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Sulla responsabilita' del lavoratore per un infortunio occorsogli
Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it).
Con questa sentenza viene ribadito quanto più volte la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare in precedenti analoghe sentenze e cioè che, in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta ed inoltre che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.
Un Tribunale ha condannato un datore di lavoro, titolare di una falegnameria per le lesioni colpose subite da un lavoratore dipendente nel corso di un infortunio sul lavoro individuando a suo carico una colpa generica costituita da imprudenza, negligenza e imperizia, nonché una colpa specifica consistita nella violazione dell’articolo 4 lettera c), dell’articolo 5, comma 3, e degli articoli 41 e 47, del D. P. R. n. 547/1955, per aver rimosse le protezioni (riparo mobile incernierato e coltello divisore) di una macchina squadratrice dotata di sega circolare utilizzata per la lavorazione o comunque per non aver impedito allo stesso di utilizzarla benché priva dei necessari dispositivi di sicurezza. Il lavoratore si era infortunato nel recuperare dei pezzi di legno per cassetti dopo aver, una volta fermata la macchina, urtato fortuitamente la lama ancora in rotazione e non ancora del tutto ferma per inerzia, subendo una ferita lacero-contusa alla mano destra con lesione tendina e malattia della durata di gg. 79. All'imputato veniva irrogata, concesse le attenuanti generiche, la pena di mesi 2 di reclusione, convertita in euro 2.280,00 di multa e veniva condannato, altresì, al risarcimento del danno patito dalla parte civile.
La Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado in quanto la macchina utensile era stata utilizzata in condizioni di insicurezza senza i dispositivi di protezione della lama in rotazione ed in quanto il datore i lavoro non aveva vigilato sulla conformità della macchina stessa alle norme di prevenzione.
Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione addebitando, in particolare, l’infortunio ad una circostanza del tutto imprevedibile costituita dalla grave negligenza del lavoratore infortunato il quale, pure essendo un operaio esperto e con tredici anni di lavoro, aveva avvicinato l’arto alla lama in movimento nel momento della sua decelerazione.
La Corte di Cassazione ha però dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato ed in ordine al motivo legato al comportamento negligente del lavoratore ha fatto osservare che “questa Corte ha più volte ribadito che in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (ex plurimis, Cass. 4, n. 21587/07, ric. Pelosi, rv. 236721)”.
Secondo la Suprema Corte, infine, il lavoratore “ha patito l'infortunio mentre svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro presso la macchina che gli ha procurato l'infortunio e che era priva dei dispositivi di protezione dalla lama rotante. Pertanto la circostanza che il (lavoratore), preso dalla routine del lavoro e da un eccesso di sicurezza, abbia avvicinato imprudentemente la mano alla lama, non costituisce comportamento abnorme idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento, condotta connotata da colpa, tenuto conto che la cautela omessa era proprio preordinata ad evitare il rischio specifico (lesione agli arti) che poi concretamente si è materializzato nell'infortunio”.
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