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ATEX e polveri esplosive: un problema troppo ignorato

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

28/06/2007

Una sintesi dei punti salienti delle Direttive Europee ATEX (94/9 e 99/92/EC) la cui applicazione è obbligatoria a tutti i nuovi impianti o alle modifiche di impianti esistenti (elettrici e non). A cura di Francesco Cattari.

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ATEX e polveri esplosive: un problema troppo ignorato.A cura diFrancesco Cattari.

 

Dal 01/07/2003 è obbligatoria l’applicazione delle Direttive Europee ATEX (94/9 e 99/92/EC) su tutti i nuovi i mpianti o modifiche agli i mpianti esistenti.

 

Purtroppo, a tutt’oggi, le aziende produttive che operano in ambiente con presenza di polveri non conoscono, e di conseguenza non applicano, le disposizioni e le norme previste dalle direttive europee e dalla conseguente legislazione italiana.

 

 

 

 

 


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Questa carenza si manifesta principalmente nelle piccole e medie aziende e la causa principale sta se mpre nella mancanza di informazioni qualificate ed attendibili sull’argomento.

Mentre, da una parte, i costruttori di materiale elettrico si stanno pian piano adeguando, dall’altra, i datori di lavoro che operano in ambiente con presenza di polveri, continuano inconsciamente (ed in alcuni casi volontariamente) a non applicare tali direttive.

 

Cerchiamo di sintetizzare qui di seguito i punti salienti di queste direttive.

 

Queste Direttive introducono alcune novità rispetto alla normativa in essere:

 

§        Oltre ai gas vengono prese in considerazione anche le polveri

 

§        Oltre alle apparecchiature elettriche vengono prese in considerazione anche quelle non elettriche

 

 

Atmosfere potenzialmente esplosive

Atmosfere potenzialmente esplosive sono presenti in diverse aree industriali:

 

  • Dall’industria siderurgica, chimica, farmaceutica e petrolifera

     

  • Agli impianti di stoccaggio dei cereali (silos)

     

  • Ai mulini, ai mangimifici, panifici ed industria alimentare in genere

     

  • All’industria della carta, del legno, ecc.

     

  • Agli impianti di filtrazione e trattamento dell’aria

     

Tutte queste attività manifestano una potenziale produzione di gas o polveri che possono essere innescate da una fiamma, una scintilla o una fonte di calore, provocando di conseguenza un’esplosione.

 

I soggetti interessati all’applicazione di queste direttive sono, utilizzatori finali (Datori di Lavoro), i mpiantisti, responsabili della sicurezza (RSPP) ed anche costruttori di apparecchiature destinate ad essere installate in ambienti classificati potenzialmente esplosivi.

 

La novità delle polveri, considerate come potenziale elemento pericoloso, coinvolge tutta una serie di aziende produttive che fino ad oggi non sono mai state oggetto di particolare regolamentazione.

 

 

Chi deve mettersi in regola?

 

  • Costruttori di apparecchiature elettriche e non elettriche destinate ad essere utilizzate in ambienti classificati ATEX

     

  •  

    Aziende produttive che operano in ambienti con presenza di gas o polveri e, conseguentemente potenzialmente esplosivi

Le leggi relative alle apparecchiature

Direttiva Europea 94/9/EC

 

Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

 

DPR 126/98 del 23 marzo 1998

 

Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 94/9/EC in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

 

Le leggi relative agli i mpianti

 

Direttiva Europea 99/92/EC

 

“Prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive”

 

Decreto legislativo n. 233/03 del 12/06/2003

 

Con il D. lgs n. 233/03 è stato aggiunto il Titolo VIII bis al D. Lgs. n. 626/94 – Protezione da atmosfere esplosive

 

DPR n. 462/01 del 22/10/2001

 

Verifiche di legge su i mpianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione

 

Gli i mpianti esistenti sono stati oggetto di valutazione da parte della Commissione Europea ed il termine di adeguamento è stato fissato al 30/06/2006.

 

 

“Gli i mpianti già in servizio e non conformi alle Direttive Atex dovranno rispettare i requisiti minimi entro il 30/06/2006”(Art. 9 § 4 – Dir. 99/92/EC)

 

Ambiente di lavoro: cosa bisogna fare?

 

Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi

 

  • Devono essere identificati tutti i pericoli e valutati tutti i rischi di esplosione presenti nell’impianto/ambiente di lavoro

     

Classificazione delle zone

 

  • Le zone pericolose devono essere identificate e classificate in:

     

    • Zona 0 – 1 – 2, per atmosfera con presenza di gas

       

    • Zona 20 – 21 – 22, per atmosfera con presenza di polveri

       

Le zone classificate devono essere identificate con apposito segnale come previsto dall’”ALLEGATO XV-quater” (art. 88-octies, comma 3 ex D.Lgs 626/94).

 

 

Adeguamento del materiale

 

  • Tutto il materiale esistente, elettrico e non elettrico, (motori, po mpe, ventilatori, filtri, nastri trasportatori, coclee ecc. )installato prima dell’entrata in vigore delle direttive ATEX, deve essere sostituito, o reso conforme, con materiale in accordo alla direttiva 94/9/EC; esso deve essere marcato e classificato come Cat. 1 – 2 o 3, rispettivamente per le Zone 0, 20 – 1, 21 – 2, 22.

     

Ese mpio di marcatura conforme delle apparecchiature Atex:

 

  (*) II 2G (D) – T(1 ÷ 6)opp. (T …°C)

 

(*) Codice del Laboratorio notificato coinvolto nella certificazione (per prodotti di cat. 1 o 2)

 

Formazione del personale

 

  • Il personale che opera in un ambiente potenzialmente esplosivo deve ricevere un’adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni.

     

Documento sulla protezione contro le esplosioni (DPE)

 

  • Il datore di lavoro deve elaborare e tenere aggiornato un documento denominato:
    “Documento sulla Protezione contro le esplosioni”. Questo documento deve essere emesso prima dell’inizio dell’attività. Esso sarà parte integrante del documento di valutazione dei rischi (Art. 4 – D.lgs. 626/94)

     

Comunicazione all’ASL – DPR n. 462/01

 

  • Entro 30 giorni dalla messa in servizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.

     

La mancata applicazione di quanto sopra da parte del datore di lavoro, oltre ai rischi materiali, co mporta anche sanzioni sia di tipo amministrativo che penale da parte delle autorità preposte.

 

Non dimentichiamo che con la “legge finanziaria 2007” le sanzioni per il mancato rispetto delle leggi sulla sicurezza sono moltiplicate fino a 5 volte.

 

 

 



 

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