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Adeguamento degli impianti criogenici
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Con la Circolare n.3/2004 l'ISPESL ha prorogato al 30 giugno 2004 i termini di presentazione della documentazione tecnica prevista nella Circolare n. 53/2003 (reperibile nella Banca Dati di PuntoSicuro).
La Circolare 53/2003, emanata a seguito di un grave incidente verificatosi per la rottura di un serbatoio reso fragile da azoto a bassa temperatura, prevede che vengano adeguati alle disposizioni elencate in Circolare gli impianti contenenti fluidi criogenici allo stato liquido da gasificare costruiti ed installati prima dell'entrata in vigore della direttiva PED (dir. 97/23/CE - recepita con D.Lgs. 93/2000) e gli impianti contenenti fluidi criogenici allo stato liquido da gasificare realizzati mediante assemblaggio di attrezzature CE e costituenti una nuova installazione.
La circolare prevede che il proprietario dell'impianto criogenico adotti degli specifici criteri impiantistici per garantire la sicurezza.
Qualora l'installazione dei dispositivi previsti possa non garantire l'esercizio in sicurezza degli impianti a valle, l'analisi del rischio dovrà essere inoltrata anche al Dipartimento Omologazione e Certificazione per il relativo esame di merito e conseguente provvedimento autorizzativo.
Il proprietario dell'impianto deve presentare (entro il 30 giugno 2004) uno schema dell'impianto e una relazione tecnica comprensiva di analisi del rischio con indicazione delle soluzioni adottate per il rispetto delle prescrizioni contenute nella Circolare al dipartimento perifierico ISPESL e/o ASL competenti per territorio secondo il tipo di impianti0.
Per il controllo dell'avvenuto adeguamento a quanto prescritto dalla Circolare, gli impianti criogenici, (ad eccezione di alcuni come specificato dalla circolare e di quelli interamente realizzati con materiali resilienti) dovranno essere sottoposti a verifica straordinaria da parte dell'ISPESL.
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Con la Circolare n.3/2004 l'ISPESL ha prorogato al 30 giugno 2004 i termini di presentazione della documentazione tecnica prevista nella Circolare n. 53/2003 (reperibile nella Banca Dati di PuntoSicuro).
La Circolare 53/2003, emanata a seguito di un grave incidente verificatosi per la rottura di un serbatoio reso fragile da azoto a bassa temperatura, prevede che vengano adeguati alle disposizioni elencate in Circolare gli impianti contenenti fluidi criogenici allo stato liquido da gasificare costruiti ed installati prima dell'entrata in vigore della direttiva PED (dir. 97/23/CE - recepita con D.Lgs. 93/2000) e gli impianti contenenti fluidi criogenici allo stato liquido da gasificare realizzati mediante assemblaggio di attrezzature CE e costituenti una nuova installazione.
La circolare prevede che il proprietario dell'impianto criogenico adotti degli specifici criteri impiantistici per garantire la sicurezza.
Qualora l'installazione dei dispositivi previsti possa non garantire l'esercizio in sicurezza degli impianti a valle, l'analisi del rischio dovrà essere inoltrata anche al Dipartimento Omologazione e Certificazione per il relativo esame di merito e conseguente provvedimento autorizzativo.
Il proprietario dell'impianto deve presentare (entro il 30 giugno 2004) uno schema dell'impianto e una relazione tecnica comprensiva di analisi del rischio con indicazione delle soluzioni adottate per il rispetto delle prescrizioni contenute nella Circolare al dipartimento perifierico ISPESL e/o ASL competenti per territorio secondo il tipo di impianti0.
Per il controllo dell'avvenuto adeguamento a quanto prescritto dalla Circolare, gli impianti criogenici, (ad eccezione di alcuni come specificato dalla circolare e di quelli interamente realizzati con materiali resilienti) dovranno essere sottoposti a verifica straordinaria da parte dell'ISPESL.
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