macchina operatrice per evitare quanto poi è accaduto.
L’amministratore unico della società ha fatto ricorso in Cassazione ponendo in evidenza, fra le altre argomentazioni, la condotta imprudente degli operai, ivi compreso il lavoratore infortunato, per non aver osservato regole di comune esperienza e per aver eseguito un'operazione di montaggio rimuovendo una struttura deputata proprio alla sicurezza dei lavoratori. Lo stesso ha fatto, altresì, presente che non sarebbe stato possibile prevedere un rischio derivante dallo smontaggio, fatto ad opera dello stesso lavoratore infortunato, di una struttura posta a presidio della sua sicurezza ed ha contestata inoltre l’accusa di non averlo formato ed informato in ordine ai rischi dell’attività lavorativa precisando anche di aver nominato un architetto quale responsabile della sicurezza ed un geometra quale coordinatore in fase di esecuzione.

Le decisioni della Corte suprema.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’imputato per l’infondatezza delle argomentazioni addotte ed ha confermata la condanna inflittagli nei precedenti gradi di giudizio avendo individuato nell’imputato un evidente profilo di colpevolezza riconducibile al suo ruolo di datore di lavoro ed un chiaro nesso di causalità fra l’evento accaduto ed il suo comportamento omissivo. La stessa ha ritenuto insufficiente poi l’assolvimento dell’adempimento dell'obbligo della formazione e dell'informazione del lavoratore, non avendo poi il datore di lavoro fornito, in concreto, al lavoratore i dovuti presidi di sicurezza ed ha formulata la considerazione che, non essendo stato il rischio che ha portato all’infortunio previsto nel piano di sicurezza, non poteva essere stato neanche oggetto di formazione ed informazione del lavoratore.
Il compito del datore di lavoro”, ha sostenuto la Sez. IV, “è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori, e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure: di tal che, ove dette misure consistano in particolari cose o strumenti, è necessario che questi strumenti siano messi a portata di mano del lavoratore”. “Il datore di lavoro”, ha quindi proseguito la suprema Corte, “deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore, e non deve perciò limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro”. La Sez. IV ha quindi rammentato che sull’argomento sono già intervenute anche le Sezioni Unite della stessa Corte enunciando il principio secondo cui "al fine di escludere la responsabilità per reati colposi dei soggetti obbligati ex Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,  articolo 4 a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro, non è sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza (conf. Sez. 4, 25.9.1995, Morganti, secondo cui le norme antinfortunistiche impongono al datore di lavoro una continua sorveglianza dei lavoratori allo scopo di prevenire gli infortuni e di evitare che si verifichino imprudenze da parte dei lavoratori dipendenti)”.
Per quanto riguarda, infine, le osservazioni fatte dall’imputato sul comportamento imprudente dei lavoratori la suprema Corte ha quindi concluso formulando delle considerazioni sul nesso di causalità che risultano peraltro ben consolidate nella giurisprudenza di legittimità.  "In tema di rapporto di causalità”, ha ribadito la Sez. IV, “ai sensi dell'articolo 41 c.p., u.c., secondo cui ‘le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente, simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui’, il nesso di causalità non resta escluso dal fatto volontario altrui, cioè quando l'evento è dovuto anche all'imprudenza di un terzo o dello stesso offeso, poiché il fatto umano, involontario o volontario, realizza anch'esso un fattore causale, al pari degli altri fattori accidentali o naturali (in termini, Sez. 4, 6 maggio 1986, Ori, RV 172820)” e quindi ha avuto modo di precisare ulteriormente che "in tema di reati colposi, per escludere il nesso causale (rispetto alla condotta dell'agente) non è sufficiente che nella produzione dell'evento sia intervenuto un fatto illecito altrui, ma è necessario che tale fatto configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento" (in termini, Sez. 4, 15 dicembre 1988, Scognamiglio, RV 180738)”.
 


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