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Valutazione del rischio incendio: obblighi e suggerimenti
Torino, 15 Lug – Nei giorni scorsi PuntoSicuro ha sviluppato e approfondito l’importante tema, trasversale per tutte le attività lavorative, della valutazione dei rischi: un elemento cardine per ogni politica di prevenzione nei luoghi di lavoro.
A questo proposito sono stati presentati alcuni degli interventi del convegno « La centralità della Valutazione dei rischi nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali», un convegno organizzato dalla ASL TO 3 che si è tenuto il 28 aprile 2011 ad Avigliana, in provincia di Torino.
Con riferimento al rischio incendio il Dott. Paolo Picco (TdP – S.Pre.S.A.L. ASL TO 3) ha tenuto al convegno un intervento dal titolo “ La valutazione del rischio incendio e il piano di emergenza”.
Il relatore ha ricordato che l’ incendio è un evento prevedibile il cui rischio deve essere valutato e pianificato, si è soffermato sul “triangolo del fuoco” (combustibile, comburente e sorgente del fuoco) e ha presentato una serie di incendi avvenuti in ambiti lavorativi, ad esempio relativi a lavori di manutenzione edile su copertura.
Successivamente ha svolto un’analisi, una presentazione di alcuni elementi normativi importanti del Decreto Legislativo 81/2008 in merito al rischio incendio.
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Riguardo agli obblighi del datore di lavoro e del dirigente si sottolinea che questi importanti attori della gestione della sicurezza devono:
-designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell' emergenza (e nell’affidare i compiti ai lavoratori devono tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
-adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
Il relatore si sofferma anche sull’Art.34 del Testo Unico , in relazione allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
E ricordando che (comma 1-bis) salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, si chiede se il datore di lavoro sia sempre presente nel luogo di lavoro…
Nella relazione si affronta anche il tema della formazione, con riferimento ai lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell' emergenza. Si ricorda che il decreto del Ministro dell‘Interno 10 marzo 1998 classifica le attività in funzione della valutazione del rischio incendio (livello di rischio elevato; livello di rischio medio; livello di rischio basso): su tali basi dovranno essere individuati i contenuti e le ore di formazione degli addetti antincendio (es. 4 – 8 – 16 ore).
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) relativamente al rischio incendio dove di applica e con quali criteri?
Queste alcune indicazioni del relatore:
- si applica nei luoghi di lavoro, intendendo con tale termine (art. 62) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro;
- i luoghi di lavoro devono essere idonei: i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV (Art. 63);
- sono importanti alcune verifiche, condizioni essenziali.
Riguardo a quest’ultimo punto e con riferimento all’art. 64 il datore di lavoro ad esempio provvede affinché:
-le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
-gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento (estintori, verifiche reti antincendio, porte REI ecc.).
Per effettuare un corretto DVR sotto l’aspetto del rischio incendio occorrerà dunque valutare: i locali (uscite sicurezza, cartellonistica), i mezzi di estinzione, il personale (loro formazione), la lavorazione svolta, le possibili operazioni di manutenzione svolte da ditte terze, i DPI, …
Il relatore appunta alcuni elementi rilevanti tratti dall’allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) del D.Lgs 81/2008.
Riguardo alla presenza nei luoghi di lavoro diagenti nocivi:
-le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo;
-nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni;
-nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni.
Si sottolinea poi che nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio:
- è vietato fumare;
- è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza;
-devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.
Non bisogna poi dimenticare che l'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi.
Ad esempio il sodio “a contatto con l'acqua reagisce violentemente trasformandosi nell'idrossido NaOH e sviluppando idrogeno”.
E l'acqua e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.
Il punto 4.5.1 dell’allegato IV indica poi che nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille.
In particolare idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o la produzione di scintille devono adottarsi nella scelta ed ubicazione dei locali e dei posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto alla distanza dalle sorgenti di calore. E (4.5.3.) analoghe misure devono essere adottate nell' abbigliamento dei lavoratori (utilizzo DPI specifici).
Il relatore conclude che “pensare, valutare, redigere una buona Valutazione dei Rischi non è semplice”.
Tuttavia al raggiungimento di questo obiettivo contribuiscono:
- “professionalità;
- chiarezza nell’informazione;
- completezza della documentazione;
- formazione del personale;
- costante manutenzione di macchine attrezzature ed impianti”.
“ L’importanza della valutazione dei rischi: un caso di infortunio sul lavoro”, a cura del dott. Dott. Paolo Picco (TdP – S.Pre.S.A.L. ASL TO 3), intervento al convegno «La centralità della Valutazione dei rischi nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali» (formato PDF, 1.15 MB).
Tiziano Menduto
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