ATTREZZATURE A PRESSIONE
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Come noto, il 12 febbraio 2005 è entrato in vigore il regolamento 1° dicembre 2004, n. 329, per la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature in pressione, che completa il D.Lgs. 93/2000 di attuazione della direttiva 97/23/CE "Pressure Equipment Directive" (c.d. direttiva PED),(si veda, BURL n. 36 del 5 settembre 2005.
Le Linee guida intendono fornire, alle aziende e agli operatori ASL, indirizzi di carattere generale sull'applicazione del decreto e, in particolare, sulle modalità per effettuare le verifiche di controllo in alcune delle casistiche più ricorrenti.
1. soggetti competenti
In riferimento all'individuazione dei "soggetti verificatori" o "soggetti preposti" ai quali, per il DM 329/04, compete l'effettuazione delle verifiche di primo impianto e periodiche, le linee guida sottolineano il persistere di alcuni dubbi interpretativi, anche a seguito della Circolare del Ministero delle Attività produttive del 23 maggio 2005 "controllo della messa in servizio e verifiche successive ai sensi del DM 329/04" e rimandano ad un intervento normativo nazionale, già richiesto al Ministero.
2. messa in servizio: obblighi dell'utilizzatore ed esclusioni
Le Linee guida ricordano che per le attrezzature installate prima del 12 febbraio 2005, certificate secondo il D.Lgs. 93/00 per le quali era stata inviata la comunicazione di messa in servizio, questa è da intendersi equivalente alla dichiarazione di messa in servizio prevista dal regolamento, purchè integrata con i documenti tecnici e con il verbale di messa in servizio, se previsto, come richiesto per le nuove attrezzature.
Per le attrezzature messe in servizio dopo il 12 febbraio 2005, viene rammentato che all'atto della messa in esercizio l'utilizzatore deve inviare la dichiarazione di messa in esercizio all'ISPESL e all'ASL territorialmente competente. A tale proposito ISPESL ha stabilito che, per tutte quelle attrezzature sottoposte a controllo di messa in servizio con esito positivo, la relativa dichiarazione non gli deve essere inviata.
Le Linee guida chiariscono che sono soggetti a verifica di messa in servizio anche gli apparecchi già in uso che:
per effetto di cessione o compravendita debbono essere installati nuovamente; a seguito di un trasferimento interno nella stessa azienda debbono essere diversamente allocati ed eserciti nuovamente; pur non essendo oggetto di alcun trasferimento, subiscono un cambiamento d'uso o di esercizio.
Al fine di agevolare l'invio della dichiarazione di messa in servizio, le Linee guida riportano in allegato 1 un modello che può essere utilizzato come fac-simile per la dichiarazione e un fac-simile per la dichiarazione sostitutiva di notorietà da utilizzare per la corretta installazione di attrezzature/insiemi in conformità alle indicazioni del manuale d'uso.
3. verifiche per la riqualificazione periodica
Il decreto 329/04 prevede che tutte le attrezzature a pressione vadano classificate secondo le categorie definite dal D.Lgs. 93/2000 e che, sulla base di questa classificazione, vada determinata la frequenza delle verifiche periodiche, senza però stabilire quale sia il soggetto cui spetta l'operazione di classificazione.
In merito, le Linee guida identificano nell'utilizzatore il soggetto che deve provvedere alla classificazione dell'attrezzatura; il funzionario ASL preposto alla visita periodica esaminerà la classificazione, eventualmente rigettandola in caso di rilevanti errori di valutazione.
Vengono poi esaminati alcuni casi particolari, in merito alla frequenza delle verifiche periodiche da mantenere: impianto/insieme in cui coesistono apparecchi contenenti fluidi appartenenti al gruppo 1 e al gruppo 2; recipienti di vapore d'acqua; forni per la lavorazione di oli minerali; impianti di riscaldamento già assoggettati al regime di verifiche periodiche previste dal regolamento di cui al decreto 1/12/1975.
4. casi particolari
Le linee guida prendono in esame alcune tipologie di attrezzature, definendo regole specifiche per:
apparecchi già in esonero ai sensi dell'art. 51 del Dm 21/5/1974 (apparecchi a vapore e recipienti di gas compressi, liquefatti o disciolti, facenti parte di impianti a ciclo continuo per i quali l'ISPESL ha concesso l'esonero dall'esame annuale dell'efficienza delle valvole di sicurezza); recipienti GPL esonerati ai sensi del DM 29 febbraio 1988; apparecchi in esonero ai sensi dell'art. 43 del DM 21 maggio 1974 (generatori di vapore a funzionamento autonomo); generatori a sorgente termica diversa dal fuoco.
5. verifiche di integrità - riparazioni e modifiche
Secondo quanto previsto dalle Linee guida, per gli apparecchi esistenti, cioè progettati, costruiti e collaudati in accordo alle norme nazionali, il funzionario della ASL potrà richiedere ed acquisire:
i calcoli elaborati in accordo alle norme adottate nel progetto dell'apparecchio o alle raccolte VSR/VSG ed il disegno revisionato (entrambi timbrati e firmati da tecnico abilitato); il benestare del costruttore originario, o in sua assenza (per cessata attività, fallimento, ecc.), il benestare dell'utente che assume la figura giuridica di fabbricante; la dichiarazione del progettista, dove sia indicato espressamente che nel calcolo si è tenuto conto delle altre azioni, se influenti e significative, oltre la pressione.
Per gli apparecchi progettati, costruiti e collaudati in accordo alla direttiva PED potrà essere acquisita una certificazione di idoneità rilasciata dal fabbricante sotto la sorveglianza di un Organismo notificato o, se ammesso, da un Ispettorato degli utilizzatori.
In merito alle verifiche di integrità, le Linee guida specificano che rimangono soggetti a collaudo dell'ISPESL o di altro Organismo notificato tutti gli interventi di riparazione che prevedano operazioni saldatura o modifiche che richiedano una adeguata preparazione tecnica, mentre possono essere eseguite da funzionari ASL verifiche di integrità nei casi di semplice sostituzione di una parte di un apparecchi con altra identica, come ad esempio: sostituzione di fasci tubieri; sostituzione di distributori di scambiatori; ritubature di generatori a tubi da fumo che non richiedano saldatura.
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