Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 42477 del 5 novembre 2009 (u. p. 16/7/2009) - Pres. Mocali – Est. Izzo – P.M. (Parz. conf.) Martusciello – Ric. C. V.
Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it)
In tema di appalti sono tenuti all’obbligo della osservanza delle norme di legge in materia di prevenzione degli infortuni tutti coloro che esercitano lavori e quindi anche i subappaltatori i quali hanno l’onere di accertare e di riscontrare la sicurezza dei luoghi di lavoro anche se la loro attività si svolge in concomitanza con l’attività prestata da altri soggetti né gli stessi possono esimersi da responsabilità facendo affidamento sul comportamento e sull’opera prevenzionale degli altri datori di lavoro o sull’operato del coordinatore per la sicurezza o di altro rappresentante del committente.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Sulla responsabilita' del DDL anche in presenza del coordinatore
Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 42477 del 5 novembre 2009 (u. p. 16/7/2009) - Pres. Mocali – Est. Izzo – P.M. (Parz. conf.) Martusciello – Ric. C. V.
Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it)
In tema di appalti sono tenuti all’obbligo della osservanza delle norme di legge in materia di prevenzione degli infortuni tutti coloro che esercitano lavori e quindi anche i subappaltatori i quali hanno l’onere di accertare e di riscontrare la sicurezza dei luoghi di lavoro anche se la loro attività si svolge in concomitanza con l’attività prestata da altri soggetti né gli stessi possono esimersi da responsabilità facendo affidamento sul comportamento e sull’opera prevenzionale degli altri datori di lavoro o sull’operato del coordinatore per la sicurezza o di altro rappresentante del committente.
Il caso
Il Tribunale condannava in sede di rito abbreviato il titolare di una ditta subappaltatrice alla pena di giorni 27 di reclusione ed al risarcimento del danno, da liquidare in separato giudizio, per aver provocato delle lesioni colpose in danno di un operaio, costituite da trauma cranico commotivo e da frattura dell'osso frontale, del polso destro, del radio sinistro e del capitello radiale, lesioni subite durante dei lavori di ristrutturazione edilizia a seguito di una caduta dall’altezza di 4 metri per la rottura del parapetto, non realizzato a norma e privo di adeguata robustezza, di un ponteggio utilizzato come castello di tiro. Il Tribunale riconosceva la responsabilità del datore di lavoro, pur essendo stato il ponteggio eretto dalla ditta appaltatrice, per aver consentito che il proprio dipendente lavorasse in una situazione di visibile mancanza di sicurezza. La condanna di primo grado veniva quindi confermata, a seguito di impugnazione dell'imputato, dalla Corte di Appello la quale osservava che dalle indagini era emerso che la mancanza di sicurezza del ponteggio era ben visibile, tanto che una parte della struttura era stata assicurata con del solo filo di ferro.
Il ricorso e la decisione della Corte di Cassazione.
Avverso la sentenza della Corte di Appello il difensore dell'imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione facendo osservare che i suoi operai in cantiere avevano fatto uso di un ponteggio installato dalla ditta appaltatrice e che il titolare di questa stessa ditta fra l’altro era stato assolto in un separato giudizio perché delle omissioni in tema di sicurezza nel cantiere era stato riconosciuto responsabile il coordinatore per la sicurezza nominato dal committente che aveva avuto il compito di coordinare le imprese operanti in cantiere e che aveva impartito le direttive per mettere a norma lo stesso. L’imputato, quindi, faceva osservare un contrasto di individuazione di responsabilità ed ha chiesto il riconoscimento della sua estraneità essendo peraltro la sua posizione in qualità di ditta subappaltatrice analoga se non addirittura più defilata rispetto a quella dell’appaltatore.
Il ricorso dell’imputato è stato però dichiarato infondato ed inammissibile dalla Corte di Cassazione. La stessa, mettendo in evidenza preliminarmente l’indipendenza dei due giudizi a carico dell’appaltatore e del subappaltatore per la presenza nell’accaduto di un concorso di cause indipendenti, ha posto in evidenza che l’operaio era caduto dal ponteggio a causa di una insufficiente robustezza del parapetto posto a protezione del piano di lavoro e che le carenze del ponteggio erano visibili ictu oculi per cui l'omissione del controllo della stabilità e della sicurezza del ponteggio da parte del subappaltatore datore di lavoro dell’infortunato, tra l’altro presente in cantiere al momento del fatto, ha costituito un fattore (con)causale determinate dell'incidente, ai sensi dell'articolo 40 comma 2 c.p. in ragione della posizione di garanzia gravante sullo stesso in qualità di datore di lavoro della vittima.
La Corte di Cassazione in merito poi alla sentenza di assoluzione dell’appaltatore da parte del Tribunale ha ritenuto discutibile il principio in base al quale lo stesso ha formulata tale assoluzione fondandola sul fatto che, avendo l’azienda agricola committente nominato un responsabile della sicurezza con oneri di coordinamento tra le imprese operanti in cantiere, l'appaltatore era esonerato dalle responsabilità connesse alla prevenzione infortuni. “Invero”, sostiene la Corte di Cassazione, “la nomina da parte del committente di un responsabile, non esonera il datore di lavoro dal controllare l'adozione delle misure di sicurezza, come si evince dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 9, lettera a) e b), ciò perché il datore di lavoro è il soggetto in via primaria onerato degli obblighi di prevenzione e di sicurezza, a cui si aggiunge, senza alcuna estromissione, la responsabilità del committente”. “Nel caso in cui in un cantiere” prosegue la suprema Corte ”operino più imprese, per l'affidamento di subappalti, questa Corte di legittimità ha ripetutamente stabilito che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali (Cass. 4, 2147/06, Clemente)”.
“Invero”, prosegue ancora la Corte di Cassazione,”in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'obbligo della osservanza delle norme di legge sono tenuti tutti coloro che esercitano tali lavori, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1995, articolo 4 e, quanto ai lavori nelle costruzioni, del combinato disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articoli 1 e 3 (norme vigenti all'epoca dei fatti) quindi anche il subappaltatore, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, ancorché la sua attività si svolga concomitantemente ad altra, prestata da altri soggetti: né egli può esimersi da responsabilità facendo affidamento sull'opera preventiva di questi ultimi”
In definitiva, quindi, conclude la suprema Corte “In ragione dei ricordati principi, il subappaltatore non perde la sua posizione di garanzia, anche se nel cantiere ove si trovi a lavorare sia operante l'appaltatore ed un rappresentante del committente”.
Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 42477 del 5 novembre 2009 - (u. p. 16/7/2009) - Pres. Mocali – Est. Izzo – P.M. (Parz. conf.) Martusciello – Ric. C. V. - La presenza in cantiere di un coordinatore per la sicurezza nominato dal committente non esonera i datori di lavoro delle imprese appaltatrici esecutrici dalla loro autonoma posizione di garanzia in merito al rispetto delle norme di sicurezza.
Il Tribunale condannava in sede di rito abbreviato il titolare di una ditta subappaltatrice alla pena di giorni 27 di reclusione ed al risarcimento del danno, da liquidare in separato giudizio, per aver provocato delle lesioni colpose in danno di un operaio, costituite da trauma cranico commotivo e da frattura dell'osso frontale, del polso destro, del radio sinistro e del capitello radiale, lesioni subite durante dei lavori di ristrutturazione edilizia a seguito di una caduta dall’altezza di 4 metri per la rottura del parapetto, non realizzato a norma e privo di adeguata robustezza, di un ponteggio utilizzato come castello di tiro. Il Tribunale riconosceva la responsabilità del datore di lavoro, pur essendo stato il ponteggio eretto dalla ditta appaltatrice, per aver consentito che il proprio dipendente lavorasse in una situazione di visibile mancanza di sicurezza. La condanna di primo grado veniva quindi confermata, a seguito di impugnazione dell'imputato, dalla Corte di Appello la quale osservava che dalle indagini era emerso che la mancanza di sicurezza del ponteggio era ben visibile, tanto che una parte della struttura era stata assicurata con del solo filo di ferro.
Il ricorso e la decisione della Corte di Cassazione.
Avverso la sentenza della Corte di Appello il difensore dell'imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione facendo osservare che i suoi operai in cantiere avevano fatto uso di un ponteggio installato dalla ditta appaltatrice e che il titolare di questa stessa ditta fra l’altro era stato assolto in un separato giudizio perché delle omissioni in tema di sicurezza nel cantiere era stato riconosciuto responsabile il coordinatore per la sicurezza nominato dal committente che aveva avuto il compito di coordinare le imprese operanti in cantiere e che aveva impartito le direttive per mettere a norma lo stesso. L’imputato, quindi, faceva osservare un contrasto di individuazione di responsabilità ed ha chiesto il riconoscimento della sua estraneità essendo peraltro la sua posizione in qualità di ditta subappaltatrice analoga se non addirittura più defilata rispetto a quella dell’appaltatore.
Il ricorso dell’imputato è stato però dichiarato infondato ed inammissibile dalla Corte di Cassazione. La stessa, mettendo in evidenza preliminarmente l’indipendenza dei due giudizi a carico dell’appaltatore e del subappaltatore per la presenza nell’accaduto di un concorso di cause indipendenti, ha posto in evidenza che l’operaio era caduto dal ponteggio a causa di una insufficiente robustezza del parapetto posto a protezione del piano di lavoro e che le carenze del ponteggio erano visibili ictu oculi per cui l'omissione del controllo della stabilità e della sicurezza del ponteggio da parte del subappaltatore datore di lavoro dell’infortunato, tra l’altro presente in cantiere al momento del fatto, ha costituito un fattore (con)causale determinate dell'incidente, ai sensi dell'articolo 40 comma 2 c.p. in ragione della posizione di garanzia gravante sullo stesso in qualità di datore di lavoro della vittima.
La Corte di Cassazione in merito poi alla sentenza di assoluzione dell’appaltatore da parte del Tribunale ha ritenuto discutibile il principio in base al quale lo stesso ha formulata tale assoluzione fondandola sul fatto che, avendo l’azienda agricola committente nominato un responsabile della sicurezza con oneri di coordinamento tra le imprese operanti in cantiere, l'appaltatore era esonerato dalle responsabilità connesse alla prevenzione infortuni. “Invero”, sostiene la Corte di Cassazione, “la nomina da parte del committente di un responsabile, non esonera il datore di lavoro dal controllare l'adozione delle misure di sicurezza, come si evince dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 9, lettera a) e b), ciò perché il datore di lavoro è il soggetto in via primaria onerato degli obblighi di prevenzione e di sicurezza, a cui si aggiunge, senza alcuna estromissione, la responsabilità del committente”. “Nel caso in cui in un cantiere” prosegue la suprema Corte ”operino più imprese, per l'affidamento di subappalti, questa Corte di legittimità ha ripetutamente stabilito che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali (Cass. 4, 2147/06, Clemente)”.
“Invero”, prosegue ancora la Corte di Cassazione,”in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'obbligo della osservanza delle norme di legge sono tenuti tutti coloro che esercitano tali lavori, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1995, articolo 4 e, quanto ai lavori nelle costruzioni, del combinato disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articoli 1 e 3 (norme vigenti all'epoca dei fatti) quindi anche il subappaltatore, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, ancorché la sua attività si svolga concomitantemente ad altra, prestata da altri soggetti: né egli può esimersi da responsabilità facendo affidamento sull'opera preventiva di questi ultimi”
In definitiva, quindi, conclude la suprema Corte “In ragione dei ricordati principi, il subappaltatore non perde la sua posizione di garanzia, anche se nel cantiere ove si trovi a lavorare sia operante l'appaltatore ed un rappresentante del committente”.
Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 42477 del 5 novembre 2009 - (u. p. 16/7/2009) - Pres. Mocali – Est. Izzo – P.M. (Parz. conf.) Martusciello – Ric. C. V. - La presenza in cantiere di un coordinatore per la sicurezza nominato dal committente non esonera i datori di lavoro delle imprese appaltatrici esecutrici dalla loro autonoma posizione di garanzia in merito al rispetto delle norme di sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.