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Le decisioni della Corte di Cassazione.
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Sulla responsabilità solidale dell’appaltatore e subappaltatore
Commento a cura di G. Porreca.
Bari, 16 Mag - Nei lavori affidati in appalto il datore di lavoro della ditta appaltatrice assume una posizione di garanzia e di controllo dell’integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti della ditta subappaltatrice. E’ la massima che discende da questa recentissima sentenza della Corte di Cassazione penale. Lo stesso, infatti, secondo la suprema Corte, non è esente da colpa anche in presenza di un comportamento antigiuridico del datore di lavoro della ditta subappaltatrice in tema di infortuni sul lavoro né può invocare a sua discolpa la mancata diligenza, prudenza, perizia e responsabilità altrui. E’ il cosiddetto “doppio aspetto della colpa”, così come definito dalla Corte suprema, secondo cui si risponde sia per colpa diretta che per colpa indiretta nel caso in cui un infortunio dipenda dal comportamento dell’agente che invoca a sua discriminante la responsabilità altrui.
Il caso e l’iter giudiziario
Il caso posto all’esame della Corte di Cassazione riguarda l’infortunio sul lavoro accaduto ad un lavoratore dipendente di una ditta subappaltatrice alla quale l’impresa affidataria, incaricata dal committente della costruzione di una casa per civile abitazione, aveva affidato in subappalto i lavori per la realizzazione delle opere murarie e dei solai. Il giorno dell’infortunio era in corso nel cantiere lo smontaggio del ponteggio ivi installato e l’operaio che si trovava al terzo piano dello stesso è caduto al suolo da una altezza di circa sei metri perché trascinato da un tubo di ferro del ponteggio che l’operaio stava buttando giù e che si era impigliato nel guanto dallo stesso indossato.
Secondo l’accusa l’evento infortunistico si era verificato per l’assenza delle necessarie protezioni contro la caduta dall’alto ed in base a ciò il Tribunale Monocratico, a seguito di un giudizio abbreviato, aveva condannato il datore di lavoro della ditta appaltatrice alla pena (condonata) di mesi due e giorni venti di reclusione per il reato di lesioni colpose gravi in danno del lavoratore. Il Tribunale aveva infatti ritenuto il datore di lavoro della ditta appaltatrice responsabile perché considerato parimenti destinatario della normativa antinfortunistica, quale direttore dei lavori anche della ditta subappaltatrice, ed in tale veste lo aveva pertanto condannato per aver omesso di cooperare nell'apprestamento di protezioni individuali anticaduta, di coordinare interventi di protezione e prevenzione nonché di redigere un POS adeguato alla natura dei rischi presenti nel cantiere, con riguardo al montaggio e smontaggio dei ponteggi ed alle procedure di sicurezza da osservare. Il Tribunale aveva evidenziato altresì che l'infortunio era stato di difficile accertamento perché inizialmente si era cercato di far passare l'accaduto come un incidente fuori cantiere, anche svestendo e rivestendo diversamente l'infortunato.
I ricorsi alla Corte d’Appello ed in Cassazione
L’imputato ha proposto ricorso alla Corte d'Appello che ha però confermata la decisione impugnata osservando in merito che il POS in atti non conteneva alcuna menzione dei ponteggi metallici e delle attività del loro montaggio e smontaggio e che il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e l'esecuzione, invece, fatto proprio dalla ditta appaltatrice, conteneva la previsione dei rischi per i lavoratori nell'allestimento e nella rimozione dei ponteggi metallici con specifica indicazione di fare uso, nelle fasi di montaggio e smontaggio, di cintura di sicurezza con bretelle e cosciali e fune di trattenuta scorrevole su di una guida orizzontale applicata ai montanti interni, di casco, scarpe di sicurezza senza suola imperforabile e guanti. Tali prescrizioni operative, puntualmente dettate dal piano di sicurezza, non erano state invece osservate dai responsabili del cantiere ed, in primis, dall'imputato appaltatore titolare dell’impresa principale e proprietario dei ponteggi che tra l’altro aveva dato anche l'ordine al subappaltatore di smantellare il ponteggio medesimo.
La Corte di Appello ha, inoltre, in base ai principi enunciati in materia nella giurisprudenza di legittimità, ritenuta destituita di fondamento la tesi difensiva dell’imputato secondo cui, essendo stato assunto il lavoratore infortunato dalla ditta subappaltatrice, solo il responsabile della stessa ditta sarebbe stato il destinatario delle norme di sicurezza poste dalla legge a salvaguardia del dipendente. La stessa Corte ha sottolineato, altresì, che nel corso del processo era emerso che l’imputato andava ogni giorno in cantiere ed organizzava e controllava il lavoro sia dell’infortunato che dei suoi compagni e che, assieme al titolare della ditta subappaltatrice, aveva dato l'ordine di smontare il ponteggio. Era emerso anche che il coordinatore per la sicurezza aveva attestato di essere passato per il cantiere la mattina stessa dell’infortunio e di aver visto gli operai che smontavano i ponteggi senza osservare alcuna delle prescrizioni previste dal PSC, tanto che egli aveva scattato alcune fotografie, poi anche prodotte in atti, ed aveva vibratamente redarguito il subappaltatore medesimo.
Il datore di lavoro della ditta appaltatrice ha fatto quindi ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che il subappaltatore aveva chiaramente disattese le prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e riguardanti lo smontaggio del ponteggio, come anche testimoniato dal coordinatore, e che quindi l'infortunio era da addebitare alla sua esclusiva responsabilità per aver disatteso deliberatamente ed in modo gravemente colpevole alle prescrizione previste nel piano di sicurezza, responsabilità tra l’altro confermata dal fatto che il titolare della ditta subappaltatrice aveva definito la sua posizione processuale con il patteggiamento.
Le decisioni della Corte di Cassazione.
Il ricorso dell’imputato è stato rigettato dalla Suprema Corte la quale, in merito alla doglianza concernente l'obbligo di garanzia non ravvisabile, secondo la tesi difensiva dell’appaltatore, nei confronti dei dipendenti della ditta subappaltatrice, ha sostenuto che tale assunto fosse infondato alla luce di un consolidato principio di diritto già enunciato dalla Corte di Cassazione. "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro” ha sostenuto la suprema Corte, “il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7 (ora art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008), nel prevedere l'obbligo del datore di lavoro di fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici, e nel prevedere altresì l'obbligo per i datori di lavoro di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori dai rischi di incidenti connessi all'attività oggetto dell' appalto, determina a carico del datore di lavoro medesimo una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche del lavoratore dipendente dell'appaltatore". Quindi, avendo l’imputato assunto la direzione dei lavori anche della ditta subappaltatrice ed essendo titolare di autonoma posizione di garanzia nella veste di datore di lavoro anche verso i dipendenti della ditta subappaltatrice, lo stesso aveva quindi l'obbligo di vigilare che i lavoratori adottassero in concreto le misure di sicurezza. "In tema di sicurezza antinfortunistica”, prosegue la Sez. IV, “il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la ‘sicurezza del lavoro’, è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l'imprenditore, deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro”.
Né ha importanza, ha ancora sostenuto la Sez. IV, che possano nella fattispecie esservi state anche responsabilità di altri soggetti, in aggiunta alla colpevole condotta omissiva contestata all’imputato, in quanto “la prospettazione di una causa di esenzione da colpa che si richiami alla condotta imprudente altrui, non rileva allorché chi la invoca versa in re illicita, per non avere negligentemente impedito l'evento lesivo”. “Tanto meno la causa esimente è invocabile” secondo la stessa Corte,”se la si pone, come nel caso di specie, alla base del proprio errore di valutazione, assumendo che il sinistro si è verificato non perché si sia tenuto un comportamento antigiuridico, ma sol perché vi sarebbe stata, da parte di altri soggetti, una condotta anomala ed inopinata”.
“Chi è responsabile della sicurezza del lavoro”, ha proseguito ancora la Sez. IV. “deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui, così come condivisibilmente precisato nella giurisprudenza di legittimità: in tema d'infortuni sul lavoro, il principio d'affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore ‘garantito’ dal rispetto della normativa antinfortunistica; ne consegue che il datore di lavoro, garante dell'incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua discolpa, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilità altrui".
Non è quindi invocabile secondo la Corte di Cassazione, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte di terzi, o dello stesso lavoratore, quando si è nella possibilità in concreto di impedire un evento infortunistico. Nel caso in esame, l’evento si sarebbe potuto evitare se solo l’imputato si fosse preoccupato di far rispettare le pur codificate previsioni di sicurezza prima tra tutte quella relativa alla cintura di sicurezza corredata di bretelle ed ancorata ad una guida rigida.
“È il cosiddetto ‘doppio aspetto della colpa’”, ha così concluso la suprema Corte, “secondo cui si risponde sia per colpa diretta sia per colpa indiretta, una volta che l'incidente dipende dal comportamento dell'agente, che invoca a sua discriminante la responsabilità altrui”.
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