Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Abbiamo già affrontato il tema dell’aumento del numero di infortuni sul lavoro in relazione ad alcolismo, tossicodipendenza e all’assunzione in generale di sostanze psicotrope nei luoghi di lavoro.
In questi anni il legislatore ha promulgato normative su questo tema e molti enti locali hanno emanato istruzioni operative per identificare il ruolo e le responsabilità dei diversi attori in gioco nella prevenzione degli infortuni.
Ad esempio sul sito dell’Associazione Nazionale Medici del Lavoro Pubblici (ANMeLP), un'associazione scientifica fondata nel 1997, sono disponibili le bozze di due documenti della Regione Veneto su questi temi redatti da un gruppo di lavoro regionale.
Il primo documento è intitolato “Indicazioni operative sulle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza (D.Lgs 81/2008 – L. 125/2001)”.
Il suo obiettivo è quello di fornire indicazioni procedurali per dare un “orientamento alle imprese, ai medici competenti e alle Aziende USL, per la valutazione dei rischi correlati al consumo di sostanze alcoliche, le misure di prevenzione e l’effettuazione della sorveglianza sanitaria”.
Riguardo agli adempimenti a carico delle ASL, il documento ricorda che queste aziende sanitarie “adottano modalità organizzative e procedurali tali da garantire che i SERT” (servizi Tossicodipendenze) “possano rispondere alle richieste dei medici competenti delle aziende del territorio per la valutazione dei casi sospetti di alcol dipendenza”.
Inoltre attivano i servizi SPISAL (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro) “in modo che possano intervenire, su richiesta motivata dei datori di Lavoro, per l’effettuazione dei controlli alcolimetrici nei lavoratori impiegati in mansioni a rischio alcol correlato, elencate nell’Allegato 1 del Provvedimento attuativo del 16 marzo 2006 dell’art 15 della Legge n. 125/2001”.
Il datore di lavoro deve invece – in base allo stesso Allegato della Legge 125/2001 – “valutare, richiedendo in particolare la collaborazione del medico competente, il rischio legato all’assunzione di alcolici nella propria azienda”.
Il documento indica che nelle mansioni non comprese nell’Allegato, “in cui si evidenzia comunque un pericolo alcol correlato di infortunio o per la sicurezza di terzi, la valutazione del rischio potrà mettere in evidenza il rischio da assunzione di alcolici e indicare specifici interventi di prevenzione”.
La bozza di documento della Regione Veneto continua fornendo indicazioni operative in merito a:
- informazione/formazione e promozione della salute;
- azioni di verifica del rispetto delle norme;
- sorveglianza sanitaria per alcoldipendenza;
- adempimenti specifici a carico del Medico Competente e dei servizi SPISAL;
- giudizio di idoneità alla mansione;
- certificazioni del SERT;
- obblighi di segnalazione;
- contratti d’appalto e lavoratori autonomi.
Il secondo documento – ricordiamo, sempre in forma di bozza – è invece intitolato “Indicazioni operative sulle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi ai sensi dell’Intesa Stato/Regioni (Provvedimento n. 99/CU del 30/10/2007) e dell’Accordo Stato/Regioni (rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008)”.
Indicazioni operative che “costituiscono note di carattere interpretativo ed integrativo rispetto alle procedure delineate in sede di Accordo Stato-Regioni ed hanno la finalità di consentire alle imprese, ai medici competenti e alle Aziende ULSS del Veneto, l’applicazione puntuale ed uniforme delle Procedure diagnostiche e medico legali per l’accertamento di assenza di tossicodipendenza - come definite nell’Allegato A all’Accordo Stato-Regioni del 18 settembre 2008 (rep. atti n. 178) - sui lavoratori da adibire o adibiti alle mansioni a rischio di cui all’Allegato I dell’Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 (Provvedimento n. 99/CU)”.
In particolare queste disposizioni vogliono poter “assicurare il mantenimento del posto di lavoro”, garantendo tuttavia idonei livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei terzi. Per questo motivo vengono attivati negli ambienti di lavoro “interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenza, in conformità alle indicazioni condivise in sede nazionale”.
Anche in questo caso il documento parte dagli adempimenti procedurali a carico delle ASL.
Ad esempio queste strutture identificano i servizi Tossicodipendenze (SERT) del proprio ambito territoriale abilitati quali “strutture sanitarie competenti”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Provvedimento n. 99 del 30 ottobre 2007 della Conferenza Unificata.
Inoltre si ricorda che il datore di lavoro “non può adibire i lavoratori alle mansioni specifiche, elencate nell’allegato 1 del Provvedimento della Conferenza unificata Stato-Regioni del 30 ott.
2007, senza il prescritto giudizio di idoneità espresso dal medico competente”: l’idoneità alla mansione è “necessaria a prescindere dai tempi di impiego del lavoratore nell’attività a rischio”.
In particolare il datore di lavoro deve individuare i lavoratori che “svolgono le mansioni per le quali deve essere effettuato l’accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ed, almeno annualmente, deve produrre ed aggiornare l’elenco”; elenco che deve essere comunicato “per iscritto al medico competente ai fini dell’applicazione del protocollo di sorveglianza sanitaria”.
Il documento della Regione Veneto - in merito agli accertamenti sanitari relativi all’assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope - offre indicazioni operative in merito a:
- adempimenti a carico del Medico Competente;
- accertamenti di primo livello (visita medica, raccolta del campione biologico di urina e Test di screening, …);
- analisi di conferma dei positivi allo screening;
- controanalisi su richiesta del lavoratore;
- giudizio di idoneità alla mansione;
- accertamenti di secondo livello (procedure accertative da parte del SERT, certificazioni del SERT, obbligo di segnalazione);
- contratti d’appalto e lavoratori autonomi;
- Tariffe e costi (relativi agli accertamenti previsti, alle controanalisi, …).
Regione Veneto – Bozza di documento - “Indicazioni operative sulle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza (D.Lgs 81/2008 – L. 125/2001)”.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Tossicodipendenza e alcolismo: le indicazioni per gli accertamenti
Abbiamo già affrontato il tema dell’aumento del numero di infortuni sul lavoro in relazione ad alcolismo, tossicodipendenza e all’assunzione in generale di sostanze psicotrope nei luoghi di lavoro.
In questi anni il legislatore ha promulgato normative su questo tema e molti enti locali hanno emanato istruzioni operative per identificare il ruolo e le responsabilità dei diversi attori in gioco nella prevenzione degli infortuni.
Ad esempio sul sito dell’Associazione Nazionale Medici del Lavoro Pubblici (ANMeLP), un'associazione scientifica fondata nel 1997, sono disponibili le bozze di due documenti della Regione Veneto su questi temi redatti da un gruppo di lavoro regionale.
Il primo documento è intitolato “Indicazioni operative sulle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza (D.Lgs 81/2008 – L. 125/2001)”.
Il suo obiettivo è quello di fornire indicazioni procedurali per dare un “orientamento alle imprese, ai medici competenti e alle Aziende USL, per la valutazione dei rischi correlati al consumo di sostanze alcoliche, le misure di prevenzione e l’effettuazione della sorveglianza sanitaria”.
Riguardo agli adempimenti a carico delle ASL, il documento ricorda che queste aziende sanitarie “adottano modalità organizzative e procedurali tali da garantire che i SERT” (servizi Tossicodipendenze) “possano rispondere alle richieste dei medici competenti delle aziende del territorio per la valutazione dei casi sospetti di alcol dipendenza”.
Inoltre attivano i servizi SPISAL (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro) “in modo che possano intervenire, su richiesta motivata dei datori di Lavoro, per l’effettuazione dei controlli alcolimetrici nei lavoratori impiegati in mansioni a rischio alcol correlato, elencate nell’Allegato 1 del Provvedimento attuativo del 16 marzo 2006 dell’art 15 della Legge n. 125/2001”.
Il datore di lavoro deve invece – in base allo stesso Allegato della Legge 125/2001 – “valutare, richiedendo in particolare la collaborazione del medico competente, il rischio legato all’assunzione di alcolici nella propria azienda”.
Il documento indica che nelle mansioni non comprese nell’Allegato, “in cui si evidenzia comunque un pericolo alcol correlato di infortunio o per la sicurezza di terzi, la valutazione del rischio potrà mettere in evidenza il rischio da assunzione di alcolici e indicare specifici interventi di prevenzione”.
La bozza di documento della Regione Veneto continua fornendo indicazioni operative in merito a:
- informazione/formazione e promozione della salute;
- azioni di verifica del rispetto delle norme;
- sorveglianza sanitaria per alcoldipendenza;
- adempimenti specifici a carico del Medico Competente e dei servizi SPISAL;
- giudizio di idoneità alla mansione;
- certificazioni del SERT;
- obblighi di segnalazione;
- contratti d’appalto e lavoratori autonomi.
Il secondo documento – ricordiamo, sempre in forma di bozza – è invece intitolato “Indicazioni operative sulle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi ai sensi dell’Intesa Stato/Regioni (Provvedimento n. 99/CU del 30/10/2007) e dell’Accordo Stato/Regioni (rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008)”.
Indicazioni operative che “costituiscono note di carattere interpretativo ed integrativo rispetto alle procedure delineate in sede di Accordo Stato-Regioni ed hanno la finalità di consentire alle imprese, ai medici competenti e alle Aziende ULSS del Veneto, l’applicazione puntuale ed uniforme delle Procedure diagnostiche e medico legali per l’accertamento di assenza di tossicodipendenza - come definite nell’Allegato A all’Accordo Stato-Regioni del 18 settembre 2008 (rep. atti n. 178) - sui lavoratori da adibire o adibiti alle mansioni a rischio di cui all’Allegato I dell’Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 (Provvedimento n. 99/CU)”.
In particolare queste disposizioni vogliono poter “assicurare il mantenimento del posto di lavoro”, garantendo tuttavia idonei livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei terzi. Per questo motivo vengono attivati negli ambienti di lavoro “interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenza, in conformità alle indicazioni condivise in sede nazionale”.
Anche in questo caso il documento parte dagli adempimenti procedurali a carico delle ASL.
Ad esempio queste strutture identificano i servizi Tossicodipendenze (SERT) del proprio ambito territoriale abilitati quali “strutture sanitarie competenti”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Provvedimento n. 99 del 30 ottobre 2007 della Conferenza Unificata.
Inoltre si ricorda che il datore di lavoro “non può adibire i lavoratori alle mansioni specifiche, elencate nell’allegato 1 del Provvedimento della Conferenza unificata Stato-Regioni del 30 ott.
2007, senza il prescritto giudizio di idoneità espresso dal medico competente”: l’idoneità alla mansione è “necessaria a prescindere dai tempi di impiego del lavoratore nell’attività a rischio”.
In particolare il datore di lavoro deve individuare i lavoratori che “svolgono le mansioni per le quali deve essere effettuato l’accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ed, almeno annualmente, deve produrre ed aggiornare l’elenco”; elenco che deve essere comunicato “per iscritto al medico competente ai fini dell’applicazione del protocollo di sorveglianza sanitaria”.
Il documento della Regione Veneto - in merito agli accertamenti sanitari relativi all’assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope - offre indicazioni operative in merito a:
- adempimenti a carico del Medico Competente;
- accertamenti di primo livello (visita medica, raccolta del campione biologico di urina e Test di screening, …);
- analisi di conferma dei positivi allo screening;
- controanalisi su richiesta del lavoratore;
- giudizio di idoneità alla mansione;
- accertamenti di secondo livello (procedure accertative da parte del SERT, certificazioni del SERT, obbligo di segnalazione);
- contratti d’appalto e lavoratori autonomi;
- Tariffe e costi (relativi agli accertamenti previsti, alle controanalisi, …).
Regione Veneto – Bozza di documento - “Indicazioni operative sulle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza (D.Lgs 81/2008 – L. 125/2001)”.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 25/02/2011 (11:35:00) |
Documento esemplare, che dovrebbe essere preso come riferimento da tutti i datori di lavoro e da tutti i medici competenti italiani. |
Rispondi Autore: verola_pietro@libero.it - likes: 0 | 18/08/2024 (18:04:29) |
ho bisogno di assistenza per molestie sul web da un tossicodipendente alcolista. |