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Con l’obiettivo di favorire la prevenzione degli infortuni nel comparto edile, torniamo a parlare del documento "La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili", un manuale che nasce dalla sinergia tra il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia (C.P.T. Torino) e l’INAIL Piemonte.
Nel precedente articolo abbiamo affrontato il rischio vibrazioni ed ora presentiamo brevemente i capitoli relativi alla valutazione dei rischi e all’elaborazione del Documento di valutazione dei rischi.
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Un modello per la valutazione dei rischi nelle costruzioni edili
Con l’obiettivo di favorire la prevenzione degli infortuni nel comparto edile, torniamo a parlare del documento "La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili", un manuale che nasce dalla sinergia tra il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia (C.P.T. Torino) e l’INAIL Piemonte.
Nel precedente articolo abbiamo affrontato il rischio vibrazioni ed ora presentiamo brevemente i capitoli relativi alla valutazione dei rischi e all’elaborazione del Documento di valutazione dei rischi.
Valutazione dei rischi
Il manuale sottolinea che la valutazione dei rischi rappresenta il “passaggio fondamentale del processo di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed è un obbligo, non delegabile, in capo al datore di lavoro”.
Dopo aver fatto riferimento alla valutazione dei rischi e al concetto di rischio, come definiti nel Decreto legislativo 81/2008, il manuale ricorda che “il valutatore deve conoscere a fondo l’azienda per poter correttamente valutare i rischi” e a titolo d’esempio, sono indicate le informazioni o fonti informative che possono essere utili per la valutazione:
- “organizzazione/disposizione dei luoghi di lavoro,
- numero di addetti ripartito, se possibile, per gruppi omogenei o mansioni (con relative attività svolte),
- schede di sicurezza di sostanze e prodotti pericolosi,
- schede tecniche e libretti di uso e manutenzione di macchine, impianti e attrezzature (anche opere provvisionali),
- documentazione delle manutenzioni,
- elenco, caratteristiche e note informative dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori,
- risultati di precedenti indagini condotte sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro inclusi verbali di prescrizione degli organi di vigilanza,
- risultati di eventuali misurazioni (ad esempio, relazioni tecniche sui rilievi fonometrici),
- risultati collettivi anonimi della sorveglianza sanitaria,
- dati sugli infortuni e malattie professionali,
- dati su incidenti avvenuti con o senza conseguenze,
- documenti relativi ad autorizzazioni (ad esempio, eventuali deroghe a obblighi previsti dalla norma),
- procedure aziendali di lavoro,
- conoscenze ed esperienze dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti”.
Inoltre si sottolinea che al buon esito della valutazione possono “concorrere anche i singoli lavoratori con il loro coinvolgimento attivo”.
Procedura di valutazione
La valutazione dei rischi viene suddivisa nelle seguenti fasi:
- individuazione dei fattori di rischio(pericoli), dei rischi e dei lavoratori esposti: un primo livello di individuazione dei rischi avviene relativamente a ogni singola attività svolta in cantiere. Nel “settore edile, principalmente, i rischi possono essere: presenti nell’area del cantiere o al contorno (ad esempio, scariche atmosferiche, irruzione di acque, reti di distribuzione di energia elettrica o gas)”, possono inoltre essere relativi alle lavorazioni, relativi alle dotazioni di lavoro (ad esempio, impianti, macchine, attrezzature), relativi alle sostanze o preparati pericolosi”;
- stima del rischio: consiste nell’attribuire un “valore” ai rischi individuati, in “funzione della probabilità di accadimento e della gravità del possibile danno”. Chiaramente per i rischi non riconducibili a parametri numerici la “valutazione dipende dalla soggettività del valutatore” e “secondo l’impostazione del presente manuale occorre tenere conto che, nei casi in cui sia necessario eseguire la sorveglianza sanitaria l’I.A. (Indice di Attenzione) da attribuire al rischio parte da 3 su una scala di valori che va da 0 a 5. Nel manuale vengono riportate le indicazioni della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome che - nella pubblicazione “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” - propone un “semplice stimatore del rischio complessivo” (ad esempio tali indicazioni sottolineano che “l’incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione” e che “dev’essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame”);
- determinazione delle azioni preventive e protettive da adottare per eliminare o ridurre i rischi: possono essere “procedure organizzative e operative, misure tecniche di prevenzione e protezione, dotazione ed utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale, sorveglianza sanitaria, attività di informazione, di formazione e di addestramento dei lavoratori e aggiornamenti tecnologici”. Nella pubblicazione del CPT sono state raccolte, sotto forma di schede, diverse possibili “strategie” di prevenzione e protezione, schede che hanno “valenza di carattere generale e devono essere opportunamente adattate alla specifica realtà aziendale”;
- elaborazione del documento: il manuale riporta i contenuti che un Documento di valutazione dei rischi (DVR) deve riportare e ne propone uno specifico modello.
Documento di valutazione dei rischi
Il documento deve contenere:
- “una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o del RLST e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- altri contenuti previsti nei vari Titoli del D.Lgs. 81/2008”
Rimandando ad una lettura più esaustiva del modello di DVR proposto, riportiamo brevemente le principali voci riportate:
- identificazione dell’azienda: anagrafica aziendale, dipendenti, individuazione delle figure aziendali;
- relazione sulla valutazione dei rischi: modalità di effettuazione della valutazione dei rischi,
criteri adottati per la valutazione dei rischi (criteri generali, determinazione dell’indice di attenzione dei rischi);
- analisi e valutazione dei rischi: descrizione delle attività/lavorazioni prevalenti, elenco nominativo dei lavoratori e relativo gruppo omogeneo, valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione, gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, procedure e ruoli per l’attuazione delle misure da realizzare, mansioni che espongono a rischi specifici;
- programma delle misure per il miglioramento dei livelli di sicurezza;
- documentazione di riferimento;
- approvazione e comunicazione;
- allegati.
Il manuale si correda di una banca dati formata di schede bibliografiche a cui ogni impresa può fare riferimento e che possono diventare parte integrante del DVR e dei piani di sicurezza.
Tali schede, eventualmente adeguate alle situazioni specifiche dell’impresa e dei luoghi di lavoro, sono suddivise in:
- Luoghi, locali, e posti di lavoro (attività fisse, sicurezza generale, organizzazione del cantiere, sicurezza di fase);
- Dotazioni di lavoro (opere provvisionali, macchine, utensili, attrezzature, equipaggiamento elettrico delle macchine e degli utensili, dispositivi di protezione individuale)
- altre schede bibliografiche (illuminazione, movimentazione manuale dei carichi, …).
Per concludere ricordiamo che nella sezione “modelli” della pubblicazione sono disponibili:
- una lista di controllo per la redazione del Documento di valutazione dei rischi;
– il modello di DVR proposto nel manuale pronto per la compilazione;
- le istruzioni dettagliate per compilarlo.
CPT di Torino e Provincia, INAIL Piemonte:
- Capitolo 4: la valutazione dei rischi (formato PDF, 314 kB);
- Capitolo 5: Il modello di documento di valutazione dei rischi (formato PDF, 501 kB);
- Lista di controllo per la redazione del Documento di valutazione dei rischi (formato PDF, 293 kB);
- Modello di DVR proposto nel manuale (formato .doc, 669 kB);
-Istruzioni per la compilazione del modello di DVR (formato PDF, 488 kB).
- La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili, l’intero manuale (formato ZIP, 19.5 MB);
- Variazioni edizione 2009 (formato PDF, 496 kB): contiene alcuni aggiornamenti, rispetto alla precedente edizione del manuale, da consultare per verificare se apporre correzioni al proprio documento di valutazione dei rischi.
Il manuale sottolinea che la valutazione dei rischi rappresenta il “passaggio fondamentale del processo di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed è un obbligo, non delegabile, in capo al datore di lavoro”.
Dopo aver fatto riferimento alla valutazione dei rischi e al concetto di rischio, come definiti nel Decreto legislativo 81/2008, il manuale ricorda che “il valutatore deve conoscere a fondo l’azienda per poter correttamente valutare i rischi” e a titolo d’esempio, sono indicate le informazioni o fonti informative che possono essere utili per la valutazione:
- “organizzazione/disposizione dei luoghi di lavoro,
- numero di addetti ripartito, se possibile, per gruppi omogenei o mansioni (con relative attività svolte),
- schede di sicurezza di sostanze e prodotti pericolosi,
- schede tecniche e libretti di uso e manutenzione di macchine, impianti e attrezzature (anche opere provvisionali),
- documentazione delle manutenzioni,
- elenco, caratteristiche e note informative dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori,
- risultati di precedenti indagini condotte sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro inclusi verbali di prescrizione degli organi di vigilanza,
- risultati di eventuali misurazioni (ad esempio, relazioni tecniche sui rilievi fonometrici),
- risultati collettivi anonimi della sorveglianza sanitaria,
- dati sugli infortuni e malattie professionali,
- dati su incidenti avvenuti con o senza conseguenze,
- documenti relativi ad autorizzazioni (ad esempio, eventuali deroghe a obblighi previsti dalla norma),
- procedure aziendali di lavoro,
- conoscenze ed esperienze dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti”.
Inoltre si sottolinea che al buon esito della valutazione possono “concorrere anche i singoli lavoratori con il loro coinvolgimento attivo”.
Procedura di valutazione
La valutazione dei rischi viene suddivisa nelle seguenti fasi:
- individuazione dei fattori di rischio(pericoli), dei rischi e dei lavoratori esposti: un primo livello di individuazione dei rischi avviene relativamente a ogni singola attività svolta in cantiere. Nel “settore edile, principalmente, i rischi possono essere: presenti nell’area del cantiere o al contorno (ad esempio, scariche atmosferiche, irruzione di acque, reti di distribuzione di energia elettrica o gas)”, possono inoltre essere relativi alle lavorazioni, relativi alle dotazioni di lavoro (ad esempio, impianti, macchine, attrezzature), relativi alle sostanze o preparati pericolosi”;
- stima del rischio: consiste nell’attribuire un “valore” ai rischi individuati, in “funzione della probabilità di accadimento e della gravità del possibile danno”. Chiaramente per i rischi non riconducibili a parametri numerici la “valutazione dipende dalla soggettività del valutatore” e “secondo l’impostazione del presente manuale occorre tenere conto che, nei casi in cui sia necessario eseguire la sorveglianza sanitaria l’I.A. (Indice di Attenzione) da attribuire al rischio parte da 3 su una scala di valori che va da 0 a 5. Nel manuale vengono riportate le indicazioni della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome che - nella pubblicazione “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” - propone un “semplice stimatore del rischio complessivo” (ad esempio tali indicazioni sottolineano che “l’incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione” e che “dev’essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame”);
- determinazione delle azioni preventive e protettive da adottare per eliminare o ridurre i rischi: possono essere “procedure organizzative e operative, misure tecniche di prevenzione e protezione, dotazione ed utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale, sorveglianza sanitaria, attività di informazione, di formazione e di addestramento dei lavoratori e aggiornamenti tecnologici”. Nella pubblicazione del CPT sono state raccolte, sotto forma di schede, diverse possibili “strategie” di prevenzione e protezione, schede che hanno “valenza di carattere generale e devono essere opportunamente adattate alla specifica realtà aziendale”;
- elaborazione del documento: il manuale riporta i contenuti che un Documento di valutazione dei rischi (DVR) deve riportare e ne propone uno specifico modello.
Documento di valutazione dei rischi
Il documento deve contenere:
- “una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o del RLST e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- altri contenuti previsti nei vari Titoli del D.Lgs. 81/2008”
Rimandando ad una lettura più esaustiva del modello di DVR proposto, riportiamo brevemente le principali voci riportate:
- identificazione dell’azienda: anagrafica aziendale, dipendenti, individuazione delle figure aziendali;
- relazione sulla valutazione dei rischi: modalità di effettuazione della valutazione dei rischi,
criteri adottati per la valutazione dei rischi (criteri generali, determinazione dell’indice di attenzione dei rischi);
- analisi e valutazione dei rischi: descrizione delle attività/lavorazioni prevalenti, elenco nominativo dei lavoratori e relativo gruppo omogeneo, valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione, gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, procedure e ruoli per l’attuazione delle misure da realizzare, mansioni che espongono a rischi specifici;
- programma delle misure per il miglioramento dei livelli di sicurezza;
- documentazione di riferimento;
- approvazione e comunicazione;
- allegati.
Il manuale si correda di una banca dati formata di schede bibliografiche a cui ogni impresa può fare riferimento e che possono diventare parte integrante del DVR e dei piani di sicurezza.
Tali schede, eventualmente adeguate alle situazioni specifiche dell’impresa e dei luoghi di lavoro, sono suddivise in:
- Luoghi, locali, e posti di lavoro (attività fisse, sicurezza generale, organizzazione del cantiere, sicurezza di fase);
- Dotazioni di lavoro (opere provvisionali, macchine, utensili, attrezzature, equipaggiamento elettrico delle macchine e degli utensili, dispositivi di protezione individuale)
- altre schede bibliografiche (illuminazione, movimentazione manuale dei carichi, …).
Per concludere ricordiamo che nella sezione “modelli” della pubblicazione sono disponibili:
- una lista di controllo per la redazione del Documento di valutazione dei rischi;
– il modello di DVR proposto nel manuale pronto per la compilazione;
- le istruzioni dettagliate per compilarlo.
CPT di Torino e Provincia, INAIL Piemonte:
- Capitolo 4: la valutazione dei rischi (formato PDF, 314 kB);
- Capitolo 5: Il modello di documento di valutazione dei rischi (formato PDF, 501 kB);
- Lista di controllo per la redazione del Documento di valutazione dei rischi (formato PDF, 293 kB);
- Modello di DVR proposto nel manuale (formato .doc, 669 kB);
-Istruzioni per la compilazione del modello di DVR (formato PDF, 488 kB).
- La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili, l’intero manuale (formato ZIP, 19.5 MB);
- Variazioni edizione 2009 (formato PDF, 496 kB): contiene alcuni aggiornamenti, rispetto alla precedente edizione del manuale, da consultare per verificare se apporre correzioni al proprio documento di valutazione dei rischi.
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