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Vecchie e nuove norme sulla sicurezza dei giocattoli

Federica Gozzini

Autore: Federica Gozzini

Categoria: Sicurezza delle persone

22/12/2008

Una Direttiva aggiorna le norme sulla sicurezza dei giocattoli per garantirne la circolazione nell'UE e tutelare meglio i bambini. Cosa devono garantire i produttori? Quali le indicazioni per i consumatori? Le indicazioni del Governo, di UNI e CEI.

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Il Parlamento Europeo ha adottato una Direttiva che aggiorna e integra le attuali norme sulla sicurezza dei giocattoli, per garantirne la circolazione nell'UE e tutelare meglio i bambini. I giocattoli non dovranno presentare il rischio di asfissia, né danneggiare l'udito. Dovranno presentare livelli molto più bassi di metalli pesanti e, quelli cosmetici, non potranno contenere un lungo elenco di fragranze allergizzanti.
La direttiva potrà entrare in vigore poco dopo la sua pubblicazione ma, per consentire agli operatori di adattarsi alle nuove regole, diventerà applicabile solo due anni dopo.
 

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La legge definisce il giocattolo come un prodotto destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da minori di anni 14, compresi gli eventuali relativi apparecchi di installazione d'uso ed altri accessori.
Un allegato della nuova direttiva, elenca una serie di prodotti che non rientrano in questa definizione, tra questi figurano decorazioni e addobbi per festività e feste, prodotti destinati a collezionisti adulti, attrezzature sportive e altri mezzi di trasporto destinati allo sport o a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, puzzle di oltre 500 pezzi, sedili gonfiabili e braccioli, fucili e pistole a gas compresso (escluse le pistole ad acqua), fuochi d'artificio, prodotti e giochi con proiettili appuntiti (quali giochi di freccette con punte metalliche).
 
Ma non sono considerati giocattoli nemmeno i prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti elettrici venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici sotto sorveglianza di un adulto, apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco. Inoltre, la direttiva non si applicherà alle attrezzature per aree da gioco aperte al pubblico, alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, destinate al pubblico, ai veicoli-giocattolo con motore a combustione o a vapore, nonché alle fionde e alle catapulte.
 
Nell'immettere sul mercato i loro giochi, i produttori dovranno garantire che essi siano stati progettati e prodotti nel rispetto delle esigenze di sicurezza stabilite dalla Direttiva e  prima di immetterlo sul mercato dovranno effettuare un'analisi della pericolosità che esso può eventualmente presentare, creare un dossier per ogni gioco, realizzare una valutazione della conformità e conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione del giocattolo sul mercato.
Dovranno inoltre garantire che il gioco sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza nella lingua dello Stato membro interessato.
 
Qualora un produttore dovesse rendersi conto che un suo giocattolo non è conforme alla normativa comunitaria è tenuto a prendere le misure correttive necessarie o, se necessario, ritirarlo dal mercato, informando comunque le autorità nazionali competenti del problema. Queste ultime dovrebbero poi attivare una procedura di salvaguardia, da estendere eventualmente a livello comunitario. Gli importatori dovranno immettere sul mercato solamente giocattoli che rispettano le specifiche comunitarie. Mentre i distributori dovranno agire con la dovuta diligenza in relazione ai requisiti applicabili.
 
Nel nostro Paese, ci sono numerose norme che dettano precisi obblighi per i produttori, che prevedono sanzioni e ritiro dal mercato in caso di non ottemperanza e aiutano gli adulti a fare un acquisto gradito e senza pericoli.
 
L'anno scorso, decine di milioni di giocattoli prodotti in paesi asiatici (l'80% dei giocattoli venduti in Italia è fabbricato in Cina) sono stati richiamati perché presentavano rischi sotto il profilo della sicurezza.
Nonostante il 17 novembre 2008 sia stato raggiunto un accordo comunitario con Usa e Cina per migliorare la tracciabilità dei prodotti e innalzare gli standard di sicurezza dei giocattoli, bisogna prestare molta attenzione ai dolci che acquistiamo per i nostri bambini: a volte dietro l'apparenza innocua di una cioccolata o di una caramella si celano prodotti tossici che gente senza scrupolo non esita a immettere sul mercato.
 
Prima di acquistare il dono accertiamoci dunque che rispetti i requisiti di sicurezza, che non sia nocivo per la sua salute o pericoloso quando lo si usa.
 
In occasione delle festività natalizie il Governo e gli Enti UNI e CEI ci vengono in aiuto ricordandoci a quali normative fare riferimento per migliorare la sicurezza dei giochi dei nostri bambini e dandoci alcuni consigli per evitare prodotti pericolosi.
 
Tutti i giocattoli in vendita devono avere ben visibile la marcatura CE, consistente nel simbolo «CE». Per evitare confusione con altri simboli, è vietato apporre sui giocattoli marcature che possano indurre in errore circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Tuttavia, sui giocattoli, sul loro imballaggio o su una etichetta, può essere apposto un altro marchio, purché non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
 
Inoltre sul giocattolo o sul suo imballaggio, in maniera visibile, leggibile e indelebile, devono essere apposti il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio, nonché l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità economica europea, anche in forma abbreviata purché consenta una identificazione semplice e agevole.
 
Le etichette apposte e le istruzioni per l'uso di cui i giocattoli sono corredati, dovranno rispettare le avvertenze e le precauzioni da usare secondo il dettato dell'allegato IV del Decreto Legislativo n. 313 del 27, dovranno rispettare le prescrizioni della nuova direttiva e «richiamare l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sulla pericolosità e sui rischi di danni che l'uso dei giocattoli comporta e sul modo di evitare tali rischi». Se opportuno, le avvertenze dovranno indicare anche le restrizioni relative agli utilizzatori. Per alcune categorie di giocattoli, un allegato precisa quali avvertenze apporre. Ad esempio, per le imitazioni di caschi deve figurare l'avvertenza: "questo giocattolo non fornisce protezione".
 
La normativa prevede inoltre che i giocattoli contenuti in alimenti o incorporati a essi abbiano un proprio imballaggio, che – nelle condizioni originali – deve essere di dimensioni tali da impedirne l'ingestione e/o inalazione. L'imballaggio di tali giocattoli di forma sferica, ovoidale o ellissoidale e ogni sua parte staccabile, o l'imballaggio cilindrico con estremità arrotondate dovrà essere di dimensioni tali da prevenire l'ostruzione delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o insinuati all'ingresso delle vie respiratorie inferiori. Inoltre, sono vietati i giocattoli «che sono legati in modo indissolubile al prodotto alimentare al momento del consumo, tanto da richiedere la consumazione del prodotto alimentare perché si possa accedere al giocattolo».

I giocattoli dovranno poi essere progettati e prodotti in modo che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute dell'uomo dovuti all'esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti. In particolare, è vietato l'impiego di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) nei giocattoli, in loro componenti o in parti dei giocattoli distinte a livello microstrutturale.

I giochi cosmetici, come quelli per le bambole, dovranno invece rispettare le prescrizioni della direttiva 76/768/CEE in materia di composizione e di etichettatura. Il numero di fragranze allergizzanti vietate nei giocattoli è stato aumentato, la presenza di tracce di queste sostanze sarà tuttavia consentita purché tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e, se non supera una quantità definita (100 ppm).

I giocattoli destinati a produrre un suono, in forza alla direttiva, dovranno essere progettati e prodotti - riguardo ai valori picco del rumore impulsivo e del rumore prolungato da essi emesso - in modo tale che il suono «non possa danneggiare l'udito dei bambini».
 
Il Decreto Legislativo n. 313 del 27 settembre 1991 elenca quali devono essere i requisiti principali di un giocattolo. Tali caratteristiche si dividono in due categorie: “Principi Generali” e “Rischi Particolari”.
 
I primi, oltre all’utilizzo, riguardano la concezione, la costruzione e la composizione del giocattolo e affermano che deve essere privo di parti appuntite e taglienti, deve resistere agli urti e non provocare ferite in caso di rottura, deve avere delle parti smontabili di una grandezza tale che, se ingerite, non provochino il soffocamento.
Nella seconda categoria rientrano invece i rischi legati alle proprietà fisiche e meccaniche, all’infiammabilità, alle proprietà chimiche, alle proprietà elettriche, all’igiene e alla radioattività.
 
Il CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano, ha pubblicato le Norme CEI EN 62115 “Sicurezza dei giocattoli elettrici” e CEI EN 50410 “Norme particolari per i robot decorativi”. Le Norme si occupano della sicurezza dei giocattoli e dei robot decorativi che hanno almeno una funzione che dipende dall’elettricità.
UNI, Ente nazionale italiano di unificazione, ha elaborato le norme UNI EN 71 - la cui applicazione è richiesta da una direttiva UE specifica sui giocattoli - che stabiliscono requisiti e metodi di prova che garantiscono la sicurezza dei giocattoli.
 
Le norme stabiliscono ad esempio che i giocattoli non cedano sostanze tossiche, non siano infiammabili e siano resistenti. I giocattoli che incorporano dispositivi a laser e diodi luminosi (LED) non devono emettere radiazioni pericolose. Dalle batterie non devono fuoriuscire sostanze e/o liquidi pericolosi o in combinazione allo stato di usura dar luogo a pericolosi surriscaldamenti.
Le norme UNI EN 71, le Norme CEI EN 62115 e CEI EN 50410 definiscono una serie di principi generali di sicurezza che possono essere facilmente verificati dagli adulti, sia per controllare il grado di pericolosità dei giocattoli che hanno già in casa e che vengono utilizzati dai bambini sia durante la fase di acquisto dei giocattoli stessi.
 
Riportiamo l’elenco dei prodotti ritirati dal mercato e una serie di documenti disponibili sul sito del Governo:
 
Guida all'acquisto dei giocattoli (formato PDF, 407 kB).
 
D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 - Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della L. 29 dicembre 1990, n. 428 (formato PDF, 30 kB).
 
 
 
 
 
 
Federica Gozzini


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