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Accertare la tossicodipendenza: datore di lavoro e lavoratori

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Lavoratori

28/04/2009

Uno sguardo alle normative, dal DPR 309/90 al D.Lgs. 81/2008, sull’accertamento di assenza di tossicodipendenza. Ruoli e procedure dei datori di lavoro e dei lavoratori in merito alla tutela della sicurezza.

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Continuiamo con la presentazione del documento “Accertamento di assenza di tossicodipendenza: le procedure da adottare ed il ruolo dell’organo di vigilanza”, scritto da G. Petrioli e R. Baronti sul supplemento del numero di Luglio/Settembre 2008 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia.
 
Nella prima parte di questo articolo gli autori hanno fatto un’analisi dei ruoli e delle procedure nell’accertamento di assenza di tossicodipendenza tra i lavoratori. Inoltre hanno messo in evidenza l’intesa del 30 ottobre 2007, le sanzioni del D.Lgs. 81/2008, il ruolo del medico competente, del SerT, dei servizi di prevenzione e dei laboratori.
 
 
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Vediamo ora il ruolo degli altri soggetti coinvolti nell’applicazione della norma. 
 
La normativa
Dopo aver evidenziato come il legislatore in Italia ha avuto un’attenzione discontinua verso i problemi dei rischi connessi con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di lavoratori, gli autori esprimono alcune perplessità.
Se ad esempio le finalità del D.P.R. 309/90 erano quelle di tutelare la salute di terzi nei confronti dei possibili pericoli derivanti dall’esercizio di attività lavorative potenzialmente pericolose svolte da soggetti in stato di tossicodipendenza, il legislatore successivamente ha inserito le misure preventive all’interno della normativa volta a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Dunque il D.Lgs. 626/94, quando è stata approvata l’Intesa della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007, e il Decreto legislativo 81/2008 oggi.
Ma il “riferimento alla normativa sulla prevenzione nei luoghi di lavoro finisce per restringere l’applicazione delle misure di tutela nei confronti di quello che era il primitivo intento del legislatore (tutelare la popolazione), in quanto può trovare applicazione solo nell’ambito del lavoro dipendente o assimilato (soci) mentre non può essere applicato nell’ambito del lavoro autonomo”. Quindi ne deriva che “un autista di autobus sarà sottoposto a controlli per evidenziare l’utilizzo di sostanze o uno stato di tossicodipendenza se lavoratore dipendente e non se lavoratore autonomo, con conseguente diversa tutela dei soggetti trasportati o della popolazione di fronte a condizioni di rischio esattamente uguali”.
Inoltre il Medico Competente (MC) si trova ad esercitare un “ruolo che non gli è proprio”:
- il suo mandato istituzionale è quello di “compiere accertamenti, fornire indicazioni, assumere provvedimenti finalizzati a tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori”;
- in questo caso si troverà invece ad assumere “provvedimenti prevalentemente orientati a tutelare la sicurezza di terzi e che possono avere ripercussioni occupazionali, anche consistenti, per il lavoratore”. Con il rischio di “turbare il rapporto fiduciario che deve invece instaurarsi tra il MC ed il lavoratore”.
Alcuni punti fermi riscontrati dagli autori – sempre in relazione alla normativa vigente - sono la scarsa applicazione della normativa e il fatto che dopo l’emanazione dell’accordo del 18 settembre 2008 l’elenco di test, suggerito dall’accordo, “dovrà essere inteso come batteria di test di base da effettuare ai quali il MC potrà decidere, sulla base di sospetti clinici, di conoscenze sulla diffusione nel territorio di sostanze stupefacenti o di altri elementi, di aggiungere ulteriori accertamenti”.
Infine si ricorda che “molte attività lavorative nelle quali non era prevista come obbligatoria la presenza del MC, in quanto non venivano svolte attività che comportassero l’obbligo di sorveglianza sanitaria, devono oggi ricorrere alla collaborazione del MC per adempiere agli obblighi previsti esplicitamente dal comma 4 dell’art. 41 del D.L.vo 81/2008”. In particolare l’elenco delle lavorazioni ricomprese è allegato all’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome del 30 Ottobre 2007.
 
L’articolo del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia continua analizzando i soggetti coinvolti nell’applicazione della norma. 
 
Datori di Lavoro
Poiché la normativa relativa all’accertamento della tossicodipendenza è stata ricondotta nell’ambito del D.L.vo 81/2008, spetta al datore di lavoro, tramite il Medico Competente, garantirne l’applicazione.
Il datore di lavoro dovrà:
- “nominare un MC qualora lo stesso non fosse già presente per la presenza di altri fattori di rischio che richiedono la sorveglianza sanitaria;
- comunicare allo stesso i nominativi dei lavoratori che devono essere sottoposti a controllo sanitario sulla base delle mansioni svolte;
- verificare che abbiano effettuato i previsti controlli sanitari preventivi e periodici conseguendo il giudizio di idoneità;
- provvedere a sospenderli dalla mansione a rischio in caso di non idoneità o di mancata presentazione alla visita medica”.
 
Si ricorda che il datore di lavoro che non provvede, in caso di giudizio di non idoneità, ad allontanare il lavoratore dalle mansioni a rischio è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 125 c.4 del D.P.R. 309 del 1990 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 5.000 a 25.000 €).
 
I lavoratori
Sono destinatari sia di misure preventive che di obblighi.
Le misure preventive - la visita medica e gli accertamenti di laboratorio integrativi - “sono in realtà prevalentemente rivolti a tutelare la sicurezza di terzi anche se, ovviamente, proteggono anche il lavoratore stesso”.
Gli obblighi sono relativi alla necessità di sottoporsi a visita medica e ad accertamenti diagnostici integrativi della visita stessa.
L’eventuale rifiuto di effettuare tali accertamenti espone il lavoratore a due tipi di provvedimenti:
– “la sanzione prevista dall’art 59 del D.L.vo 81/2008;
– la rimozione dalla mansione per la quale vige l’obbligo di accertamento sanitario teso ad escludere lo stato di tossicodipendenza, con i rischi collegati alla impossibilità da parte del datore di lavoro di destinarlo ad altra mansione”.
 
Continueremo la presentazione di questo intervento, relativo agli accertamenti di assenza di tossicodipendenza e alle procedure da adottare, in un prossimo articolo di PuntoSicuro.
In questa seconda parte entreremo nello specifico dei ruoli e procedure del medico competente, dei SerT, dei servizi di prevenzione delle USL e dei laboratori.
 
 
 
Accertamento di assenza di tossicodipendenza: le procedure da adottare ed il ruolo dell’organo di vigilanza”, scritto da G. Petrioli (Direttore Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL 10 di Firenze) e R. Baronti (Laboratorio di Sanità Pubblica Azienda USL 10 Di Firenze) in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, volume XXX, n°3/Supplemento, luglio e settembre 2008.



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