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Sulla sanzione per l’assenza del certificato di prevenzione incendi

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Prevenzione incendi

11/04/2011

Sussiste continuità normativa fra le disposizioni di sicurezza abrogate in materia di prevenzione incendi e quelle previste dal vigente testo unico. Non v’è “abolitio criminis” per il reato di detenzione di prodotti incendiabili senza CPI. Di G.Porreca.


 
Commento a cura di G. Porreca.
 
Bari, 11 Apr - Viene ribadito in questa sentenza quanto già si è potuto riscontrare in precedenti espressioni della Corte di Cassazione e relative al reato di detenzione di sostanze infiammabili, incendiabili o esplodenti prive del controllo del Comando dei Vigili del Fuoco ed in assenza del certificato di prevenzione incendi (CPI) previsto dalle disposizioni di legge vigenti. Chiamata ad esprimersi in merito a delle violazioni previste dal D.P.R. n. 547 del 1955, contenente le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, abrogato con il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 violazioni contestate dall’organo di vigilanza al gestore di un’azienda di autotrasporti in possesso di un serbatoio di gasolio della capacità superiore ai 500 litri privo del previsto CPI, la suprema Corte ha ribadito che  sussiste continuità normativa fra le disposizioni di sicurezza in materia di prevenzione incendi abrogate e quelle corrispondenti contenute nel vigente Testo Unico e che quindi non v’è “abolitio criminis” per il reato di detenzione di prodotti incendiabili senza il previsto CPI.
 
  

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La contravvenzione e l’iter giudiziario
L’amministratore di una società esercente l’attività di autotrasporti che deteneva 539 kg di gasolio in assenza del prescritto certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco è stato imputato del reato di cui agli articoli 36 e 37 del D.P.R. n. 547 del 1955 e condannato dal Tribunale alla pena di euro 2.000,00 di ammenda. Dagli accertamenti era emerso che la Guardia di Finanza aveva effettuato un sopralluogo presso l'azienda ed aveva provveduto, altresì, ad effettuare il sequestro del serbatoio in quanto mancava il certificato di prevenzione incendi ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 966 del 1965 e degli articoli 36 e 37 del D. P. R. n. 547 del 1955.
 
Avverso la sentenza di condanna l'imputato ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, come motivazione, che nel caso in esame non sussisteva l’obbligo della certificazione antincendio ed inoltre  che la disposizione di cui alla contestazione era stata abrogata da una normativa successiva più favorevole. Il ricorso è stato però ritenuto infondato e rigettato dalla Corte di Cassazione la quale ha ricordato che l’articolo 36 del D. P. R. 27 aprile 1955 n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che disciplina le lavorazioni pericolose e dispone il controllo dei Vigili del fuoco, prevede che le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco competente per territorio. Il successivo articolo 37 dello stesso D.P.R. poi, ha ricordato ancora la suprema Corte, prescrive che i progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente articolo o di modifiche di quelli esistenti devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di collaudo ad impianto o costruzione, ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni. Tale disciplina trova quindi applicazione nel caso in esame essendo in presenza di un deposito di più di 500 litri di gasolio.
 
Per quanto riguarda l’osservazione fatta dall’imputato sulla abrogazione delle disposizioni di legge la Sez. III ha sostenuto che “è vero che le disposizioni citate sono state abrogate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 304, ma vi è continuità normativa con le nuove disposizioni (Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e Decreto Legislativo n. 81 del 2008) sicché non vi è abolitio criminis”. Le aziende e le lavorazioni indicate nelle tabelle A e B approvate con il D. P. R. 26 maggio 1959 n. 689, ha proseguito la Sez. III, erano assoggettate in base alla vecchia normativa al rilascio del certificato di prevenzione incendi e al controllo del Comando dei vigili del fuoco, in difetto del quale era configurabile il reato previsto dagli articoli 36 e 37 del D. P. R. 27 aprile 1955 n. 547. Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81 del 2008, ha fatto ancora osservare la suprema Corte, il sopraindicato decreto è stato sì abrogato ma lo stesso reato è oggi previsto dall’articolo 16 del D. Lgs. 8 marzo 2006 n. 139 richiamato dall’articolo 46 del D. Lgs. n. 81 del 2008 (Prevenzione incendi) e ciò a ribadire la sua perdurante vigenza anche a seguito dell'abrogazione del Decreto n. 547 del 1955.
 
Sussiste, quindi continuità normativa”, conclude la Sez. III, “tra la fattispecie criminosa abrogata e quella inserita nel vigente Decreto Legislativo n. 139 del 2006 stante che per entrambe opera la disposizione, in tema di lavorazioni pericolose, che ritiene sufficiente per l'assoggettamento al controllo dei vigili del fuoco che nell'azienda si detengano o si impieghino prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti” e pertanto, in applicazione di tali disposizioni normative, è stato correttamente contestato il reato all’azienda, di cui l'imputato era legale rappresentante e presso la quale era stato istallato il serbatoio, rientrando la stessa tra quelle assoggettate, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco.
 
 
 
 
 
 
 
 


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Rispondi Autore: ORESTE PALEARI - likes: 0
11/04/2011 (11:17:45)
Buongiorno,
scusate ma mi chiedo: perchè non è stato applicato il D.M.I. 29-12-2005 pubblicato G.U. 01-02-2006 entrato in vigore 01-06-2006, che prevede la sospensione delle attività che dopo il entro il 06-09-2009 siano trovate sprovviste di CPI, qual'ora invece fossero obbligate ad averlo?
Rispondi Autore: Morando Sergio. - likes: 0
13/04/2011 (15:10:36)
In materia di prevenzione incendi vi è molto da fare anche qui..Certo personale esempio di piscine pubbliche date in gestione..NON hanno i corsi antincendio semplicemente perchè NON assunti indeterminati ..ma il personale assunto con i soliti coco, a progetto, sociolavoratori, aritenuta d'acconto..pertanto SENZA corsi anticendio base ne avanzato ! E sono luoghi PUBBLICI ! Molti non hanno neppure i brevetti di istruttore nuoto ma insegnano..in certe piscine private aperte al pubblico come hotel campeggi centri benessere etc.manca il bagnino ! Che è obbligatorio ! Coperto a volte da un maestro di nuoto sprovvisto di brevetto da bagnino ! E mancano sempre i corsi antincendio..e corsi di stoccaggio comburenti esplosivi..in quanto il cloro..può fare più danni che il fuoco..etc.etc.
Sergio Morando

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