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Verifiche periodiche: chiarimenti sull’elenco dei soggetti abilitati
Roma, 7 Sett – PuntoSicuro ha già informato i suoi lettori della recente proroga dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.
Il decreto, che con la nuova proroga entrerà in vigore il 24 gennaio 2012, dà attuazione all’articolo 71, comma 13, del Decreto legislativo 81/2008 per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ed i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati che potranno fare le verifiche, in sostituzione di INAIL e ASL.
Ricordiamo che con il decreto viene istituita, dal Ministero del Lavoro, una Commissione con il compito, tra le altre cose, di costituire ed aggiornare l’elenco dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche (allegato III del decreto ministeriale).
Una volta istituito l’elenco, INAIL e ASL potranno procedere ad istituire ulteriori elenchi di soggetti abilitati (e comunque facenti parte dell’elenco dei soggetti già abilitati dal Ministero) di cui avvalersi qualora non siano in grado di effettuare direttamente le verifiche nel periodo previsto per legge (60 giorni per la prima verifica e 30 per le successive).
In particolare qualunque soggetto abilitato dal Ministero del lavoro può essere iscritto a domanda negli elenchi INAIL o ASL e gli elenchi sono messi a disposizione dei datori di lavoro.
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Riguardo alle modalità per l’abilitazione - descritte nell’allegato III al decreto dell’11 aprile 2011 – si sottolinea la necessità del possesso di specifici requisiti e della presentazione di un’istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’iscrizione all’elenco del Ministero del Lavoro ha una validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza.
I soggetti abilitati, pubblici o privati, dovranno inoltre tenere un registro informatizzato che contenga sia copia dei verbali delle verifiche effettuate sia ulteriori dati, quali il regime in cui è stata effettuata la verifica, la data della successiva verifica periodica, il tipo di attrezzatura, etc.
Perchiarire alcuni aspetti relativi al contenuto delle istanze di iscrizione, con riferimento al punto 1.1. dell’allegato III al Decreto Ministeriale dell’11 aprile 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro – ha emanato la Circolare n.21/2011 dell’8 agosto 2011.
Circolare che sottolinea ,ad esempio, che l'istanza di cui al punto 1.2 dell'Allegato III al D.M. 11 aprile 2011
1.2. L'istanza relativa alla richiesta di iscrizione di cui al punto 1.1., sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere prodotta anche in via telematica certificata e contenere l'elenco delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 per le quali il soggetto pubblico o privato intende effettuare le verifiche, l'indicazione delle Regioni di intervento e l'elenco della documentazione allegata. |
“deve essere anche inviata per posta certificata al seguente indirizzo di posta elettronicadgtutelalavoro@mailcert.lavoro.gov.it”.
Questi gli altri chiarimenti contenuti nella circolare:
- “il responsabile tecnico deve essere unico per il soggetto da abilitare;
- per ogni Regione in cui si intende svolgere la propria attività occorre indicare l'elenco delle attrezzature di cui si chiede l'abilitazione nonché lo specifico personale addetto alle verifiche delle singole attrezzature;
- occorre allegare all'istanza planimetrie in scala adeguata della sede centrale e di quelle Regionali in cui si intende operare, corredate di titolo di proprietà o di locazione o di comodato e dati catastali”;
- “ogni variazione di diritto o di fatto operata dai soggetti che saranno abilitati dovrà essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui a DM 11.04.11., si esprimerà circa l'ammissibilità o meno della variazione comunicata;
- all'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4 (…), i soggetti abilitati dovranno comunicare l'organigramma generale di cui all'Allegato I, punto 1, lett. d). Dovranno altresì essere comunicate le variazioni concernenti tale organigramma”.
Inoltre con riferimento alle attrezzature di cui all'Allegato VII del Decreto legislativo n. 81/2008, in assenza di certificato di accreditamento di cui al punto 1, lettera a), dell'Allegato I al DM 11.04.11, è necessario che:
- “il soggetto richiedente l'abilitazione dichiari, ai sensi del DPR 445/2000. di essere indipendente dalle parti interessate e cioè dal progettista, costruttore, fornitore, installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore o manutentore delle attrezzature sottoposte a verifica, né sia il rappresentante autorizzato di una qualsiasi delle suddette parti;
- il soggetto richiedente l'abilitazione e il suo personale responsabile della verifica dichiarino. ai sensi del DPR 445/2000, di non essere il progettista, costruttore, fornitore, installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore o manutentore delle attrezzature sottoposte a verifica, né siano il rappresentante autorizzato di una qualsiasi delle suddette parti;
- il personale del soggetto richiedente l'abilitazione, coinvolto nelle attività concernenti l'oggetto dell'istanza, dichiari, ai sensi del DPR 445/2000, di non essere impegnato in attività che possano entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in reazione all'attività di verifica, ed in particolare di non essere direttamente coinvolto nel progetto, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo e manutenzione delle attrezzature sottoposte a verifica ovvero di attrezzature similari in concorrenza;
- il soggetto richiedente l'abilitazione dichiari, ai sensi del DPR 445/2000, che tutte le parti interessate devono avere accesso ai servizi del soggetto richiedente, che non devono sussistere indebiti condizionamenti finanziari o di altra natura, che le procedure nell'ambito delle quali l'istante opera devono essere gestite in modo non discriminatorio”.
Tiziano Menduto
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