TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE: RECEPIMENTO DELL`ADR 2005
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Con la pubblicazione del D.M. di recepimento sulla G.U. i trasporti nazionali di merci pericolose dovranno, pertanto, essere effettuati in osservanza dell'ADR 2005. L'applicazione delle disposizioni della vecchia versione dell'ADR (ADR2003) poteva essere mantenuta nel periodo transitorio fissato dalla direttiva (30 giugno 2003).
L’edizione 2005 dell’ADR, come approvata a livello di Nazioni Unite, è pubblicata nelle due lingue ufficiali, inglese e francese, ed è reperibile nel sito dell’United Nations Economic Commission for Europe.
La traduzione in lingua italiana dell'ADR 2005 sarà pubblicata prossimamente sulla G.U.
Ricordiamo di seguito alcune tra principali novità introdotte dall'ADR 2005:
INTRODUZIONE DEL CONCETTO DI "SECURITY"
Se finora, nel trasporto di merci pericolose, l'attenzione è stata focalizzata sulla sicurezza intesa come prevenzione degli incidenti, ora l'ADR 2005, anche a seguito degli attentati terroristici degli ultimi anni, introduce nel nuovo capitolo 1.10 il concetto di sicurezza come "security", inteso cioè a realizzare forme di protezione contro l'uso di sostanze pericolose a fini terroristici.
La formazione delle persone coinvolte nel trasporto di merci pericolose dovrà quindi comprendere anche informazioni sui rischi per la sicurezza, su come prevenirli e quali azioni intraprendere in caso di infrazione alla sicurezza.
Inoltre, gli automezzi carichi di merci pericolose dovranno sostare (magazzini, terminali, sosta temporanea) in apposite aree controllate, illuminate e possibilmente non accessibili al pubblico.
MERCI PERICOLOSE AD ALTO RISCHIO
L'ADR 2005 definisce "merci pericolose ad alto rischio" quelle che, se utilizzate a fini terroristici, possono causare effetti gravi quali perdite ingenti di vite umane o distruzioni di massa.
Esse sono: esplosivi di divisione1.1, 1.2, 1.3C, 1.5; gas infiammabili (sopra le 3 tonnellate in cisterna); gas tossici ad esclusione degli areosoli; liquidi infiammabili di gruppo di imballaggio I e II (sopra le 3 tonnellate in cisterna); esplosivi desensibilizzati; liquidi comburenti classe 5.1 e gruppo di imballaggio I (sopra le 3 tonnellate in cisterna); perclorati, nitrato d'ammonio e fertilizzanti a base di nitrato d'ammonio (sopra le 3 tonnellate in cisterna o alla rinfusa); materie tossiche della classe 6.1, gruppo di imballaggio I; materie infettive della classe 6.2, categoria A; materie radioattive (sopra le 3 tonnellate); materie corrosive della classe 8, gruppo di imballaggio I (sopra le 3 tonnellate in cisterna).
Per le merci pericolose ad alto rischio è obbligatoria la stesura di un piano di sicurezza che comprenda una attribuzione di specifiche responsabilità in materia di sicurezza, una valutazione dei rischi per la sicurezza, una chiara enunciazione delle misure che devono essere prese per ridurre i rischi connessi alla sicurezza, le procedure di valutazione e verifica e le misure per limitare la diffusione delle informazioni. Inoltre, dovranno essere messi a punto opportuni sistemi antifurto.
FORMAZIONE DEI CONDUCENTI
L'ADR 2005 prevede che l'obbligo di certificato di formazione professionale ADR sia esteso anche ai conducenti di veicoli in regime ADR con massa massima autorizzata inferiore alle 3,5 tonnellate (esclusi i trasporti in esenzione "parziale" o "totale"). In base alla disposizione transitoria 1.6.1.9, tale obbligo, ad oggi già esistente solo per merci esplosive e radioattive, sarà definitivo solo dal 1° gennaio 2007.
Inoltre, la durata dei corsi di aggiornamento per conducenti è stata portata a un minimo di 2 giorni.
INQUINANTI PER L'AMBIENTE ACQUATICO
Nell'ADR 2005 è inserita la possibilità di attribuire la classificazione "pericolosi per l'ambiente" di classe 9, con numeri ONU :UN 3082 (sostanze pericolose per l'ambiente, liquide) e UN 3077 (sostanze pericolose per l'ambiente, solide) e sostanze alle quali, ai sensi della direttiva 67/548/CE e ss.mm., siano assegnati il simbolo "N" e le frasi di rischio R50, R50/53 e R51/53. a preparati (soluzioni e miscele) ai quali, ai sensi della direttiva 1999/45/CE e ss. mm., siano assegnati il simbolo "N" e le frasi di rischio R50, R50/53 e R51/53 in base alle concentrazioni in peso delle sostanze presenti nel formulato.
CLASSIFICAZIONE DELLE MATERIE INFETTANTI
La nuova classificazione delle materie infettanti dall'ADR 2005 non prevede più i quattro gruppi di rischio ma due categorie: A e B.
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