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Sulla responsabilita' di un lavoratore per un infortunio occorsogli

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Lavoratori

12/05/2008

La Cassazione: nel caso di assenza di misure di sicurezza il lavoratore non risponde dell’infortunio occorsogli se legato ad una sua distrazione e non ad un suo comportamento abnorme. A cura di G. Porreca.

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Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 
Con questa sentenza viene dalla Corte di Cassazione confermato quanto più volte affermato dalla stessa in precedenti occasioni e cioè che in tema di infortuni sul lavoro e nel caso in cui il datore di lavoro abbia omesso di adottare tutte le misure di sicurezza prescritte in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il comportamento imprudente del lavoratore non è sufficiente ad interrompere il nesso di causalità fra la eventuale condotta colposa del datore di lavoro e l’evento infortunistico, dovendo la normativa antinfortunistica tutelare i lavoratori anche contro eventuali loro atti di imprudenza o di distrazione, mentre lo stesso lavoratore può essere chiamato a rispondere anche per l’infortunio occorsogli  per un suo comportamento anomalo, eccezionale ed atipico e comunque non rientrante nelle fasi delle normali lavorazioni affidategli.
 
Il caso in esame riguarda l’amministratore unico ed il direttore generale di una società chiamati a rispondere di lesioni colpose a danno di un lavoratore dipendente il quale si era infortunato, subendo un notevole indebolimento dell'organo di prensione, durante l’uso di una pressa a vite con funzionamento elettrico ed azionamento manuale risultata priva dei ripari e dei dispositivi atti ad evitare che le mani o altre parti del corpo del lavoratore addetto fossero offese dal punzone stampo in fase di chiusura e per aver altresì omesso di adottare altre specifiche cautele preventive indicate nel capo di imputazione.
 
Gli imputati, ritenuti colpevoli dei reati ad essi ascritti, venivano condannati sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello competenti essendo stato accertato che il lavoratore si era infortunato nello ordinario svolgimento delle sue mansioni e durante l’uso normale della pressa installata in azienda e che inoltre l’evento infortunistico non era derivato da un comportamento abnorme del lavoratore medesimo. La Corte di Appello, inoltre, pur in presenza di una reiterata ammissione di colpa da parte dell’infortunato, fratello di uno degli imputati e congiunto dell’altro, rilevava comunque una irregolarità della macchina mancante di ogni necessario apparato di sicurezza tant’è che dopo l'infortunio la macchina stessa era stata rottamata perché non più adeguabile alle norme di sicurezza.
 

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L’amministratore unico ed il direttore generale dell’azienda proponevano quindi ricorso alla Corte di Cassazione ponendo in evidenza nella dinamica dell’infortunio il comportamento disattento tenuto dall’infortunato nell’uso della attrezzatura ma il ricorso stesso veniva ritenuto dalla stessa Corte manifestamente infondato ed inammissibile.  “Proprio il disattento posizionamento con le mani di un pezzo sotto il punzone dichiarato dal lavoratore- sostiene la Sez. IV -  evidenzia le conseguenze della contestata assenza di presidi di interdizione o di protezione per le mani o le parti del corpo dell'operatore”. “In caso di infortunio, - prosegue la Sez. IV -  qualora il datore di lavoro non abbia dotato le macchine dei dispositivi di sicurezza prescritti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il comportamento eventualmente imprudente dei lavoratori non si configura quale causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l'evento, poiché esso non costituisce un fattore eccezionale ed atipico”.
 
Nella sentenza viene fatto poi riferimento ad analoghe espressioni già fornite in passato dalla Corte di Cassazione sull’argomento ed in particolare vengono citate:
- la sentenza Cass. Pen. Sez. IV n. 478 del 17 gennaio 1991 nella quale veniva affermato che “In tema di infortuni sul lavoro, l'interruzione del nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento si verifica solo quando il prestatore d'opera ponga in essere di sua iniziativa un comportamento anomalo, non rientrante nelle fasi delle lavorazioni affidategli, ma non anche quando questi si limiti a serbare una condotta imprudente, in previsione della quale sono appunto stabilite dalla legge le misure antinfortunistiche”;
- la sentenza Cass. Pen. Sez. IV n. 8664 del 27 agosto 1986 secondo la quale “In caso d'infortunio, qualora il datore di lavoro non abbia dotato le Macchine dei dispositivi di sicurezza prescritti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il comportamento eventualmente imprudente dei lavoratori non si configura quale causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso di causalità fra la condotta colposa del datore di lavoro e l'evento, poiché  esso non costituisce un fattore eccezionale ed atipico”;
- la sentenza Cass. Pen. Sez. IV n. 160 del 14 gennaio 1986 nella quale la Corte stessa perveniva alla conclusione che “In tema di infortuni sul lavoro, il comportamento imprudente dell'operaio non interrompe il rapporto di causalità tra la condotta omissiva del datore dì lavoro, processualmente accertata, e l'evento prodotto, in quanto la normativa antinfortunistica tutela i lavoratori anche contro eventuali loro atti di imprudenza o distrazione che rientrano nella previsione delle apposite norme, dirette a scongiurare anche simili pericoli”.
 
 
 

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